A quest’ultima domanda risponde il Ministero del Lavoro con la nota n. 11560 del 2/11/2020 chiarendo che l’onere di nomina si configura nel momento in cui l’assemblea approva il bilancio relativo all’esercizio 2019 qualora si siano configurati i presupposti in relazione all’anno 2018 e all’anno 2019.
D’altro canto, come chiarito dallo stesso Ministero nella nota n. 12604 del 29.12.2017, le disposizioni che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione ed all'operatività del Registro unico nazionale, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi, devono intendersi in vigore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice del Terzo Settore. Sulla base di tale lettura, gli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, relativi all’Organo di controllo e Revisori, in quanto inerenti all’organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all’operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell’adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio e pertanto il periodo da esaminare per comprendere se scatta o meno l’obbligo di nomina è relativo agli esercizi 2018 e 2019.
In quali casi l’Organo di controllo è obbligatorio?
Come è noto, l’Organo di controllo non è sempre obbligatorio per gli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, essendo previsto quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
Ne consegue che se nell’esercizio 2018 e nell’esercizio 2019 sono stati superati due dei tre limiti sopra indicati, si configura l’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Del pari l’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i citati limiti non vengono superati.
Si ricorda che l’obbligo invece sussiste sempre quando:
1) l’associazione o altro Ente del Terzo Settore abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore[i];
2) l’Ente del Terzo Settore sia costituito in forma di Ente del Terzo Settore.
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale ma in ogni caso composto dagli appartenenti alle categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. Se poi all’organo di controllo vengono affidate anche le funzioni di revisore[ii], ai sensi dell’art. 31 del Codice del Terzo Settore, è necessario che il o i componenti siano iscritti anche all’albo dei revisori.
Quali funzioni svolge l’Organo di controllo?
L'Organo di controllo:
1) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
2) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,
3) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
4) può eventualmente esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti;
5) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni relative alle attività di interesse generale realizzate, all’eventuale esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, all’attività di raccolta fondi, all’effettiva natura non lucrativa del sodalizio;
6) effettua atti di ispezione e di controllo;
7) nel caso in cui l’ETS approvi il bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle relative linee guida ministeriali.
Arsea comunica n. 158 del 3/11/2020
[i] La creazione del patrimonio destinato ad uno specifico affare consente che dei debiti contratti per realizzare lo specifico affare risponde solo il patrimonio a esso destinato, e non tutto il patrimonio dell’ente e che il patrimonio destinato è aggredibile dai soli creditori dei debiti contratti per realizzare l’affare, e non dagli altri creditori dell’ente.
[ii] La presenza dei revisori è prevista al verificarsi del superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità
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