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5xmille: le nuove regole

È approdato in Gazzetta Ufficiale[i] il DPCM 23 luglio 2020[ii] recante la “Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.

Analizziamo quindi complessivamente le regole dell’istituto.

 

Chi può accedervi e come ci si accredita?

Il 5xmille è destinato a finanziare:

a) gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale previsione sarà operativa dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS, fino ad allora il contributo sarà diretto agli enti del volontariato, alle ONLUS, alle APS iscritte nel relativo registro, alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del DLgs 460/1997. In questo caso l’istanza si presenta all’Agenzia delle Entrate e in futuro al RUNTS;

b) gli enti senza scopo di lucro,  della  ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali  legalmente  riconosciute,  ovvero enti  ed  istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica. Gli interessati presentano l’istanza al Ministero dell'Università e della ricerca che provvede anche alla liquidazione del contributo;

c) gli enti della ricerca  sanitaria  quali  gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici  riservati  alla  ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12 - bis del DLgs 502/1992, le fondazioni  o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero  della  salute,  le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione  con  gli  enti precedentemente indicati,  che  contribuiscono  con  proprie  risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di  ricerca  sanitaria determinati dal Ministero della salute. Gli interessati presentano l’istanza allo stesso Ministero della salute che provvederà anche alla liquidazione dell’importo;

d) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente le quali vengono finanziate senza che l’Amministrazione presenti istanza e vengono liquidati dal Ministero dell’Interno in base ai contribuenti che hanno destinato il 5xmille al sostegno di tali attività svolte dalla propria amministrazione comunale;

e) le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani  di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla  pratica  sportiva  in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, condizioni tutte sempre da autocertificare.

Rispetto alle realtà ammesse si segnala che il testo fa esclusivo riferimento alle associazioni (rimangono escluse le SSD a meno che non siano costituite in forma di cooperativa sociale o di cooperativa impresa sociale) e fa esclusivo riferimento alle associazioni affiliate agli Enti di promozione sportiva e non anche affiliate alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate. Si ritiene però che si tratti di un refuso atteso che nel modulo di iscrizione degli aspiranti beneficiari è necessario viceversa indicare “l'affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI”.

Per quanto concerne l’istanza, questa viene presentata al CONI anche se è prevista la possibilità che lo stesso stipuli una convenzione con l’Agenzia delle Entrate per essere supportato. L’erogazione del contributo viene curata invece dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) l’attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, di cui all'art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette, di cui all'art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L’erogazione del contributo avviene rispettivamente a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Come si destina il 5xmille?

I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5xmille utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche. La scelta è effettuata apponendo la firma in uno degli appositi riquadri, corrispondenti alle finalità sopra citate. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

Nei riquadri corrispondenti alle finalità il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille. Nel caso in cui si indichi un codice fiscale di un soggetto che non è persegue le finalità espresse in quel riquadro, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

 

La tempistica in breve

31/03: ciascuna Amministrazione competente pubblica l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate

10/04: presentazione dell’istanza all’amministrazione competente

20/04 l’Amministrazione competente pubblica l'elenco degli enti iscritti

30/04 i legali rappresentanti delle organizzazioni istanti possono chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. I legali rappresentanti delle organizzazioni presenti nell’elenco permanente comunicano all'amministrazione competente le variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio mediante autocertificazione, ivi incluso il caso di richiesta di cancellazione dall'elenco permanente;

10/05 l’Amministrazione pubblica l'elenco degli enti iscritti aggiornato;

31/12: Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.

31/2 Gli elenchi di cui sopra sono trasmessi all'Agenzia delle entrate ai fini del riparto della quota del cinque per mille.

Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

Entro il 30/09 del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno: i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, pena la perdita del contributo per l’esercizio di riferimento.

Entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno: le amministrazioni versano il contributo.

 

Qual è l’importo erogato?

Gli importi sono ripartiti nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul Fondo di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

L’importo deve essere superiore ad euro 100,00, in caso contrario confluisce nel plafond da destinare agli enti operanti per le medesime finalità unitamente ai casi in cui il contribuente non abbia specificato il codice fiscale dell’ente destinatario ma solo le finalità o abbia indicato un codice fiscale non corretto.

Nella ripartizione delle risorse non si tiene conto, a partire dall'anno 2019, delle dichiarazioni dei redditi integrative in modo da rendere più celere la procedura.

 

La rendicontazione dei fondi

Entro un anno dalla ricezione delle somme è necessario approvare un apposito rendiconto dell’utilizzo dei fondi del 5xmille, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. La rendicontazione viene realizzata secondo la modulistica adottata dalla singola amministrazione erogante e pubblicata entro i successivi 60 giorni nel proprio sito istituzionale (non viene specificato che sia possibile pubblicarlo sul sito del Centro Servizi volontariato o della Rete associativa o comunque dell’Ente nazionale affiliante), dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. Se il contributo supera i 20.000 euro oltre alla pubblicazione sul sito è prevista la trasmissione della documentazione, entro i 30 giorni successivi al termine dell’anno, all’amministrazione che ha erogato il contributo.

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attività sociale, nonché del rappresentante legale;

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

c)  le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Resta il divieto di utilizzare le risorse del 5xmille per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

 

Le sanzioni.

Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione del rendiconto sul sito internet, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

È previsto viceversa il rimborso integrale del contributo percepito nei seguenti casi:

a) qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario o per spese di pubblicità per il 5xmille;

c)  qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

d) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;

e) qualora, a seguito di controlli, l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;

f) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l’attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.

Il rimborso deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica della contestazione e l’importo deve essere rivalutato applicando l’indice FOI oltre ad essere maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

 

Arsea Comunica n. 143 del 21/09/2020

 



[i] GU n. 231 del 17-9-2020

[ii] emanato sulla base della delega prevista dall’art. 4 del Dlgs 111/2017

 

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