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Sport e DPCM 24/10/2020

Con il DPCM del 24 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25, dal 26 ottobre 2020 al 24 novembre 2020 sono previste importanti prescrizioni in materia di attività sportiva.

Poiché il testo presenta una sua complessità interpretativa ci limitiamo qui a fornire le indicazioni che seguono un approccio prudenziale alla materia, restando in attesa dei chiarimenti offerti dalle Amministrazioni preposte.

Le indicazioni sono distinguibili a seconda che si tratti di:

a) chi partecipa a eventi e competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, organizzati dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. In questo caso è loro consentito partecipare:

- ad eventi e competizioni;

- a sessioni di allenamento a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

b) soggetti diversi da quelli indicati nel punto a), nel qual caso si distinguono:

- attività consentite:

1. attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso:

a)   aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

b)  centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome;

2. le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

3. attività - in palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali – che siano presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;

- attività sospese:

1. lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport INSERIRE IL LINK;

2.   le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto;

3.   gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra;

4.   le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

 

In pratica …

Il Ministero ha pubblicato oggi alcune FAQ di interesse comune:

1. I Centri di danza possono restare aperti? Nell’elenco degli sport di contatto si dice che possono continuare in modalità individuale. È possibile continuare le classi di danza classica?

I centri di danza, qualora non ricomprendibili come palestre, sono da considerarsi come centri culturali o ricreativi, pertanto rientranti nelle previsioni di chiusura di cui all’art.1 comma 9 lett. f) del Dpcm 24 ottobre. Anche le classi di danza classica sono pertanto sospese.

2. Sport di squadra e di contatto: gli allenamenti nei centri sportivi (che restano aperti) possono essere svolti in forma individuale? Se no, i singoli atleti possono allenarsi nei centri da soli? E in contemporanea con gli altri?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Pertanto, sarà possibile solo svolgere allenamenti e attività sportiva di base a livello individuale, previsti dal decreto del ministro dello sport del 14 ottobre 2020 che individua gli sport da contatto. Gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, previo rispetto del distanziamento.

3. È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?

L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 2, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto, a livello individuale. Non è quindi possibile fare partire di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria.

4. Gli allenamenti e le gare di atleti agonisti in piscina, pallanuoto compresa, possono continuare?

La lettera e) dell’art. 1, comma 9 del DPCM specifica che le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Essa pone quindi una deroga implicita e una specialità rispetto a quanto previsto dalla lettera f). Pertanto, per gli sport di contatto di interesse nazionali, svolti in piscina (es. pallanuoto) si potranno continuare con gli allenamenti. Le piscine in cui si svolgono le suddette attività, potranno, dunque, essere utilizzate, solo ed esclusivamente per questa finalità.

5. Attività sportiva e attività motoria è consentita nei centri purché rispetti il distanziamento?

L’attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all’aperto, previo rispetto del distanziamento e delle altre precauzioni previste dai protocolli, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera d) del DPCM.

6. I centri tennis e padel amatoriali proseguono?

Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza.

7. Gli impianti sciistici restano aperti con protocollo specifico?

L’art. 1, comma 9, lettera mm) prevede che gli impianti sciistici vengano chiusi, ad eccezione di quelli per manifestazioni sportive di interesse nazionale (come previsto dalla lettera e) del medesimo comma 9). La loro riapertura agli sciatori amatoriali è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, validate dal CTS.

8. Le palestre scolastiche possono continuare la loro attività?

Le attività curriculare svolta in orario scolastico nelle palestre scolastiche viene regolamentata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico nelle palestre scolastiche sono assimilate invece a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano, pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 dpcm 24 ottobre 2020.

9. I corsi in piscina sono sospesi o laddove siano messe in atto tutte le misure di sicurezza possono continuare?

I corsi in piscina sono sospesi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lettera f9 del DPCM.

10. Studi di personal training one to one possono proseguire?

Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, come disciplinato dall’art. 1, comma 9, lettera f) del DPCM, oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza.

11. È possibile continuare a svolgere corsi di pattinaggio su ghiaccio su di una pista di dimensioni limitate posta all’aperto. Valgono gli stessi limiti degli impianti indoor? Oppure, mantenendo la distanza di sicurezza e applicando il protocollo della federazione sportiva, è possibile praticare l’attività?

Le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri sportivi e circoli all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento e dei protocolli di sicurezza. Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale.

12. Sono consentite le attività di yoga, pilates, ecc?

Le attività di yoga e pilates, come ogni altra attività motoria, possono essere svolte esclusivamente in centri o circoli sportivi all’aperto.

13. È possibile svolgere l'attività quali il beach tennis o altre in un circolo sportivo all’interno di un tendone tensostatico con aperture laterali o campi con coperture pressostatiche? Può essere considerata "attività sportiva all'aperto".

AI fini delle disposizioni del DPCM, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

 

Si evidenziano inoltre i seguenti aspetti:

1) cosa si può svolgere all’aperto? Gli sport di contatto sono sempre vietati mentre è consentita l’attività corsistica e di allenamento individuale degli atleti;

2) resta possibile allenare gli atleti on line? Si, ma attenzione a tutti gli aspetti connessi ossia modalità di fruizione dell’attività di allenamento, responsabilità nello svolgimento dell’attività, sicurezza nello svolgimento della stessa, copertura assicurativa, aspetti legati alla privacy e al diritto di immagine;

3) se il socio ci chiede il rimborso della quota di iscrizione al corso come dobbiamo comportarci? Si ritiene che gli interessati possano richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento lasciando al gestore dell’impianto sportivo la facoltà, in alternativa, di riconoscere “un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva”. Tale possibilità è stata introdotta dall’art. 216 del DL 34/2020 ed il provvedimento è legato ai DPCM attuativi dei DL 23/2/2020 e 25/3/2020 tra cui rientra anche il DPCM in esame.

 

  Arsea Comunica n. 148 del 26/10/2020  

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