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COVID 19: le ultime misure del DPCM del 3/11/2020

A partire da domani, 6 novembre, e fino al 3 dicembre si applicano le seguenti misure di contenimento del rischio COVID valide su tutto il territorio nazionale previste dal DPCM 3/11/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri sera. Alcune prescrizioni (par. 8) sono previste in determinate aree territoriali.

 

Par. 1 - Misure di sicurezza generali

Restano in vigore le misure a cui ormai ci siamo abituati:

1) distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, 2 metri se stiamo praticando attività sportiva;

2) utilizzo della mascherina, anche di comunità, al chiuso all’eccezione delle abitazioni private, all’aperto a meno che “per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”. È fortemente raccomandata la mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi. Sono esonerati dall’utilizzo della mascherina:

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

- i bambini di età inferiore ai sei anni;

- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

3) igiene costante e accurata delle mani;

4) in caso di febbre superiore a 37,5° non si lascia il domicilio e si contatta il proprio medico di famiglia;

5) garantire una corretta informazione sulle prescrizioni sopra evidenziate come da allegato 19 al DPCM che trovate in calce;

6) dalle 22,00 alle 5,00 gli spostamenti sono consentiti solo da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute per cui, verosimilmente, sarà necessario esibire l’autocertificazione. In altre fasce orarie è fortemente raccomandato che gli spostamenti avvengano esclusivamente per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, necessità o per usufruire di servizi non sospesi;

7) svolgimento delle attività consentite nel rispetto del Protocollo COVID adottato dalla singola organizzazione ed elaborato alla luce:

a) delle linee guida in materia,

b) dei luoghi di svolgimento delle attività,

c) delle specificità legate alla tipologia di fruitori del servizio.

 

Par. 2 - Attività motorie e sportive

Sono consentiti:

1) lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (art. 1 lettera d);

2) lo svolgimento dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), rimane vietato l'uso di spogliatoi interni a detti circoli (art. 1 lettera f);

3) gli eventi e le competizioni solo se riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP (art. 1 lettera e), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi alle seguenti condizioni:

a) gli impianti devono essere utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

b) le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui sopra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Gli impianti sciistici sono utilizzabili solo da atleti che partecipano a manifestazioni di interesse nazionale e relativi allenamenti (lettera oo);

c) se ci sono atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere il referto di negatività di un test molecolare o antigenico (non antecedente alle 72 ore dall’arrivo in Italia) per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento (art. 1 lettera h);

4) le attività svolte in centri sportivi ma proprie dei centri di:

a) riabilitazione e terapia;

b) addestramento e mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico,

che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1 lettera f).

Sono viceversa sospese, fatto salvo quanto sopra riportato:

1) le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (art. 1 lettera f);

2) lo svolgimento degli sport di contatto (art. 1 lettera g), come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport con riferimento

a) all'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento;

b) a tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Per quanto concerne le attività sportive gli elementi di novità sono quindi rappresentati:

a) dalla circostanza che il riconoscimento di attività sportiva di interesse nazionale prima era rimesso alle singole FSN/DSA/EPS, con il DPCM in esame è previsto che avvenga esclusivamente da parte del CONI e del CIO;

b) dalle maggiori restrizioni previste nelle Regioni che ricadono nello scenario di massima gravità, anche detta “zona rossa” (vedi par. 8).

 

Par. 3 - Altre attività sospese di interesse per le organizzazioni non profit

Il DPCM (art. 1 lettera f) prevede che siano sospese le attività di:

  • centri culturali,
  • centri sociali,
  • centri ricreativi,
  • musei,
  • cinema,
  • teatri.

Il Ministero dell’Interno, con la nota del 27/10/2020 aveva chiarito che la chiusura dei centri culturali, sociali e ricreativi “determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri”.

 

Par. 4 - Attività che riguardano minori

La socialità e l’educazione dei minori vuole essere in qualche misura assicurata. Al di là dei cicli di studio che prevedono ancora la presenza in aula, il DPCM prevede che è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di  attività ludiche, ricreative  ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria  aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM.

Per lo svolgimento di tali attività è prevista (lettera s) la possibilità di utilizzare gli sia istituti scolastici (“L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime”) che centri sportivi pubblici o privati.

Delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti, alla cui lettura integrale si rinvia, si evidenziano i seguenti aspetti:

1) costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e alle attività prospettate nelle diverse sezioni del documento: 

a. la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso di bambini di età inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi nel caso di bambini più grandi e degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi; 

b. l'attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire attività di piccoli gruppi;

c. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

2) con riferimento alle attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione gestite anche da Enti del terzo settore si evidenzia quanto segue:

a. il gestore deve favorire l'organizzazione di piccoli gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività e raggruppando i minori accolti distinguendo la fascia da 0 a 6 anni, quella da 6 a 11 anni ed infine quella degli adolescenti, da 11 a 17 anni;

b. anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo. Per periodi d'attività superiori a 15 giorni, è possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attività di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, così da favorire una familiarità fra i bambini e gli adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo;

c. è opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva. In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l'aerazione abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo;

d. il gestore può prevedere attività sportive, anche in piscina, per cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e. particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di  attività e  misure di sicurezza specifiche per coinvolgere nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche bambini e adolescenti con disabilità, con disturbi  di  comportamento o di apprendimento, integrando il numero degli operatori per garantire il rapporto 1:1 ed il personale coinvolto deve essere adeguatamente  formato anche  a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle difficoltà di mantenere il  distanziamento e l'utilizzo dei DPI, così come della necessità di accompagnare bambini e adolescenti con fragilità nel comprendere il senso delle misure di precauzione. In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.

