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Onlus, utilità sociale e Terzo Settore

È ancora oggi possibile assumere la qualifica di ONLUS, opportunità riconosciuta[i] a diverse tipologie di forme giuridiche connotate dall’assenza di scopo di lucro soggettivo e dalla circostanza che le attività[ii] sono rivolte a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, salvo alcuni ambiti di intervento, come la beneficenza o la tutela della natura, considerati ad impatto solidaristico immanente.

La Cassazione[iii] ha avuto modo di affermare che la nozione di "svantaggio" individua categorie di persone in condizioni oggettive di disagio per situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti ovvero per situazioni di devianza, degrado, grave precarietà economico-familiare, emarginazione sociale e che tale individuazione risulta seguita anche nella prassi amministrativa (Circolare del 26/06/1998 n. 168), la quale prevede, in via esemplificativa, quali soggetti in situazioni di svantaggio rilevanti:

- i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;

- i tossicodipendenti;

- gli alcolisti;

- gli anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;

- i minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;

- i profughi;

- gli immigrati non abbienti.

Recente è la sentenza della Cassazione[iv] che ha confermato come lo stato di disoccupazione non rappresenti di per sé situazione di svantaggio.

Con la Riforma del Terzo Settore viene abrogata la figura delle ONLUS che dovranno valutare quale forma di Ente del Terzo Settore assumere ovvero se proseguire la propria attività al di fuori del perimetro degli Enti del Terzo Settore, nel qual caso si renderà necessario devolvere il patrimonio prodotto dall'accesso alle agevolazioni conseguenti alla qualifica posseduta ad altra ONLUS o meglio ad altro Ente del Terzo Settore.

In questo nuovo contesto come si pone il concetto di attività di utilità sociale? L’attività degli Enti del Terzo Settore può essere svolta nei confronti di chiunque, a prescindere dalla condizione del fruitore, sulla base della sola circostanza che le attività siano riconducibili a quelle tassativamente definite come attività di interesse generale?

La risposta la troviamo nell’articolo 4 del Codice del Terzo Settore, ai sensi del quale gli Enti del Terzo Settore devono perseguire “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale”.

Tale locuzione sembra affermare come non sia sufficiente che il sodalizio svolga, con modalità non lucrative, attività tassativamente indicate come di interesse generale ma che attraverso di esse realizzi congiuntamente finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale.

L’associazione di promozione sociale, che può svolgere attività anche solo dirette ai propri soci, dovrà quindi realizzare in ogni caso finalità riconosciute come di utilità sociale.

Ad esempio il circolo culturale potrebbe dimostrare di perseguire finalità civiche attraverso la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della migrazione, finalità solidaristiche attraverso la realizzazione di corsi gratuiti di italiano per stranieri e finalità di utilità sociale attraverso l’accompagnamento dei rifugiati ai servizi pubblici.

L’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale potrebbe dimostrare di perseguire finalità civiche attraverso la realizzazione di manifestazioni sportive a impatto ambientale zero, finalità solidaristiche attraverso la previsione di costi di accesso alle attività legate alle condizioni socio-economiche dei soci e finalità di utilità sociale attraverso l’organizzazione di attività diretta a disabili.

Sulla corretta interpretazione di cosa intenda il legislatore con “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” si attendono però gli opportuni chiarimenti prima che siano gli organi accertatori a definirne il perimetro.

Arsea Comunica n. 133 del 19/08/2020



[i] Fino alla data di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è sempre possibile presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di riconoscimento della qualifica di ONLUS, opzione percorribile qualora il sodalizio non presenti le caratteristiche per qualificarsi come organizzazione di volontariato o come associazione di promozione sociale per la forma giuridica (nel caso di fondazione) o per l’assenza dei requisiti espressamente richiesti per assumere dette qualifiche legate in particolare al coinvolgimento dei volontari

[ii] Di assistenza sanitaria (n. 2), istruzione (n. 4), formazione (n. 5), sport dilettantistico (n. 6), promozione della cultura e dell'arte (n. 9) e tutela dei diritti civili (n. 10).

[iii] Sentenze n. 7311/2014, 3789/2013

[iv] Cass. civ. Sez. V, Sent. (ud. 10.2.2020) 6.8.2020, n. 16756

 

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