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Convertito in Legge il c.d. Sostegni bis: le novità in pillole per il terzo settore e per il mondo sportivo.

Con la legge n. 106 del 23 luglio 2021 è stato convertito in legge il dl n. 73/2021, cosiddetto “Sostegni bis”: riproponiamo qui le principali misure di interesse nel testo coordinato con la legge di conversione intervenendo successivamente con specifici focus quando saranno adottati anche alcuni provvedimenti attuativi previsti dalla normativa.

 

Novità di interesse comune

1. Fondo straordinario per il sostegno degli Ets: incremento di 60 milioni di euro (art. 1-quarter)

Una delle novità introdotte dalla legge di conversione è l’incremento di 60 milioni di euro, per il 2021, del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore istituito dal cosiddetto decreto “Ristori” originariamente con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro (dl 137/2020, art. 13 quaterdecies), integrata di 100 milioni dal decreto Sostegni (art. 14 dl n. 41/2021).

Il Fondo è espressamente rivolto agli Ets, intendendo tali

1)le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome,

2)le associazioni di promozione iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome,

3)le ONLUS iscritte nella relativa anagrafe.

Di questo fondo una quota di 20 milioni è destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici.

I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo saranno fissati con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

2. Accesso al credito: proroga della domanda di accesso (art. 13)

Prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia piccole medie imprese per gli enti non commerciali. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, possono quindi essere destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), dell’articolo 13 del DL 23/2020 in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

 

3. Il rinnovo del credito d’imposta per il canone di locazione (art. 4)

Rinnovato per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, il credito d’imposta per i canoni di locazione riconosciuto a:

1)soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente al 26 maggio 2021,

2)gli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, tale credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

 

Concessioni demaniali ad associazioni: canone minimo (articolo 6 bis)

L'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.

 

Centri estivi (articolo 63)

Per sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni verranno stabiliti con decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenne, insieme alle modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati.

Si ricorda che le modalità di organizzazione di tali servizi sono state ridefinite con le nuove “Linee guida per le attività con bambini e ragazzi”, adottate il 21 maggio 2021 in aggiornamento rispetto a quelle del 17 maggio 2020, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

 

Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile (articolo 63)

Per l’anno 2022 è prorogato il “Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile”, la cui dotazione è incrementata di 45 milioni di euro per l’anno 2021 e di 55 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (articolo 32)

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 % delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti,  comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Tale credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Si ricorda che, per le spese relative al 2020, l’art. 125 dl n. 34 del 2020 ha già riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, un credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

 

Novità di interesse settoriale

1. Mondo sportivo

ASD: iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (articolo 10)

Il provvedimento introduce delle semplificazioni rispetto alle informazioni da fornire al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che andrà a sostituire il Registro CONI. Come evidenziato nella seguente tabella, non dovranno essere più comunicati i seguenti dati e documenti:

-   i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

-   l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

-   i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte;

-   il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale (questa disposizione, seppur possa rappresentare un onere, avrebbe potuto agevolare le associazioni nel corretto espletamento dell’adempimento di legge posto che la constatata mancata approvazione del bilancio determina la decadenza da tutte le agevolazioni in capo all’associazione. Resta in ogni caso l’obbligo di deposito del bilancio per le associazioni enti del terzo settore che dovranno in ogni caso assolvere l’adempimento nel Registro unico nazionale del terzo settore);

-   i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;

-   i verbali che modificano gli organi statutari, ma bisognerà in ogni caso aggiornare i dati dei componenti l’organo amministrativo;

-   i verbali che modificano la sede legale ma dovranno in ogni caso essere comunicati i dati inerenti alla sede legale.

Versione originaria

Versione modificata dalla legge di conversione del DL sostegni bis

2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) i dati anagrafici dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica;

b) i dati anagrafici del legale rappresentante;

c) i dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;

d) i dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);

e) i dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;

f) le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole Società e Associazioni sportive affiliate;

g) l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);

h) i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

3. Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;

b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;

c) i verbali che modificano gli organi statutari;

d) i verbali che modificano la sede legale.

«2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante: 

a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

 

 

 

 

 

3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori».

