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Vogliamo costituire un’associazione: cosa dobbiamo fare?

Novità in materia di registrazione degli statuti: dal primo settembre il Modello con cui versare l’imposta di registro non è più il Modello F23 ma il Modello F24. A prevederlo è il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2020. Nel modello utilizzeremo il codice 1550[i] per liquidare l’imposta di registro (euro 200,00).

Tale novità in realtà riguarda la registrazione di tutti gli atti privati soggetti a registrazione in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione.

 

Cogliamo l’occasione per ricordare come si costituisce un’associazione.

Il primo passo è valutare se effettivamente la forma associativa è quella più opportuna: può sembrare la forma gestionale più economica ma poi bisogna essere in grado di dimostrare l’effettiva partecipazione dei soci alle attività e alla gestione del sodalizio, aspetto a volte trascurato e causa di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Appurato che siamo un’associazione genuina, è necessario valutare quale tipologia in base alle attività che svolgiamo, alle relazioni che eventualmente intendiamo costruire con le Pubbliche Amministrazioni, alle agevolazioni fiscali che vorremo garantire ai nostri donatori e alle stesse agevolazioni fiscali a cui aspiriamo.

A seconda della tipologia di associazione possiamo infatti dover implementare determinati vincoli statutari e gestionali: come associazione sportiva dilettantistica (ASD) dovremo ad esempio implementare i requisiti statutari contemplati dall’art. 90 della Legge 289/2002, dal CONI e dall’art. 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi; come associazione di promozione sociale dovremmo invece implementare i requisiti statutari contemplati dal Codice del Terzo Settore e quelli indicati dall’art. 4 del Decreto IVA. Il quadro normativo è in continua evoluzione ed è condizionato dagli orientamenti interpretativi di prassi (Agenzia delle Entrate ma anche Ministero del Lavoro intervenuto in più occasioni sugli statuti degli Enti del Terzo Settore) per cui è opportuno avvalersi dell’assistenza di professionisti del settore qualora non siano le stesse Pubbliche Amministrazioni che gestiscono gli albi a fornire una modulistica “validata”. In futuro sarà inoltre possibile ricorrere a facsimili di statuti adottati dalle reti associative e validati dal Ministero del Lavoro.

Sarà poi opportuno valutare se qualificarsi come:

a)   associazione priva di personalità giuridica o non riconosciuta;

b)associazione con personalità giuridica, con assistenza notarile nella redazione dell’atto pubblico e presentazione dell’istanza alla Regione o alla Prefettura secondo l’iter definito dal DPR 361/2000 in quanto disponiamo di un patrimonio sociale minimo la cui entità varia da Regione a Regione;

c)   associazione del Terzo Settore con personalità giuridica, iter che potrà essere intrapreso solo dopo l’entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che richiede la disponibilità di una somma liquida non inferiore a 15.000 euro oltre all’assistenza notarile nella redazione dell’atto pubblico e nella verifica della sussistenza dei requisiti di legge per assumere tale qualifica attraverso l’iscrizione nel RUNTS.

Si ricorda che nelle associazioni prive di personalità giuridica delle obbligazioni risponde non solo il fondo comune ed in generale il patrimonio associativo ma anche quello personale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione (ex art. 38 del Codice civile).

Scelta la natura e la forma dell’associazione, è necessario formalizzare atto costitutivo e statuto che dovranno essere stampati in due esemplari perché i soci fondatori possano sottoscriverli in originale.

La forma astrattamente può essere quella di:

a)   scrittura privata,

b)scrittura privata registrata: la sua funzione è quella di dare data certa all’atto e rappresenta requisito per accedere a determinate agevolazioni (vedi art. 148, 8° comma del TUIR) o per iscriversi in determinati registri (vedi Regolamento del Registro CONI);

c)   scrittura privata autenticata, in cui il notaio certifica l’identità dei soggetti che sottoscrivono l’atto;

d)atto pubblico, confezionato alla presenza del notaio.

Sugli atti sarà necessario apporre la marca da bollo (con data antecedente o contestuale a quella di costituzione dell’associazione) a meno che non si tratti di associazione esente dall’imposta di bollo. Lo sono ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e ASD anche in fase di costituzione secondo l’Agenzia delle Entrate della Regione Emilia-Romagna[ii].

