Nella G.U. del 30/11/2020 è stato pubblicato il D.L. 157/2020 (c.d. Ristori-quater) che contiene diversi provvedimenti agevolativi e di proroga di scadenze fiscali di interesse per gli enti associativi.
In questa sede tratteremo i temi relativi alla proroga della scadenza di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e Irap e del versamento del secondo acconto delle imposte che erano in scadenza lo scorso 30/11/2020.
1. Proroga trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
L’articolo 3 del Decreto prevede lo spostamento del termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap in scadenza lo scorso 30/11/2020 per le società e gli enti associativi con esercizio solare. Il nuovo termine di trasmissione è stato fissato al 10/12/2020. La presente proroga si applica a tutte le associazioni titolari o meno di P.IVA.
2. Proroga versamento secondi acconti d’imposta (Ires e Irap).
Diversi provvedimenti sono intervenuti nel corso degli ultimi mesi disponendo la proroga dei versamenti fiscali. L’articolo 1 del Decreto Ristori-quater prevede per tutte le società e gli enti associativi titolari di P.IVA con esercizio coincidente con l’anno solare lo slittamento al 10/12/2020 dei termini di versamento dei secondi acconti d’imposta ai fini Ires e Irap: la scadenza originale di tali versamenti era fissata al 30/11/2020. Questo slittamento dei termini vale per tutti i contribuenti alla sola condizione che abbiano sede nel territorio nazionale.
Dall’altro canto però al comma 3, sempre per i contribuenti titolari di P.IVA, il provvedimento prevede la possibilità di far slittare i medesimi acconti d’imposta fino al 31/04/2021, subordinando tale possibilità al rispetto di determinate condizioni:
- avere nell’esercizio 2019 volumi di ricavi commerciali inferiori a 50 milioni di euro;
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (quindi dell’attività commerciale) di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Questa seconda disposizione sostanzialmente estende a tutti i contribuenti quanto già previsto dall’art. 6 del D.L 149/2020 (D.L. Ristori-bis) per i soli contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e residenti nelle regioni qualificate come zone “rosse”.
Nel provvedimento, per individuare i soggetti beneficiari delle proroghe, si utilizza sempre la locuzione “soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione” che se da un lato ha il vantaggio di consentire l’individuazione di una platea molto ampia di soggetti, dall’altro però esclude tutte quelle realtà associative non titolari di P.IVA , ma che sono comunque soggette all’IRAP atteso che per questi enti la base imponibile dell’ imposta è formata dal costo del lavoro dipendente, assimilato o occasionale. Quindi, in conclusione, per gli enti associativi privi di partita IVA, ovvero quelli di più piccole dimensioni, sembra non applicarsi la proroga della scadenza del versamento del secondo acconto Irap per l’anno 2020.
Infine il Decreto prevede, comma 4, che la proroga dei versamenti al 31/04/2021 si applichi senza il rispetto delle condizioni relative al volume di fatturato dell’esercizio 2019 e al calo dello stesso nel primo semestre 2020 agli enti associativi titolari di P.IVA i cui codici attività siano ricompresi tra quelli elencati nell’Allegato 1 del D.L. Ristori e che abbiano sede nelle regioni individuate come “zona rossa” dall’ordinanza del Ministero della Salute del 26/11/2020.
Arsea Comunica n. 175 del 03/12/2020
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