 

 

Sport e campagne pubblicitarie (art. 10)

Reiterato, per l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto per il secondo semestre del 2020.

 

Sport: contributo per spese sanitarie (art. 10)

Viene parzialmente modificata in sede di conversione la disciplina del fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da

1)società sportive professionistiche e da

2)società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti)

per la sanificazione e prevenzione, nonché per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19. Il fondo ha una dotazione di 86 milioni di euro, con un incremento alla versione originaria di 56 milioni.

 

Sport: sostegno alle attività (articolo 10)

È poi previsto il rifinanziamento, per 190 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva in ragione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

È necessario attendere l’emanazione di un DPCM – da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – per conoscere modalità e termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, criteri di ammissione, modalità di erogazione, nonché procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

Il provvedimento prevede inoltre che per provvedere alle esigenze di liquidità delle società sportive, è ampliato il perimetro soggettivo e potenziata la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 30 milioni di euro per l’anno 2021) e il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva (la cui dotazione aumenta di 13 milioni di euro per l’anno 2021).

 

Nuova calendarizzazione dell’entrata in vigore della “riforma dell’ordinamento sportivo” (articolo 10)

La riforma dell’ordinamento sportivo è approdata in Gazzetta Ufficiale ma con la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del dl 41/2021 ne è stata differita l’entrata in vigore e successivamente, con l’approvazione della legge di conversione del c.d. decreto Sostegni bis, la tempistica è stata così ridefinita:

1)le disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2021 recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” si applicano:

a)   a decorrere dal 1° gennaio 2022 relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 (riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e del titolo VI (disposizioni in materia di pari opportunità per le persone) che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b)a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le restanti disposizioni, ivi incluse le novità sul lavoro in ambito sportivo ma anche l’abrogazione di norme contemplata dall’articolo 52 del decreto;

2)le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 recante “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo” entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, anticipando il termine originariamente indicato al 31 dicembre 2023;

3)le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi” entrano in vigore dal 1° gennaio 2023, anticipando il termine originariamente indicato al 31 dicembre 2023;

4)le disposizioni del Decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n.  39 recante “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi” si applicano dal 31 agosto 2022 e non dal 31 dicembre 2023 originariamente indicato;

5)le disposizioni del Decreto legislativo del febbraio 2021, n.  40 recante “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali” entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 e non dal 31 dicembre 2023 come originariamente indicato.

 

Impianti natatori (articolo 10 bis)

La conversione del Sostegni bis destina un contributo per il 2021 per le associazioni e società sportive iscritte al registro Coni e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva per le spese sostenute durante l'emergenza da Covid-19 per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori.

 

Progetto sport nei parchi (articolo 10 - bis)

Il provvedimento destina sei milioni di euro a Sport e salute S.p.A. per il progetto “Sport nei parchi”, promosso dalla medesima società, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

 

Sport: proroga delle concessioni di impianti sportivi per le ASD (articolo 10 ter)

Le concessioni di impianti sportivi ubicati in terreni demaniali o comunali in attesa di rinnovo o scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Dalla formulazione del testo appaiono escluse dal beneficio le società sportive dilettantistiche mentre sarebbe opportuno un chiarimento in merito all’estensione del beneficio alle Federazioni, Disciplina sportive associate ed Enti di promozione sportiva considerata la natura di associazione senza scopo di lucro di tali soggetti.

 

Sport e indennità ai collaboratori (articolo 44)

Confermato senza modifiche il testo del Decreto sostegni bis che disciplina l’indennità per i collaboratori sportivi erogata da Sport e Salute S.p.A.

 

 

IPAB

Sostegno alle IPAB (articolo 1quinquies)

Come sostegno economico alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il provvedimento, in sede di conversione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, che costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle Ipab negli anni 2020 e 2021 in ragione dell’emergenza Covid-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle Ipab sulla base dei costi sostenuti per:

1)la sanificazione dei locali;

2)l’adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori;

3)l’adeguamento strutturale dei locali.

Il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome interessate sarà disposto con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle Ipab presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre, con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico.

 

 Arsea Comunica n.82 del 30/07/2021

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