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Misure di contenimento del COVID 19: il DPCM in vigore dal 6 marzo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo il nuovo DPCM recante ulteriori misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proviamo a distinguere le prescrizioni che si applicano a tutto il territorio nazionale rispetto a quelle diversamente definite a seconda del colore identificativo del territorio, essendo possibile che sia qualificato come bianco, giallo, arancione o rosso.

In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, sono attualmente ricomprese:

  • nell'area bianca: Sardegna;
  • nell'area gialla: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;  
  • nell'area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;
  • nell'area rossa: Basilicata, Molise. 

 

1. Disposizioni applicabili su tutto il territorio nazionale

1)   misure di protezione (Art. 1 commi 1- 4 e 8). È obbligatorio, sull'intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private in tutti i luoghi all'aperto. Non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

¨i bambini di età inferiore ai sei anni;

¨i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

¨i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. Fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata delle mani;

2)è obbligatori mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

3)divieti di spostamenti tra diverse regioni. Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

4)spostamenti da e per l’estero. Si amplia inoltre il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e il Ministero degli esteri, potrà individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido  eseguito prima dell'imbarco o a seguito  di  presentazione  di  certificazione attestante il risultato negativo di un test  molecolare  (RT  PCR)  o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre  le  48  ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50. Per chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori;

5)Tavolo di confronto con le Regioni. È infine prevista l’istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle Regioni e delle Province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

 

 

2. Disposizioni differenziate a seconda del “colore” della zona.

A. Zona bianca

Le fortunate “zone bianche” vedono cessare le misure restrittive, ad esclusione delle misure generali anti-contagio e dei protocolli di settore che continueranno ad applicarsi. Resta quindi l’obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze interpersonali e restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti come fiere e congressi. Viene istituito un “tavolo permanente” presso il Ministero della Salute con i rappresentanti delle Regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità per il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure.

 

B. Zona gialla

Scuola. Sono i Presidenti delle Regioni a disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle seguenti ipotesi:

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Nelle zone gialle i musei potranno riaprire nei giorni infrasettimanali garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo potranno riaprire anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo nelle zone gialle è prevista la possibilità di riaprire teatri e cinema con posti a sedere preassegnati e nel rispetto del distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, con un numero massimo di 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Per quanto concerne lo sport, restano invece chiuse piscine, palestre e impianti sciistici ma è consentita:

1)   l’attività di allenamento e competitiva/agonistica di interesse nazionale. Si ricorda che vi rientrano le manifestazioni pubblicate sul sito del CONI sulla base delle mere indicazioni delle Federazioni, Discipline sportive associate nonché degli Enti di promozione sportiva. Per quanto riguarda le manifestazioni si assiste ad una rilevante differenziazione tra Ente ed Ente. Ovviamente le attività restano soggette ad una serie di prescrizioni quali:

’   tutto – quindi sia gli allenamenti che le gare – è subordinato alla circostanza che l’attività avvenga “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”: ne consegue che non è ammesso l’accesso di quanti non siano funzionali alla manifestazione oltre ad essere necessario rispettare le canoniche misure di sicurezza quali l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento sociale;

’   gli atleti debbono essere “muniti di tessera agonistica” e pertanto in possesso di certificato medico per la pratica agonistica di quella disciplina in corso di validità;

’   possono partecipare agli allenamenti quanti partecipano alle manifestazioni ma non è stato chiarito cosa succede a quanti non sono ancora iscritti perché non sono aperte le iscrizioni e a quanti si iscrivono e poi non partecipano;

’   l’attività deve essere svolta “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”;

2)l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli;

3)attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale:

· di almeno due metri per l'attività sportiva;

· di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

4)le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del dpcm

 

C. Zona arancione

Scuola: sono i Presidenti delle Regioni a disporre la sospensione dell’attività scolastica nelle seguenti ipotesi:

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Musei, teatri, cinema chiusi.

Per quanto concerne lo sport, restano invece chiuse piscine, palestre e impianti sciistici ma sono consentite:

5)le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

6)le attività di allenamento e quelle competitive/agonistiche di interesse nazionale. Si ricorda che vi rientrano le manifestazioni pubblicate sul sito del CONI sulla mera base delle indicazioni delle Federazioni, Discipline sportive associate nonché degli Enti di promozione sportiva. Per quanto riguarda le manifestazioni si assiste ad una rilevante differenziazione tra Ente ed Ente: il rugby pare voler sospendere ogni competizione mentre altri Organismi non pongono particolari vincoli. Ovviamente le attività restano soggette ad una serie di prescrizioni quali:

’   tutto – quindi sia gli allenamenti che le gare – è subordinato alla circostanza che l’attività avvenga “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”: ne consegue che non è ammesso l’accesso di quanti non siano funzionali alla manifestazione oltre ad essere necessario rispettare le canoniche misure di sicurezza quali l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento sociale;

’   gli atleti debbono essere “muniti di tessera agonistica” e pertanto in possesso di certificato medico per la pratica agonistica di quella disciplina in corso di validità;

’   possono partecipare agli allenamenti quanti partecipano alle manifestazioni ma non è stato chiarito cosa succede a quanti non sono ancora iscritti perché non sono aperte le iscrizioni e a quanti si iscrivono e poi non partecipano;

’   l’attività deve essere svolta “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”;

 

D. Zona rossa

Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Musei, teatri e cinema chiusi.

Per quanto concerne lo sport, restano invece chiuse piscine, palestre e impianti sciistici ma sono consentite:

1)   le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

2)le attività di allenamento e quelle competitive/agonistiche di interesse nazionale organizzate da Federazioni e Discipline sportive associate ma non dagli Enti di promozione sportiva (sulle FAQ del Governo è stato specificato che “Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS”). Le attività restano subordinate ad una serie di prescrizioni quali:

-   tutto – quindi sia gli allenamenti che le gare – è subordinato alla circostanza che l’attività avvenga “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”: ne consegue che non è ammesso l’accesso di quanti non siano funzionali alla manifestazione oltre ad essere necessario rispettare le canoniche misure di sicurezza quali l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento sociale;

-   gli atleti debbono essere “muniti di tessera agonistica” e pertanto in possesso di certificato medico per la pratica agonistica di quella disciplina in corso di validità;

-   possono partecipare agli allenamenti quanti partecipano alle manifestazioni ma non è stato chiarito cosa succede a quanti non sono ancora iscritti perché non sono aperte le iscrizioni e a quanti si iscrivono e poi non partecipano;

-   l’attività deve essere svolta “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate” affiliante.

 

 

Arsea comunica n. 22 del 8/3/2021

 

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