 

Par. 5 - Attività che riguardano disabili

È consentito lo svolgimento delle “attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario” nel rispetto dei “piani  territoriali,  adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori”.

Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello  spettro autistico, disabilità  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con  i  propri accompagnatori  o  operatori  di  assistenza,  operanti  a  qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

 

Par. 6 - Ristorazione

È prevista la chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

 

Par. 7 - Assemblee

Si ritiene che sia ancora possibile svolgere le assemblee in presenza a condizione che siano rispettati il distanziamento interpersonale e le altre misure di sicurezza (mascherina e igienizzazione delle mani e dei locali) ma è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Arriviamo a tale conclusione in quanto il Ministero dell’Interno, con la nota del 20/10/2020, ha chiarito che

“la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..”.

Tale nota è stata emanata alla luce del DPCM del 18 ottobre ma la formulazione del successivo DPCM 24/10/2020, che ha abrogato il citato DPCM del 18 ottobre, e infine la formulazione del DPCM del 3/11/2020 appare analoga:

DPCM del 18 ottobre

DPCM 24/10/2020

DPCM 3/11/2020

«n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e a condizione che  siano  assicurate  specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in modalità a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  è fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in modalità a distanza;»;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto dei  protocolli  e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità a distanza, salvo la sussistenza di  motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni  private in modalità a distanza;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli e linee guida vigenti e in assenza  di  pubblico; nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono  in  modalità a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche  le  riunioni private  in  modalità a distanza;

 

Si ritiene pertanto consentito lo svolgimento di assemblee anche in presenza purché sia rispettato il protocollo anti COVID e quindi l’adozione delle misure di sicurezza ivi indicate (sinteticamente individuabili nel distanziamento interpersonale di almeno un metro, utilizzo delle mascherine, igienizzazione delle mani e dei locali), restando preferibile lo svolgimento delle assemblee a distanza.

Si ricorda che fino al 31/12/2020 sarà in ogni caso possibile organizzare assemblee a distanza anche se non previsto dallo statuto. Non essendo possibile prima indire un’assemblea che deliberi il regolamento di funzionamento delle assemblee a distanza, sarà compito dell’Organo amministrativo (Consiglio Direttivo/Consiglio di Amministrazione) procedere in tal senso. Ricordiamo quindi i diversi step:

1) il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, anche a distanza, nel rispetto delle indicazioni statutarie, specificando quindi l’ordine del giorno;

2) nel corso del Consiglio Direttivo si delibera:

- l’indizione dell’assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione;

- il luogo in cui è indetta l’assemblea. Il luogo fisico è quello in cui si trova il segretario estensore del verbale e non è richiesto che fisicamente sia presente anche il Presidente;

- la piattaforma web che si intende utilizzare. La norma prevede anche il voto per corrispondenza o in via elettronica. La riunione deve essere svolta con modalità che garantiscano l’identificazione dei presenti e l’esercizio del diritto di voto. Nella lettera di convocazione sarà quindi necessario specificare su quale piattaforma realizzarla mentre si consiglia di spiegare brevemente come funziona la piattaforma, aspetti in ogni caso da riprendere all’inizio dell’assemblea stessa. Esistono piattaforme che consentono la registrazione, nel qual caso è necessario comunicarlo ai soci che dovranno esprimere il consenso al trattamento dell’immagine nel caso non abbiano già provveduto in fase di presentazione della domanda di ammissione (il modulo della domanda di ammissione potrebbe prevedere oltre alla richiesta del consenso al trattamento dei dati personali ai fini della privacy anche il consenso al trattamento dell’immagine). Esistono inoltre piattaforme che garantiscono il salvataggio dei dati di accesso con ciò assicurando la fedele rappresentazione dei soci virtualmente presenti in luogo del registro presenze firmato;

- laddove non previsto già dallo statuto e dal regolamento associativo, si consiglia di anticipare i documenti (bilancio/proposta di statuto) via mail ai soci in modo da rendere più partecipata l’adunanza.


Par. 8 - Restrizioni legate al territorio

Il provvedimento introduce ulteriori misure di contenimento per le aree nazionali qualificate come:

a) situazione di elevata gravità, scenario 3, nota come area arancione, dove:

1) sono vietati gli spostamenti da una Regione e l’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità ed è in ogni caso raccomandato di evitare anche gli spostamenti non necessari all’interno dello stesso Comune;

2) bar e ristoranti chiusi sempre, è consentito l’asporto fino alle 22,00 e sempre la consegna a domicilio;

b) situazione di massima gravità, scenario 4, nota come area rossa, dove:

1) sono vietati gli spostamenti all’interno dello stesso Comune salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità e vietati gli spostamenti in altro Comune/Regione;

2) negozi chiusi salvo supermercati, beni alimentari e di necessità e sospesi i servizi alla persona fatta eccezione per lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;

3) per quanto concerne le attività motorie e sportive, è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale e sono consentiti allenamenti e manifestazioni solo di interesse nazionale ma sono espressamente sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

L’individuazione dei territori corrispondenti alle tre zone (la gialla dove si applicano le regole generali e le menzionate aree arancione e rossa) verrà operata con apposite ordinanze attuate dal Ministero della Salute sentite le Regioni interessate, con verifica ogni 15 giorni.

 

Arsea comunica n. 161 del 5/11/2020

   

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