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La tracciabilità dei pagamenti.

Qual è la somma massima che la nostra associazione può versare o ricevere in contanti? Ci sono dei vincoli legati alla detraibilità o deducibilità delle spese sostenute?

Sul tema non sono intervenute novità ma alla luce dei quesiti pervenuti si ritiene opportuno ricordare la normativa di riferimento, pur evidenziando come sia in ogni caso sempre preferibile ricorrere a modalità tracciabili di pagamento anche per facilitare la gestione contabile dei sodalizi che in questo modo possono avvalersi dei relativi estratti conto.

 

Pagamenti e versamenti

L’articolo 18 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto delle modifiche al regime dell'utilizzo del contante disciplinato dall’art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevedendo che;

"A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro."

Sotto il profilo sanzionatorio viene inoltre inserito nel citato DLgs 231/2007, all'articolo 63, il comma 1-bis, ai sensi del quale: "1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro."

In linea generale, pertanto, fino al 31/12/2021 le transazioni in contanti sono vietate quando di importo pari o superiore a 2.000 euro, dal 1/1/2022 l’importo scende a 1.000 euro.

A questo principio generale sono previste eccezioni nei seguenti casi:

1) se l’organizzazione è una associazione sportiva o società sportiva dilettantistica, il plafond scende a 1.000 euro ai sensi dell’art. 25 della Legge 133/1999[i];

2) dal 1° luglio 2018 (art. 1, comma 910, della L. 205/2017) è vietato corrispondere a mezzo contanti la retribuzione a un dipendente o collaboratore a prescindere dall’importo: è sempre necessario effettuare il pagamento con modalità tracciabile con esclusione dei lavoratori autonomi occasionali (in tal senso Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n.4538 del 22.05.2018). In caso di violazione del vincolo di tracciabilità degli stipendi/compensi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra i 1.000 e i 1.500 euro;

3) in alcuni casi in cui l’importo versato è deducibile e detraibile. A titolo esemplificativo:

a) se si tratta di un ente del terzo settore che vuole garantire agevolazioni fiscali ai propri donatori, così come disciplinate dall’articolo 83 del Codice del terzo settore, è necessario che l’erogazione liberale sia effettuata con modalità tracciabile a prescindere dall’importo per espressa previsione della norma citata;

b)   se si tratta di una organizzazione sportiva che vuole assicurare la detraibilità del 19% delle spese - per un importo non superiore a 210 euro - sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. A prevederlo è stata la legge di Bilancio 2020 (L. n° 160/2019, art. 1 comma 679[ii]) che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio dello scorso anno, l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile per ottenere il diritto alla detrazione per la maggior parte degli oneri detraibili individuati dall'art. 15 del TUIR.

 

Arsea Comunica n. 62 del 03/06/2021

 



[i] 5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta [la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e] l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

[ii] Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

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