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Ristori-quater: sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre

Nella G.U. del 30/11/2020 è stato pubblicato il D.L. 157/2020 (c.d. Ristori-quater) che contiene diversi provvedimenti agevolativi e di proroga di scadenze fiscali di interesse per gli enti associativi.

In questa sede analizzeremo l’articolo 2 del Decreto che introduce la sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020.

1. Agevolazioni

L’articolo 2 del Decreto in commento prevede la possibilità di prorogare i seguenti versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020:

- le ritenute alla fonte per lavoro dipendente e assimilato e le ritenute relative alle addizionali regionali e comunali operate in qualità di sostituti d’imposta;

- i versamenti relativi all’IVA;

- i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si segnala che non risultano prorogati i versamenti delle ritenute per prestazioni di lavoro autonomo.

I versamenti prorogati potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione il 16/03/2021 oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

2. Soggetti beneficiari

Nell’individuazione dei soggetti beneficiari di tali agevolazioni la norma prevede un duplice binario.

Per tutti gli enti associativi che hanno visto sospese le proprie attività economiche ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm del 3/11/2020, la sospensione dei versamenti di dicembre è applicabile senza alcun vincolo. Ricordiamo che il Dpcm disponeva, tra le altre, la sospensione delle seguenti attività di interesse anche per gli enti associativi:

f) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

n) le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Invece, per tutti gli enti associativi titolari di P.IVA (la norma come nell’articolo 1 del D.L. 157/2020 individua i beneficiari come i soggetti “esercenti attività d’impresa” - vedere nostra Comunicazione n. 175/2020) le cui attività non sono state sospese dal Dpcm del 3/11/2020 potranno beneficiare della sospensione dei versamenti solo alle seguenti condizioni:

- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020;

- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi commerciali di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Arsea Comunica n. 178 del 3/12/2020

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