Con il Decreto-legge del 18/5/2021, alla cui lettura integrale si rinvia, è stata disciplinata la riapertura di alcune attività di interesse per le organizzazioni del privato sociale all’interno delle c.d. zone gialle.
In linea generale è necessario ricordare che è previsto un piano graduale di ripresa delle attività il che implica la necessità di verificare in concreto quali attività sono ammesse, a quali condizioni, e quali invece devono intendersi ancora sospese. In sostanza permangono le misure previste dal DPCM 2/3/2021 a meno che non sia diversamente disposto.
Anche rispetto agli orari di apertura viene applicato il principio della gradualità. Nelle zone gialle, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e fatte salve specifiche deroghe connesse ad eventi di particolare rilevanza indicati con ordinanza del Ministero della salute, il c.d. coprifuoco è così definito:
1) dal 18 maggio al 6 giugno 2021, i limiti agli spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle 5:00 del giorno successivo;
2) dal 7 giugno al 20 giugno 2021, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo;
3) dal 21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti.
Nessuna limitazione nelle zone bianche.
Per quanto riguarda la tempistica, si riepilogano le seguenti “scadenze” legate allo svolgimento di attività nelle sole zone gialle, specificando sotto le peculiarità:
Attività |
Consentita dal |
Sport con atleti di interesse nazionale |
già consentita |
Attività in impianti sciistici |
22/05 |
Attività in palestra al chiuso |
24/05 |
Ristorazione al chiuso |
1/6 |
Attività in piscinaal chiuso |
1/7 |
Centri culturali, centri sociali e ricreativi |
1/7 |
Formazione |
1/7 |
Musei e altri istituti e luoghi della cultura aperti ma contingentati gli accessi |
Aperti ma contingentati |
Sport in zona gialla.
Restano invariate le disposizioni relative alle attività sportive che interessano atleti partecipanti alle competizioni di interesse nazionale definite dall’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021 e da specifici protocolli adottati dagli organismi sportivi di riferimento.
Dopo oltre sette mesi di sospensione, il 24 maggio sarà invece possibile riaprire le palestre, con un anticipo rispetto alla data del 1° giugno originariamente prevista dal DL 22 aprile 2021 n. 52.
Ci si interroga in merito alla possibilità di svolgere all’interno delle palestre anche attività di contatto, atteso che l’art. 6, comma 2, del DL 22/4/2021 n. 52 ne prevede lo svolgimento senza specificare quali siano le attività e le discipline praticabili ed il successivo comma 3 prevede che dal 26 aprile gli sport di squadra e di contatto (per l’elencazione completa si rinvia alla lettura del decreto ministeriale 13 ottobre 2020) sono consentito esclusivamente all’aperto, sempre nel rispetto delle linee guida.
In attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene che l’apertura dal 24 maggio sia esclusivamente quella relativa alle attività individuali, rimanendo in vigore l’art. 17 comma 3 del DPCM 2 marzo 2021 sulla sospensione degli sport di contatto, che – letto in combinato disposto con l’art. 6 comma 3 del DL 52/2021 – conferma la sospensione di tali attività all’interno dei luoghi chiusi. Si consiglia pertanto che l’organizzazione di discipline di contatto al chiuso preveda allenamenti svolti in forma individuale fino a diversa indicazione ministeriale.
Dal 22 maggio 2021, è consentita anche la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici.
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida.
Nell’organizzazione delle attività sportive è necessario adeguarsi alle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello Sport il 7 maggio 2021.
Il provvedimento prevede che alle attività sportive all’interno dei luoghi chiusi si applicano le prescrizioni dell’allegato 7 che durante l’attività fisica prevedono – tra le altre – l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri, demandando ad altre indicazioni di dettaglio a specifici protocolli attuativi emanati dalle FSN/DSA e dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.
Alle attività all’aperto, incluse quelle di contatto e di squadra all’aperto, si applicano le disposizioni dell’allegato cinque che consente il contatto, anche senza mascherina, soltanto durante la pratica dell’attività, fermo restando il rispetto della distanza interpersonale in ogni altro momento, inclusi i tempi di attesa per gli atleti. Anche in questo caso le linee guide demandano ulteriori e opportuni dettagli ai protocolli adottati dai diversi organismi sportivi (FSN/DSA/EPS).
Per quanto riguarda gli spogliatoi si precisa che l’uso è consentito in zona gialla in concomitanza della riapertura del 1° giugno che verrà anticipata al 24 maggio di palestre e centri sportivi, sempre nel rispetto delle linee guida.
Riapertura al 1° luglio per centri culturali, centri sociali e ricreativi in zona gialla.
Si riaprono le attività nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Corsi di formazione: si riprende dal 1° luglio in zona gialla
Dal 1° luglio 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Musei e altri istituti e luoghi della cultura aperti ma contingentati gli accessi
Il Decreto prevede infatti che il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.
Riaprono le attività di ristorazione al chiuso
Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Arsea comunica n. 49 del 19/05/2021Lo staff di Arsea
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