La Regione Emilia-Romagna ha aggiornato il tre maggio le sue indicazioni sulle misure di contenimento del rischio COVID intervenendo, in particolare, in materia di spettacoli, teatri, cinema e eventi sportivi, attività che interessano anche le organizzazioni del terzo settore e le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Si riporta integralmente il testo così come pubblicato alla pagina
“Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. Le disposizioni relative allo svolgimento degli spettacoli anche in luoghi non all'aperto si applicano ugualmente ai locali le cui ordinarie attività sono sospese (ad es: centri culturali, centri sociali e ricreativi), esclusivamente per l’esercizio dello spettacolo e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 5 comma 1 del DL 52/2021 e delle linee guida vigenti. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”. |
Ovviamente l’attività dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni anti Covid con conseguente necessità di dotarsi di un protocollo anti Covid in cui siano implementate le diverse disposizioni, tra cui i limiti di capienza.
Si
ricorda che la Conferenza Stato Regioni il 28 aprile ha aggiornato le Linee guida delle Regioni e
delle Province autonome per la ripresa delle attività economiche e sociali
alla cui lettura integrale si rinvia. Il provvedimento – come specificato
nella FAQ pubblicata sul sito istituzionale – disciplina le attività economiche
e sociali esclusivamente nella
misura in cui queste sono
consentite dalle disposizioni dettate
nei provvedimenti statali
(decreti-legge, DPCM, Ordinanze
del Ministro della Salute): le date di riapertura dei singoli settori sono pertanto disciplinate esclusivamente dai provvedimenti statali.
Tali linee guida possono anche eventualmente essere oggetto di apposito recepimento in provvedimenti statali e/o regionali. Pertanto, ai fini dell’applicazione delle medesime, la Conferenza Stato - Regioni invita ad effettuare una verifica con la Regione di appartenenza, anche in ragione del contesto epidemiologico in atto.
Proseguono le indicazioni con alcune informazioni relative alle manifestazioni sportive.
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla queste disposizioni si applicano anche agli eventi e alle
competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di
squadra, organizzati dalle rispettive La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. |
“Art. 18
(Competizioni sportive di interesse nazionale)
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma”
mentre nelle zone rosse resta applicabile l’articolo 41 del medesimo DPCM ai sensi del quale
“1. […] Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.
Ne consegue che le associazioni sportive dilettantistiche possono organizzare:
1) eventi sportivi di carattere agonistico e competitivo solo quando riconosciuti di preminente interesse nazionale;
2) attività didattica sportiva e di allenamento
il tutto sempre nel rispetto dei protocolli anti Covid.
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