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Decreto ristoro: l’indennità per i collaboratori sportivi

Questa notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 28/10/2020 il cui articolo 17 ripropone disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.

Si tratta, con riferimento alla disposizione citata, esclusivamente di quanti percepiscono i c.d. compensi sportivi (ex art. 67, comma 1 lettera m del TUIR) in virtù di rapporti di collaborazione instaurati con il CONI, CIP, Federazioni/Discipline associate/Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

Il presupposto per accedere alla indennità del mese di novembre è la circostanza di aver “cessato, ridotto o sospeso la loro attività”.

Il provvedimento chiarisce che “si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati”.

L’entità dell’indennità è quantificata in euro 800,00 a interessato. Le domande saranno accolte nei limiti dei fondi destinati.

Rispondiamo qui di seguito ad alcune domande:

1) Posso percepire l’indennità se ho un altro lavoro? No, sia che si tratti di lavoro subordinato, parasubordinato (COCOCO) o autonomo.

2) Posso percepire l’indennità se ricevo il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza? No

3) Posso percepire l’indennità se ricevo la pensione? No a meno che non si tratti dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4) Posso percepire l’indennità com e collaboratore sportivo e allo stesso tempo le indennità legate ad altre posizioni lavorative? No: c’è incompatibilità con le prestazioni di cui agli articoli 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria), 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso), 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga), 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago), 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali), 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) e 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) del Decreto-Legge 18/2020, così come prorogate da ultimo con questo Decreto.

5) Devo computare l’indennità nel calcolo del plafond di euro 10.000 ai fini dell’applicazione delle ritenute? No: l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi Testo unico delle imposte sui redditi.

6) Come faccio ad accedere all’indennità? Dipende.

Se si tratta di un collaboratore che ha già beneficiato per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'articolo 96 del DL 18/2020, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. Sul sito di Sport e Salute si legge che gli interessati “Riceveranno dunque la email per la verifica delle cause di incompatibilità e, nel caso non inviassero alcuna email, gli verrà erogata l'indennità.”

Se si tratta di un collaboratore che non ha beneficiato in passato dell’indennità, sarà necessario presentare l’istanza, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di SPORT E SALUTE che provvede ad istruirle secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Arsea Comunica n. 151 del 29/10/2020

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