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Terzo Settore: modifiche con assemblea ordinaria entro il 31 marzo. La proroga però non è ancora ufficiale.

Come è noto le organizzazioni iscritte nei registri/anagrafi delle

- Organizzazioni di volontariato

- Associazioni di promozione sociale

- ONLUS

avevano la possibilità di adeguare lo statuto ai nuovi vincoli introdotti dal Codice del Terzo Settore ricorrendo al quorum dell’assemblea ordinaria e non dell’assemblea straordinaria se:

1) effettuavano la modifica entro il 31/10/2020;

2) si limitavano ad apportare le modifiche necessarie per implementare vincoli obbligatori o prescrizioni derogabili.

Considerata la difficoltà di molti enti di convocare le proprie assemblee, visto l’aumento della curva dei contagi da coronavirus e le conseguenti misure restrittive, il termine già scaduto del 31 ottobre 2020 dovrebbe essere spostato al 31 marzo 2021 grazie ad un emendamento approvato ieri in Senato all’interno della Legge di conversione del Decreto-legge n. 125/2020 di proroga dello stato di emergenza Covid-19 al 31 gennaio 2021.

Si auspica inoltre che in questo lasso temporale possa essere adottato il Decreto relativo all’esercizio delle attività diverse da quelle di interesse generale che rappresenta per diverse realtà un discrimine in merito al mantenimento o all’assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore.

Arriviamo così alla quarta riapertura dei termini, considerato che il termine originariamente previsto dal Codice del Terzo Settore era quello del 3 febbraio 2019 (18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto), poi rinviato al 3 agosto 2019 (ex Dlgs 115/2018) e successivamente al 30 giugno 2020 (con il DL 34/2019) e infine al 31 ottobre 2020 (ex DL 18/2020). Ora, con una vera e propria riapertura dei termini, la scadenza è portata al 31 marzo 2021, in prossimità della data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per le realtà che non hanno ancora provveduto a modificare lo statuto il consiglio prima di tutto è quello di verificare il proprio statuto: normalmente la modifica statutaria richiede un quorum rafforzato anche in seconda adunanza e se lo statuto nulla dice si applica quanto previsto dal codice civile per le associazioni con personalità giuridica (comma 2° dell'art. 21) che richiede, salvo diversa disposizione statutaria, un quorum costitutivo pari ad almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui invece lo statuto consenta di operare le modifiche statutarie con un quorum non particolarmente rafforzato o nel caso in cui la base associativa non sia particolarmente amplia e pertanto tale da garantire l’effettiva presenza dei soci richiesti all’adunanza, può essere opportuno ricorrere direttamente all’assemblea straordinaria in quanto garantisce la possibilità di rivedere complessivamente l’atto con maggiore discrezionalità, salvo ovviamente l’obbligo di inserire le clausole indicate dal Codice.

Arsea Comunica n. 169 del 12/11/2020

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