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Decreti Ristori: richiesta del contributo a Fondo perduto entro il 15/01/2021

Con il provvedimento n. 358844 del 20 novembre scorso il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha provveduto a fornire le indicazioni operative per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), così come modificato dall’articolo 1 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis).

Sulle caratteristiche del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori ci siamo già soffermati nella nostra circolare informativa n. 152 del 29/10/2020 a cui si rinvia per una analisi dettagliata: in questa sede ci soffermeremo sulle modifiche di interesse per il mondo associativo apportate dal Decreto Ristori-bis e dal provvedimento appena approvato.

Segnaliamo che l’Agenzia delle entrate ha di recente predisposto una guida completa all’interno della collana “L’Agenzia Informa” in merito proprio a “I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni

1. Aggiornamento elenco codici ATECO beneficiari

Il Decreto Ristori-bis aggiorna l’elenco dei codici ATECO di cui all’allegato 1 del Decreto Ristori relativo all’elenco dei codici ATECO dei soggetti potenzialmente beneficiari del contributo a fondo perduto. In tale nuovo elenco vengono introdotti anche i seguenti codici precedentemente esclusi:

85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi

85.52.01 – Corsi di danza

2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

Come già ricordato nella precedente informativa, fermo restando il riscontro da parte dell’ente della presenza del proprio codice ATECO nell’Allegato 1 del Decreto Ristori, gli enti che già avevano fatto domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) riceveranno direttamente sul conto corrente indicato anche questo secondo contributo a fondo perduto, senza dover presentare alcuna domanda: in questa sede si ricorda che la percezione del contributo a fondo perduto in oggetto non consente alle ASD/SSD di accedere al contributo a fondo perduto dell’Ufficio Sport della presidenza del consiglio dei Ministri.

Gli enti che, pur avendone i requisiti, non avevano fatto domanda per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) possono, entro il 15 gennaio 2021, presentare apposita istanza di richiesta.

La domanda deve essere effettuata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito Fisconline dell’associazione. La domanda può essere trasmessa direttamente dall’associazione o tramite un intermediario a cui dovrà essere conferita delega di consultazione del Cassetto fiscale dell’ente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e corrispettivi”. Inoltre, l’ente può conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’istanza ad un intermediario abilitato.

Nel caso di invio di una domanda con dati errati l’ente potrà, entro il 15/01/2021, inviare una nuova domanda corretta: l’ultima domanda inviata sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non sia già stato eseguito il mandato di pagamento. L’ente potrà infine presentare una domanda di rinuncia nel caso si accorga di aver erroneamente presentato domanda: la rinuncia, che potrà essere inviata anche oltre il termine di presentazione delle domande, potrà essere inviata dagli stessi soggetti abilitati per l’invio della domanda.

3. Attività di controllo

L’Agenzia delle entrate in fase di presentazione della domanda verificherà che l’IBAN comunicato sia collegato ad un conto corrente intestato al codice fiscale dell’ente richiedente, essendo preclusa la possibilità di richiesta di accredito del contributo su un conto non intestato anche all’ente. Prima dell’erogazione del contributo l’Agenzia delle entrate provvederà inoltre ad eseguire alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati forniti con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria: tali controlli possono comportare lo scarto della domanda di contributo.

Successivamente all’erogazione del contributo l’Agenzia delle entrate procede ad ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica dell’IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA. Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante l’Agenzia delle entrate procederà al recupero del contributo erogato indebitamente irrogando le relative sanzioni.

Il provvedimento in oggetto ricorda poi che in caso di indebita percezione del contributo si applicano le disposizioni dell’articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.

Infine, l’Agenzia delle entrate provvederà a trasmettere i dati contenuti nella domanda di contributo alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria, e al Ministero dell’interno per i controlli di cui al Libro II del D.Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Arsea Comunica n. 172 del 23/11/2020

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