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Decreto Sostegni-bis: contributo “perequativo” con Unico 2021 trasmesso entro il 30/9

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella nostra Comunicazione n. 61 del 02/06/2021 l’articolo 1 del Decreto-legge 73/2021 (cd Sostegni bis) ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto (in seguito CFP) a cui anche gli enti associativi titolari di P.IVA potevano accedere:

- il CFP “automatico” per quanti avessero già fatto richiesta del CFP introdotto dal primo decreto Sostegni;

- il CFP “alternativo” i cui termini e modalità di richiesta sono stati affrontati con la nostra Comunicazione n. 79 del 09/07/2021;

- il CFP “perequativo” basato sul risultato economico d’esercizio.

Scaduti ormai i termini per la richiesta dei primi due CFP, l’Agenzia delle entrate ha emanato lo scorso 4 settembre il provvedimento n. 227357/2021 per fornire i primi chiarimenti circa le modalità di accesso al CFP “perequativo”.

Ricordiamo brevemente i criteri dettati dalla norma per l’accesso a questo terzo CFP:

- spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- i risultati economici d’esercizio dovranno essere depurati da eventuali contributi a fondo perduto erogati da parte dell’Agenzia delle entrate a causa della pandemia da Covid-19;

- per ottenere il contributo sarà necessario presentare apposita istanza con l’indicazione dei requisiti per l’accesso al contributo: tale istanza dovrà essere presentata entro 30 giorni dall’apertura della procedura i cui termini dovranno essere definiti da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate;

- l'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021 (ora 30 settembre 2021)”.

Precisiamo subito che il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate qui in commento non ha ancora approvato il modello di istanza e quindi non si è ancora in possesso della data da cui potrà essere la richiesta del contributo, e che il Ministro dell'economia e delle finanze non ha ancora definito la percentuale che definirà il quantum del contributo.

L’attuale provvedimento ha però chiarito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020 su cui dovrà essere calcolato il calo del risultato economico d’esercizio alla base della quantificazione del contributo.

Per le associazioni che presentano il Modello Unico ENC, a seconda del regime fiscale adottato, i righi delle dichiarazioni dei redditi da considerare nelle due annualità, come da Allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate, sono:

- per le associazioni in regime contabile ordinario (IVA da IVA) il rigo RF63, colonna 1;

- per le associazioni in regime contabile semplificato (regime L. 398/1991 e art. 145 DPR 917/1986) il rigo RG31, colonna 1.

Oltre al provvedimento dell’Agenzia delle entrate appena commentato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso pubblico, tramite comunicato stampa n. 172 del 6/9/2021, che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 per poter accedere al contributo “perequativo” slitta dal 10 al 30 settembre.

Infine, si rammenta che il contributo perequativo, calcolato come sopra descritto, sarà poi però effettivamente erogato al netto dei CFP già percepiti nel corso degli anni 2020 e 2021 sulla base delle seguenti norme:

- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancio)

- articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (Decreto Agosto)

- articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (Decreto Ristori)

- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,

- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (Decreto Sostegni)

- Articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13 (Decreto Sostegni-Bis).

 

Arsea Comunica n. 92 del 20/09/2021

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