La
Giunta regionale, con Determina n. 10711 del 07/06/2021, ha dato il via alla
rilevazione dei dati delle associazioni già iscritte nei registri tenuti dalla
Regione relativi ad organizzazioni di volontariato e ad associazioni di
promozione sociale con l’obiettivo di aggiornare i dati relativi a tali
associazioni prima che sia operativo il Registro unico nazionale del terzo
settore e quindi con le modalità proprie di TESEO. In questo momento la Regione
sta trasmettendo alle associazioni iscritte una comunicazione di invito a
partecipare alla revisione straordinaria.
1. Quando sarà operativo il RUNTS?
Si ricorda che l’articolo 31 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 106 de 15 settembre 2020, prevede che:
1. entro i 90 giorni successivi al provvedimento di avvio del RUNTS – provvedimento che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale - i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
2. ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, verifica, entro 180 giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza;
3. fino al perfezionamento dell’iscrizione o all’emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica: è garantita assoluta continuità di trattamento.
2. Avendo prorogato il termine di modifica degli statuti a maggio 2022 significa che fino a tale data non sono soggetto a possibili provvedimenti di esclusione dal RUNTS?
Il Decreto semplificazioni (Decreto - Legge 31 maggio 2021, n. 77) all’articolo 66 ha modificato il Codice del Terzo Settore (art. 101, comma 2 del DLgs 117/2017) introducendo una proroga al 31 maggio 2022 per le modifiche statutarie.
Questo significa che "2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale [e Imprese sociali] che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".
Questa novità interessa potenzialmente le organizzazioni già iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato o in quello delle associazioni di promozione sociale o ancora nell’anagrafe delle ONLUS quando:
1) non abbiano ancora provveduto a modificare il proprio statuto per adeguarlo al Codice del Terzo Settore. Ci sono in particolare realtà che:
a) non sono ancora certe di potersi qualificare come Enti del Terzo Settore per via del rapporto tra attività di interesse generale e attività diverse, rapporto definito da un Decreto che è stato firmato dal Ministero del Lavoro ma che non è ancora approdato in Gazzetta Ufficiale;
b) stanno ipotizzando di assumere la qualifica di impresa sociale ma attendono che la Commissione europea dia l’assenso alle agevolazioni fiscali contemplate dal Decreto Legislativo 112/2017 per valutare la sostenibilità dell’operazione;
c) attendono di disporre dello statuto standard adottato dalla propria rete associativa e concordato con il Ministero del Lavoro, procedura non ancora operativa;
d) stanno valutando di assumere la qualifica di ente del terzo settore generico ma aspettano che il Registro sia operativo per chiedere la migrazione;
2) abbiano modificato lo statuto ma abbiano ricevuto dalla Regione territorialmente competente una richiesta di ulteriore modifica del testo.
La proroga del termine per eventualmente modificare lo statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria non incide però con la tempistica di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore come si è di recente espresso il Direttore Generale del Ministero del Lavoro, Alessandro Lombardi, intervistato da Il Sole 24 Ore il 10/06/2021. I tempi di attivazione del RUNTS sono legati al processo di completamento della piattaforma informatica.
Ne consegue che da quando sarà operativo il RUNTS – e di tale data sarà fornito annuncio con congruo anticipo e quando le Regioni saranno allineate per poter intraprendere il percorso - decorreranno i termini indicati al punto 1.
3. Perché realizzare ora la revisione straordinaria?
La Regione ha ritenuto opportuno avviare la procedura di rilevazione al fine di aggiornare e di integrare i dati disponibili nella banca dati TeSeO evitando il passaggio di informazioni scadute o non più valide, e ridurre significativamente le successive attività di controllo di conformità previste dal D.lgs. n. 117/2017. A tal fine la Regione chiede la collaborazione delle APS e delle ODV già iscritte nell’aggiornamento dei dati su TeSeO.
4. Cosa succede se non si collabora alla revisione straordinaria?
Chi non provvede non sarà cancellato dal Registro e sarà comunque trasmigrato nel RUNTS ma dovrà fornire queste informazioni sulla piattaforma telematica del RUNTS, operazione che potrebbe essere meno agevole rispetto alla piattaforma TeSeO a cui le associazioni dovrebbero essersi ormai abituate.
