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Enti sportivi e sospensione dei versamenti per i mesi di gennaio e febbraio: arrivano i chiarimenti (parziali) dell’INPS

La Legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 36 ss., della L. 178/2020) ha concesso la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali inerenti ai rapporti di lavoro subordinato dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che partecipano a competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

La disposizione aveva sollevato diversi dubbi interpretativi, su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 2 del 8/01/2021, a cui ha dato solo parziale risposta l’INPS con la nota del 5/2/2021 n. 16 che rinvia ad un successivo messaggio per le istruzioni operative.

Nella circolare, alla cui lettura integrale si rinvia, l’INPS evidenzia i seguenti aspetti:

1)l’Istituto comunicherà al Ministero per le Politiche giovanili e lo Sport i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione per verificare che effettivamente le organizzazioni siano in possesso dei requisiti sopra indicati;

2)la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda anche le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps;

3)la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro;

4)la sospensione non opera rispetto alle rate in scadenza, nel medesimo periodo oggetto di sospensione, riferite alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del DL 34/2020, ovvero all’articolo 97 del DL 104/2020, dei versamenti sospesi ai sensi dei DL 9/2020, 18/2020 e 23/2020.

Si ricorda che i contributi sospesi dovranno essere versati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione, entro il 30 maggio 2021, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

 

Arsea Comunica n. 17 del 6/02/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

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