La presente circolare ha il solo scopo di evidenziare alcuni chiarimenti offerti da Sport e salute in merito all’indennità così come ridefinita dal Decreto sostegni.
Abbiamo già ricevuto in passato l’indennità: cosa dobbiamo fare?
Sport e Salute ribadisce che non dovrà essere fatta una nuova domanda, ma andranno soltanto confermati i requisiti con la stessa procedura consolidata nel tempo per le precedenti erogazioni automatiche cliccando il link nella mail che Sport e Salute ha inviato agli aventi diritto.
Agli aventi diritto che non dovessero avere la mail (es. è capitato che qualcuno la abbia eliminata) sarà comunque garantita, contestualmente all'invio della mail, la possibilità di accedere in piattaforma per confermare i requisiti.
La conferma dei requisiti deve avvenire entro il 7 aprile alle ore 24,00.
Tutti coloro che non renderanno la dichiarazione richiesta, non riceveranno l’erogazione automatica.
Come già comunicato sul sito istituzionale, per gli aventi diritto è possibile l’accesso in piattaforma anche con le seguenti modalità:
1) prendere appuntamento per l’accesso in piattaforma inviando un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875
2) accedere alla piattaforma al seguente link: https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso
Per
accedere alla piattaforma è necessario inserire il proprio Codice Fiscale
(tutto maiuscolo e tutto attaccato), la password scelta in fase di
registrazione e il codice univoco ricevuto via SMS.
Chi ha dimenticato la password, può cliccare qui: https://curaitalia.sportesalute.eu/nuovaPassword, inserire il proprio codice fiscale scritto tutto maiuscolo e tutto attaccato e riceverà una mail contenente il link per chiedere una nuova password; una volta ottenuto
l’accesso alla piattaforma, bisogna seguire le indicazioni in home page.
Una volta confermato l’invio, la procedura si considererà conclusa e sarà
rindirizzato alla pagina iniziale.
Quali sono i requisiti per percepirla?
I requisiti previsti dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), che devono persistere sono i seguenti:
1) il rapporto di collaborazione deve riguardare i lavoratori che svolgono la loro attività in favore del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
2) l’attività, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, deve essere cessata, ridotta (si ritiene in rapporto all’attività svolta prima dell’emanazione dei provvedimenti di limitazione/sospensione adottati nel periodo emergenziale) o sospesa. Sport e Salute ricorda che se si continua a percepire regolarmente l'intero compenso previsto dal rapporto di collaborazione non si ha diritto all’indennità. Si ritiene – ma su questo aspetto non abbiamo riscontrato chiarimenti – che l’indennità spetti:
a) ai rapporti in essere alla data di pubblicazione del decreto (22/03/2021),
b) ai rapporti sospesi e/o cessati sempre entro la medesima data e anche
c) a quei rapporti cessati entro la data del 30/12/2020 (quindi anche ad un rapporto cessato, ad es. il 31/08/2020 e non più rinnovato);
3) non bisogna essere beneficiari del reddito di emergenza, né del reddito di cittadinanza;
4) l'indennità non è riconosciuta a chi percepisca altri redditi, quali:
- redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,
- redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con
esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222;
- i seguenti redditi assimilati da lavoro (ex articolo 50 TUIR) che escludono il diritto all'indennità:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;
- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;
- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;
- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).
Sono inoltre incompatibili e impediscono di ricevere l'indennità le prestazioni e le indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30,38 e 44 del decreto Cura Italia così come prorogate e integrate dagli articoli 68, 69, 70, 71, 78, 84 e 85 del decreto Rilancio, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dal Dl Ristori, ovvero:
- norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria;
- trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso;
- nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga;
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
- indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS;
- indennità per i lavoratori domestici.
Sport e Salute conferma inoltre che la NASpI, essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto incompatibile con la percezione dell'indennità erogata da Sport e Salute (art. 6, comma 2, TUIR).
Se si ritiene che non sussistano più i presupposti sopra descritti per ricevere l'indennità, o sia insorta una delle cause di incompatibilità che erano state espressamente escluse con l'autocertificazione prodotta al momento della presentazione della domanda (vedi sopra), si dovrà apporre il “flag” nella casella apposita della rinuncia.
Non abbiamo mai ricevuto l’indennità ma adesso potremmo: è possibile presentare la domanda?
Sport e Salute evidenzia come la formulazione del Decreto Sostegni non consente tale possibilità contrariamente alla precedente disciplina dell’istituto.
A quanto ammonta l’indennità?
L’ammontare dell’indennità è determinato come segue:
a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
Sport e Salute chiarisce che “la normativa prevede espressamente che ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizzi i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport. modificare tale dichiarazione.”
A chi mi posso rivolgere per avere informazioni sulla mia pratica?
È attiva la mail collaboratorisportivi@sportesalute.eu e anche il centralino al numero 0632722020. Non appena possibile, in considerazione dell'elevatissimo numero di telefonate e di mail che riceviamo, gli uffici risponderanno.
Arsea comunica n. 39 del 7/04/2021
Lo staff di Arsea
Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.
I nostri uffici sono presenti a:
Bologna - Sede legale ed operativa
Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203
Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna
Reggio Emilia - Sede decentrata
c/o UISP Comitato Reggio Emilia
Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782
Si riceve su appuntamento.
Resta aggiornato sulle nostre novità
© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209