5. Quanto dura la revisione straordinaria?
Dal 14 giugno 2021 al 31 luglio 2021, salvo eventuale proroga stabilita in base allo stato di avanzamento della rilevazione stessa e del contestuale avvio del RUNTS.
6. Cosa bisogna comunicare alla Regione?
Al fine di procedere alla prima fase di trasmigrazione dei dati definiti dal livello nazionale si chiede alle ODV e alle APS iscritte di aggiornare le informazioni tramite il portale TeSeO in modo da facilitare e rendere più rapida la successiva fase di controllo. Alcune informazioni sono obbligatorie mentre altre sono facoltative ai fini della trasmigrazione, diventano però obbligatorie con la operatività del RUNTS.
In particolare, la Regione chiede:
- dati anagrafici dell’Associazione con obbligo di PEC intestata all’Associazione;
- dati dell’organo direttivo (anche detto organo amministrativo). Il sistema chiede di indicare il numero dei componenti che non può essere inferiore a due. Di ogni componente chiede il relativo codice fiscale, cognome e nome, data di nascita, sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita, Stato di nascita, cittadinanza e se sia o meno titolare della rappresentanza legale dell’ente. Il sistema proporrà l’elenco dei componenti del direttivo presente in TeSeO che sarà da confermare, da aggiornare o da inserire;
- atto costitutivo. Il sistema proporrà l’Atto costitutivo contenuto in TeSeO, che se già presente sarà solo da confermare. Se in TeSeO non risultasse alcun documento di atto costitutivo l’Organizzazione dovrà allegare l’atto costitutivo in formato. Pdf. Qualora l’ente non sia in grado di depositare l’atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l’irrecuperabilità, lo stesso può depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. Il facsimile è scaricabile dalla pagina web dedicata alla trasmigrazione al RUNTS: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/trasmigrazionerunts;
- statuto aggiornato ai sensi del Dlgs 117/17. Il sistema in fase di compilazione proporrà l’ultimo Statuto presentato in TeSeO che se aggiornato sarà solo da confermare. Se in TeSeO non risultasse alcun documento di statuto oppure uno statuto precedente non aggiornato l’Ente dovrà allegare lo statuto aggiornato in formato. Pdf;
- qualora l’ente sia di secondo livello il numero degli Enti che associa e di questi, quanti sono della sua stessa natura. Se l’organismo di secondo livello che compila è una ODV dovrà indicare il totale degli Enti aderenti e quanti di questi enti aderenti sono delle ODV, se l’organismo di secondo livello che compila è una APS dovrà indicare il totale degli Enti aderenti e quanti di questi enti aderenti sono delle APS. È raccomandato, inoltre, l’inserimento di ogni singolo Ente associato con il relativo codice fiscale, poiché, ancorché non obbligatoria in questa fase, l’informazione sarà richiesta in futuro come aggiornamento al sistema nazionale dopo l’avvenuta trasmigrazione al RUNTS.
7. Come si comunicano le informazioni alla Regione?
Si compila una scheda su TeSeO seguendo le indicazioni descritte al link: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzosettore/trasmigrazionerunts
Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 che deve pertanto essere resa dal presidente/legale rappresentante dell’associazione e che non può quindi essere demandata a consulenti esterni.
Dopo l’accesso al sistema TeSeO, scegliere dal menu a tendina AZIONE la voce Rilevazione straordinaria Runts – compilazione modulo.
Entrando nella propria scheda si potranno verificare i dati della propria iscrizione: in principio sono in versione non modificabile ma nelle schede successive è possibile modificare i campi nel caso in cui le informazioni non siano corrette o debbano essere integrate.
Una volta completata la compilazione della scheda ed allegato i documenti richiesti (atto costitutivo e statuto aggiornato), si procede con il salvataggio dei dati. La scheda contenente i dati definitivi deve essere salvata con la procedura di stampa e poi può essere trasmessa inserendo il proprio codice dispositivo.
8. Domande
Come faccio ad entrare su TeSeO? Cosa succede se ho smarrito la password? A queste e ad altre domande risponde la GUIDA pubblicata sul sito della Regione.
Per eventuali ulteriori quesiti è possibile contattare l’ufficio regionale inviando una e-mail a: inforunts@regione.emilia-romagna.it indicando il quesito e i propri riferimenti telefonici per eventuali contatti si rendessero necessari.
Arsea Comunica n. 67 del 11/06/2021
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