L’INPS, con il Messaggio n. 1860 del 10/5/2021, ha offerto alcuni chiarimenti rispetto alla proroga del versamento dei contributi prevista per alcune organizzazioni sportive.
Come ricorderete l’articolo 1, comma 36, della legge n. 178/2020 aveva previsto che “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020” fossero sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Il requisito indicato – ossia la circostanza che l’organizzazione operasse nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento – sarà soggetto a verifica ed a tal scopo, come indicato nella Circolare n. 16/2021, l’INPS comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si sono avvalsi della sospensione del versamento.
È arrivato ora il momento di versare ed è possibile farlo senza applicazione di sanzioni e interessi e in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Sotto il profilo operativo, l’INPS distingue a seconda che si tratti di contributi legati a:
a) Dipendenti. Nel qual caso i datori di lavoro, se non hanno provveduto all’invio del flusso UNIEMENS di competenza del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, dovranno provvedervi entro il 30 maggio prossimo inserendo il codice di nuova istituzione N977. Quanti invece abbiano già provveduto alla spedizione dei flussi UNIEMENS dei mesi predetti senza avere effettuato il versamento contributivo totale o parziale, dovranno inviare un ulteriore flusso di variazione con l’esposizione sempre del codice N977 e sempre entro il 30 maggio 2021;
b)Collaboratori coordinati e continuativi soggetti alla gestione separata INPS. Nel qual caso i committenti per i flussi UNIEMENS di competenza del periodo dicembre 2020 gennaio 2021, devono riportare il codice 36. In maniera analoga quelle aziende committenti che hanno già provveduto all’invio dei flussi relativi ai mesi in esame, entro il 30/05/21 devono provvedere alla modifica dei flussi telematici già inviati, sempre con indicazione del codice 36.
Per quanto concerne il versamento si procede, come di consueto, con modello F24, compilando la sezione INPS con il codice contributo:
in entrambi i casi, una riga per ogni mese di sospensione.
Arsea comunica n. 47 del 17/05/2021
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