Sul
tema è intervenuto di recente il Consiglio di Stato, con la sentenza 6 – 28 maggio 2021, n. 4123 che ha confermato il provvedimento
emesso dalla Questura della Provincia di Napoli con il quale è stato fatto
divieto ad un tifoso di accedere per cinque anni nei luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive, eventi calcistici nazionali (serie A – B – Lega Pro –
D), nonché gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League e
Champions League ed internazionali disputati dalla Nazionale Italiana e dalla
medesima compagine “Under 21”.
Durante una seduta di allenamento di una squadra di calcio un tifoso minaccia l’allenatore.
Il tema affrontato dal Consiglio di Stato riguarda la possibilità di applicare il DASPO – ex art. 6 della Legge 401/1989 - anche a condotte tenute in sede di allenamento e non propriamente nel corso di una manifestazione sportiva e la risposta è stata affermativa atteso che le condotte che possono determinare l’applicazione della sanzione sono quelle commesse “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, come previsto dalla suddetta disposizione.
Arsea Comunica n. 65 del 07/06/2021
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