L’associazione deve quindi chiedere l’apertura del proprio codice fiscale all’Agenzia delle Entrate presentando il Modello AA5/6 in duplice esemplare direttamente ad uno qualsiasi degli uffici (in questo caso è necessario portare l’atto costitutivo e statuto dell’associazione) o in unico esemplare a mezzo raccomandata A/R.

Qui di seguito alcuni consigli sulla compilazione del Modello.

QUADRO A TIPO RICHIESTA

Barrare 1 - ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

Indicare la data di costituzione dell’associazione

QUADRO B SOGGETTO D’IMPOSTA Dati identificativi

DENOMINAZIONE, ossia il nome dell’associazione

Natura giuridica: potrebbe essere:

a) 8. Associazioni riconosciute

b) 12. Associazioni non riconosciute e comitati

TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO: varia a seconda dell’esercizio sociale e dell’eventuale indicazione statutaria. Per esempio, l’associazione che ha esercizio dal 1° settembre al 31 agosto se non diversamente stabilito da statuto, deve approvare il bilancio entro quattro mesi e quindi entro il 31/12.

CODICE ATTIVITÀ: si tratta dei c.d. CODICI ATECO. Si rinvia allo schema riepilogativo.

In “Sede legale, amministrativa o, in mancanza, Sede effettiva” è necessario indicare i dati della sede dell’associazione che può coincidere anche con la residenza di un socio.

QUADRO C RAPPRESENTANTE: è necessario indicare i dati del Presidente. In codice carica indicare 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

Compilare quindi SOTTOSCRIZIONE con il codice fiscale del Presidente che sottoscrive il modulo e compilare, nel caso in cui non sia il Presidente a procedere alla richiesta del codice fiscale, la sezione della DELEGA consegnando al delegato una fotocopia del documento di identità del presidente.

Ai fini della registrazione dell’atto è necessario quindi procedere alla liquidazione dell’imposta di registro: l’associazione titolare di solo codice fiscale potrà versare l’imposta recandosi in banca/posta mentre l’associazione titolare di partita iva effettuerà il versamento con modalità telematica[iii].

Le organizzazioni di volontariato, anche in fase di costituzione, sono sempre esonerate dal versamento dell’imposta di registro[iv].

Assolta l’imposta, è necessario recarsi all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti, per registrare atto costitutivo e statuto con i seguenti documenti

1. lo statuto (in due copie originali, ovvero con le firme in originale) sul quale apporre (eventualmente) le marche da bollo;

2.   il modello F24 da cui risulta il pagamento dell'imposta di registro;

3.   il Modello 69 per la registrazione dell’atto (reperibile e compilabile direttamente negli Uffici dell’Agenzia delle Entrate).

Prima di recarsi negli uffici in questo periodo di emergenza si rende opportuno, in alcune Regioni obbligatorio, contattare gli uffici per prendere appuntamento al fine di evitare assembramenti.

È quindi necessario procedere – entro sessanta giorni dalla data di costituzione – alla trasmissione del Modello EAS in via telematica all’Agenzia delle Entrate a meno che non si tratti di una associazione esonerata (lo saranno, in futuro, gli Enti del Terzo Settore e lo sono già oggi le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle produttive e commerciali marginali di cui al DM 25/5/1995).

Il Modello EAS è reperibile con le istruzioni sul sito www.agenziaentrate.it.

 

 

Arsea Comunica n. 144 del 1/10/2020

 



[i] istituito con il provvedimento del 20/02/2020

[ii] http://arseasrl.it/files/normativa/AGE.AGEDREMR.REGISTRO_UFFICIALE.0042096.25-06-2019-U.pdf

[iii] Nel caso di registrazione di atti successivi alla costituzione, qualora si intenda utilizzare in compensazione dei crediti, il versamento relativo al Modello F24 sarà effettuato facendo ricorso ad Entratel o Fisconline

[iv] Art. 82, comma 3, del DLgs 117/2017. Vedi anche Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 01/08/2011 per quanto concerne la procedura da osservare

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