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Le ONLUS devono necessariamente approvare il bilancio sociale?

La risposta è sì se la ONLUS  presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, come chiarisce il Ministero del Lavoro con la Nota n. 11029 del 3 agosto 2021.

D’altro canto le ONLUS sono già ammesse ad alcuni benefici previsti dal Codice del terzo settore proprio perché considerate Enti del terzo settore al pari delle realtà iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, così come espressamente previsto dall’art. 101, comma 3, del Codice del terzo settore. Il dubbio, sollevato da A.Pro.M.E.A. - Associazione provinciale mantovana Enti assistenziali, era motivato tra l’altro dalla circostanza che per le ONLUS non è prevista la trasmigrazione come per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

È bene ricordare che “il legislatore delegato dei decreti 112 e 117 del 2017 individua nel bilancio sociale,  attraverso i connessi obblighi di redazione e successivo deposito presso il registro unico del Terzo settore o  presso il registro delle imprese, nonché di diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale da  parte degli enti del Terzo settore, lo strumento attraverso il quale gli enti stessi possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega”.

Il termine per approvare il bilancio sociale del sodalizio con esercizio solare chiuso al 31/12/2020 era stato posticipato, in via eccezionale a causa Covid, al 31 luglio 2021 (sul tema si segnala la nota del Ministero del Lavoro prot. 7073 dello scorso 26 maggio 2021).

Il bilancio sociale si ricorda infine che deve essere strutturato nel rispetto delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, adottate con il Decreto del Ministero del Lavoro 4/7/2019.


Arsea comunica n. 85 del 4/8/2021

 

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