È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto n. 561 del 26/10/2021 che definisce le tempistiche dei diversi adempimenti legati al funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore ("RUNTS").
Il nuovo registro opererà attraverso l’infrastruttura informatica realizzata da Unioncamere e sarà gestito con la collaborazione delle Regioni e Province autonome. Si ricorda che le modalità di funzionamento del RUNTS sono state già definite dal D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 147 del 22/10/2020.
Quali tempistiche?
Trasmigrazione delle APS ed ODV già iscritte nei rispettivi registri: dal 23/11/2021 al 21/02/2022
Si tratta delle associazioni già iscritte al 22/11/2021 per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. Devono essere comunicati anche i dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al 22/11/2021 in caso di esito favorevole degli stessi.
Trasmigrazione delle APS iscritte nel Registro nazionale delle APS: dal 23/11/2021 al 21/02/2022
Si tratta sia dei dati delle APS nazionali iscritte al 22/11/2021 che dei dati delle APS iscritte nel Registro nazionale in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati (in questi casi deve essere indicata l'associazione nazionale di riferimento).
L'Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione delle RETI ASSOCIATIVE.
Termine per la verifica delle associazioni trasmigrate: 180 giorni a decorrere dal 21/02/2022
Entro questo lasso di tempo ciascun ufficio competente del RUNTS deve esaminare le pratiche delle associazioni iscritte ai fini della trasmigrazione, nel rispetto dei tempi procedimentali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni.
Posso ancora iscrivermi nel registro delle APS o delle ODV tenuti dalla Regione?
È possibile fino al 22 novembre 2021, successivamente i registri delle ODV e delle APS rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente al 23/11/2021.
Posso iscrivermi nell’anagrafe delle ONLUS?
È possibile fino al 22 novembre 2021, dal 23 l’anagrafe rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.
Quando posso iscrivermi un una sezione del RUNTS?
A decorrere dal 24 novembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020.
Cosa devo fare se sono una ONLUS?
Le modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus.
La nostra associazione è iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale: cosa dobbiamo fare?
In primo luogo, è necessario verificare che l’organizzazione già iscritta presenti tutti i requisiti richiesti per il mantenimento di tale qualifica così sinteticamente individuabili:
1) l’associazione svolge attività di interesse generale definite dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
2) l’associazione se svolge attività diverse da quelle di interesse generale è perché:
- tale facoltà è prevista dallo statuto;
- le attività diverse sono in ogni caso secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei termini indicati dal decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 su cui ci siamo soffermati in Arsea comunica n. 84 del 30/7/2021;
3) lo statuto dell’associazione è conforme ai vincoli introdotti dal Codice del Terzo Settore, anche alla luce dei numerosi interventi interpretativi del Ministero del Lavoro che nel tempo si sono succeduti[i]. È ancora possibile effettuare la modifica dello statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria se si effettuano esclusivamente i correttivi/integrativi indicati come obbligatori dal Codice del terzo settore e si procede entro maggio 2022;
4) l’attività viene svolta prevalentemente grazie all’apporto gratuito dei soci;
5) qualora si ricorra a persone retribuite, l’associazione è in grado di dimostrare alternativamente che:
- il numero di persone retribuite è inferiore al 5% degli associati;
- accanto ad una persona retribuita ci sono almeno due volontari continuativi.
Qualora l’associazione non presenti - e non intenda presentare - tali requisiti può chiedere la cancellazione dal Registro delle associazioni di promozione sociale prima del 23/11/2021. È possibile presentarla anche successivamente ma l’art. 50 del Codice prevede che “1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del Codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.”
Arsea Comunica n. 108 del 27/10/2021
[i] Qui sono stati pubblicati i provvedimenti di prassi https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx
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