È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/03/2021 il Decreto-legge n. 41 denominato “Decreto Sostegni”. Nella presente nota ci occuperemo delle norme di istituzione del nuovo contributo a fondo perduto.
In merito a tale contributo in data 23/03/2021 l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento di attuazione e regolamentazione dell’erogazione del contributo e il modello di presentazione dell’istanza con le relative istruzioni.
1. Soggetti beneficiari ed esclusi
All’articolo 1 del decreto è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto “a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario” con volumi di ricavi commerciali “non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto”.
Tra i soggetti beneficiari rientrano quindi tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, ma solo se titolari di P.IVA, e nell’ipotesi che i proventi commerciali “nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto” non abbiano superato la soglia dei 10 milioni di euro. Restano quindi ancora una volta esclusi dai volumi di ricavi utili al calcolo del contributo tutti i ricavi di natura istituzionale delle associazioni.
Inoltre, restano esclusi dalla possibilità di richiedere il contributo i soggetti che hanno chiuso la P.IVA alla data del 23/03/2021 e quelli che la hanno aperta solo dopo tale data.
2. Requisiti per la richiesta del contributo e modalità di calcolo
I criteri del calcolo del contributo vengono rivisti rispetto a quelli previsti dai precedenti contributi a fondo perduto erogati nel corso dell’anno 2020, sia per quanto riguarda i fatturati da tenere in considerazione sia per quanto riguarda la percentuale di riduzione dei fatturati che dà accesso al contributo.
Sotto il primo aspetto sarà necessario calcolare il calo medio mensile dei proventi commerciali dell’anno 2020 rispetto alla media mensile dei ricavi commerciali dell’anno 2019: si segnala quindi che il calcolo non è necessariamente collegato all’esercizio sociale dell’ente associativo, quindi anche le associazioni con esercizio a cavallo di due anni solari dovranno tenere conto dei volumi delle attività commerciali dei due anni solari 2020 e 2019.
Inoltre, in merito alla percentuale di calo del fatturato, sarà necessario riscontrare che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019: per la corretta determinazione dei predetti importi si dovrà far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Tali dati di fatturato potranno essere reperiti dalle associazioni in regime forfettario L. 398/1991 dai registri Iva, mentre per le associazioni in regime Iva ordinario saranno desumibili dalle comunicazioni periodiche dati Iva relative agli anni 2019 e 2020, ovvero dalle dichiarazioni annuali Iva.
Posto il rispetto delle condizioni di accesso sopra ricordate la quantificazione del contributo si otterrà attraverso l’applicazione di una percentuale sulla differenza tra i valori degli ammontari medi mensili dei 2 anni considerati. Le percentuali da applicare sono commisurate al volume complessivo di ricavi commerciali realizzati dall’associazione nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto: ossia l’anno 2019 per i soggetti con esercizio solare e l’esercizio 2018/2019 per quelli con esercizio a cavallo.
Le percentuali di calcolo del contributo sono così definite nel decreto:
% calcolo contributo |
Volume ricavi e compensi anno 2019 o 2018/2019 |
60% |
Non superiore a 100.000 euro |
50% |
Tra 100.000 e 400.000 euro |
40% |
Tra 400.000 e 1 milione di euro |
30% |
Tra 1 milione e 5 milioni di euro |
20% |
Tra 5 milioni e 10 milioni di euro |
Per gli enti che hanno attivato la P.IVA dal 1° gennaio 2019 per la definizione della media dei ricavi commerciali al fine del calcolo della loro riduzione di almeno il 30% dovranno prendere in considerazione solo i mesi successivi a quelli di apertura della P.IVA: quindi se la P.IVA è stata richiesta il 15 luglio 2019 i conteggi dei proventi medi mensili del 2019 dovrà essere effettuati sui mesi da agosto a dicembre 2019 e raffrontato con i proventi medi mensili di tutto il 2020.
Per tutti i soggetti che rispettano i requisiti per la richiesta del contributo, viene poi fissato un importo minimo di contributo fissato a euro 2.000 ed un importo massimo di euro 150.000.
Le associazioni che hanno aperto la P.IVA dal 1° gennaio 2019 anche se non riscontreranno il calo del 30% del fatturato avranno comunque diritto al contributo minimo di 2.000 euro. L’importo minimale di euro 2.000 sarà riconosciuto anche a tutti i soggetti che hanno attivato la P.IVA a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 22 marzo 2021 che quindi si trovano impossibilitati ad effettuare un raffronto rispetto ai volumi medi mensili dell’anno 2019.
Step di calcolo del contributo:
3. Termini e modalità di presentazione dell’istanza
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate è stato stabilito che le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto potranno essere presentate a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
L’istanza potrà essere trasmessa solo telematicamente dal portale Fisconline/Entratel direttamente dall’ente o tramite un intermediario con delega di consultazione al cassetto fiscale dell’ente, ovvero delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” contenuto nel portale “Fatture e corrispettivi”. L’associazione può, inoltre conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario abilitato.
L’istanza dovrà essere presentata sul modello approvato dall’Agenzia delle entrate contestualmente al Provvedimento.
4. Modalità di utilizzo del contributo
Una novità importante rispetto ai contributi a fondo perduto erogati nel corso del 2020 è che quello attuale potrà essere richiesto:
- come in passato, in accredito sul conto bancario del richiedente
- ma potrà, in alternativa, essere utilizzato integralmente anche come credito d’imposta in compensazione, scomputandolo direttamente in F24 dai versamenti dovuti. In quest’ultimo caso il modello F24 dovrà essere trasmesso tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Per la compensazione si dovrà attendere l’istituzione dell’apposito codice tributo.
La scelta della modalità di utilizzo del contributo a fondo perduto dovrà essere comunicata all’interno dell’istanza da presentare e la scelta riguarderà l’intero importo del contributo, non potendosi frazionare il suo utilizzo tra le diverse modalità.
5. Verifiche dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate provvederà ad alcuni controlli formali in fase di presentazione dell’istanza di contributo, riservandosi poi ulteriori verifiche in una fase successiva.
Nella fase di presentazione della domanda i controlli riguarderanno:
- il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo, del rappresentante e dell’intermediario che devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria;
- il soggetto richiedente il contributo non deve risultare cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021;
- la partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva alla data del 23marzo 2021, non deve risultare attivata a partire dal 24 marzo 2021.
Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto dell’istanza già in fase di presentazione.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate provvede a verificare che il conto sul quale erogare il contributo sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente ovvero dell’associazione. Quindi per evitare spiacevoli ritardi e complicazioni nell’erogazione del contributo l’associazione dovrà verificare che la propria anagrafica relativa al conto corrente su cui si farà inoltrare il contributo sia corretta: è già capitato in passato che l’anagrafica dell’associazione sul conto corrente bancario riportasse erroneamente la sola indicazione della P.Iva.
Successivamente l’Agenzia delle entrate procederà al controllo dei dati dichiarati, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando le sanzioni e gli interessi dovuti. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Arsea comunica n. 34 del 24/03/2021
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