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Decreto Ristori: cancellazione della seconda rata IMU. Ma perché solo per i proprietari?

Sulla G.U. n. 269 del 28/10/2020, è stato pubblicato il DL n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Nella presente nota si analizza il provvedimento di cancellazione della seconda rata IMU introdotta dall’articolo 9 del provvedimento. Anche per questa fattispecie agevolativa vale il principio generale che si applica esclusivamente alle attività interessate ai provvedimenti di limitazione previsti da Dpcm del 28/10/2020 di cui all’Allegato 1 del Decreto Ristori.

Agevolazione

Il presente provvedimento di esonero si aggiunge a quanto già emanato con l’articolo 78 del D.L. 104/2020 (cd D.L. Agosto), e prevede l’esonero dal versamento della seconda rata IMU per il 2020, in scadenza il prossimo 16 dicembre, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di sospensione o limitazione delle attività contenute nel Dpcm 25/10/2020.

Limitazioni

Tale agevolazione, a differenza di quanto previsto dal D.L. 104/2020 che individuava gli immobili agevolati su base catastale, prevede l’individuazione degli immobili secondo il principio del codice ATECO delle attività svolte al loro interno: l’elenco dei codici ATECO delle attività agevolate è quello previsto dall’Allegato 1 del provvedimento in commento.

La norma pone però una limitazione relativamente al fatto che “i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”. Dall’interpretazione letterale della norma, l’utilizzo del termine “proprietari” e non “possessori” fa pensare che il beneficio non spetti anche ai titolari di diritti reali sugli immobili che sono comunque soggetti passivi IMU: di conseguenza se l’ente ha a disposizione l’immobile in cui realizza la propria attività sulla base di un diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, pur essendo il soggetto che deve versare l’IMU, non ha diritto all’esonero previsto dal presente provvedimento.

Nel mondo sportivo capita di frequente che l’impianto sportivo gestito sia ceduto dall’amministrazione pubblica all’associazione o società sportiva dilettantistica tramite una cessione del diritto di superficie del terreno su cui è costruito l’impianto.

Si auspica che in fase di conversione in legge del provvedimento tale incongruenza sia corretta.

Aiuti di stato

La disposizione del presente articolo si applicano nel rispetto delle norme della Commissione europea sugli aiuti di stato.

Arsea Comunica n. 163 del 6/11/2020

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