La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 36 ss., della L. 178/2020) ha concesso la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali inerenti ai rapporti di lavoro subordinato dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che partecipano a competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, provvedimento su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 2 del 8/01/2021
Dopo la l’INPS con la nota del 5/2/2021 n. 16, analizzato in Arsea Comunica n. 17 del 6/02/2021, anche l'INAIL (Circolare n. 7 del 11/2/2021) interviene per offrire alcuni chiarimenti.
L’Istituto ricorda che la disposizione citata ha disposto che dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021. L’INAIL riconosce che rientrano nella sospensione le rateizzazioni da dilazioni di pagamento ma non quelle derivanti dalla sospensione dei contributi in seguito al periodo emergenziale (art. 97, DL 104/2020).
Quali sono gli adempimenti, e le relative scadenze, da osservare?
1) in caso di comunicazione di riduzione delle retribuzioni (riduzione del presunto ex art. 28, comma 6, del DPR 1124/1965), rimane la scadenza del 16 febbraio 2021 non essendo prevista alcuna sospensione;
2) per godere della sospensione del versamento, i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione entro il 1° marzo 2021 nella quale va specificata la natura del beneficiario della sospensione (se FSN, EPS o a.s.d./s.s.d.) e va dichiarato che il beneficiario opera nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, specificando la competizione sportiva a cui prendono parte. La comunicazione deve essere effettuata il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile fino al 1° marzo sul sito dell’INAIL;
3) i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021, rinviato al 31 in quanto festivo, o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. In questo secondo caso il versamento della prima rata deve avvenire entro il 30 maggio 2021 (comma 37 dell’art. 1, L. 178/2020);
4) la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione INAIL 2020/2021 (art. 28, co. 4, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 11245) deve essere trasmessa entro il 31 maggio esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 sul sito dell’INAIL nella sezione Autoliquidazione;
5) la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione (ex art. 23 DM 27/2/2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2020), deve essere trasmessa entro il 31 maggio utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione” disponibile dal 10 al 31 maggio 2021 sul sito dell’INAIL alla sezione Denunce.
Arsea Comunica n. 17 del 15/02/2021
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