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Manifestazioni spettacolistiche rinviate: cosa succede ai biglietti?

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia con il Principio di diritto n. 14, chiarendo che in caso di manifestazioni spettacolistiche non si applica la disposizione – art.6, comma 3, del DPR 544/1999 – secondo cui «Qualora l'effettuazione delle attività [...] sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall'organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell'imposta avviene secondo i termini previsti per quest'ultima» - non si applica alle manifestazioni spettacolistiche in quanto previsto esclusivamente per le attività di intrattenimento.

Secondo l’Agenzia, sulla base di un'interpretazione logico-sistematica della disciplina di settore in essere - e fermi i limiti dalla stessa emergenti sotto il profilo dell’IVA (si vedano, ad esempio, l'articolo 74-quater del DPR 633/1972 ed il D.M. 13 luglio 2000, "Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche") – i titoli di accesso venduti in relazione allo spettacolo originariamente fissato e poi rinviato possono essere considerati dall'organizzatore validi per l'ingresso allo spettacolo che si terrà nella nuova data.

Restano comunque impregiudicate le specifiche previsioni dettate dal legislatore in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, tra queste, la possibilità per gli spettatori di chiedere il rimborso del biglietto originariamente acquistato nei limiti individuati dall'articolo 88 del DL 18/2020 ai sensi del quale l'«organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione».

Arsea Comunica n. 136 del 26/08/2020

 

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