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Emilia-Romagna: partecipazione delle associazioni al confronto politico.

Lo Statuto regionale prevede la partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico-programmatici più generali coinvolgendo in modo sistematico le realtà iscritte nell’Albo generale delle associazioni.

Questo albo viene periodicamente ridefinito ad ogni legislatura e la prossima scadenza per presentare la richiesta di relativa iscrizione è fissata al 28/08/2020.

La richiesta di iscrizione deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione interessata sull'apposito modulo ed essere inviata, unitamente allo statuto dell'associazione, all'indirizzo di posta elettronica:

consultazionicommissioni@regione.emilia-romagna.it.

L’iscrizione è legata anche alle specifiche materie di interesse per cui nell’istanza è necessario indicare in quale sezione corrispondente alla Commissione assembleare si richiede di essere iscritti (è possibile specificare più Commissioni):

’ I Bilancio Affari generali ed istituzionali

’ II Politiche economiche

’ III Territorio Ambiente Mobilità

’ IV Politiche per la salute e Politiche sociali

’ V Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport e Legalità

’ VI Statuto e Regolamento

’ Parità e diritti delle persone

 

Quali sono i requisiti di iscrizione?

L’associazione deve essere costituita “con atto scritto secondo i requisiti dell’art. 16 del Codice civile” e deve ovviamente operare nel territorio regionale. Ne consegue che lo statuto deve avere forma scritta – ma non è prevista quale forma per cui non è necessario l’atto pubblico – e che lo stesso deve contenere i seguenti elementi:

- la denominazione dell'ente,

- l'indicazione dello scopo,

- l’indicazione del patrimonio

- l’indicazione della sede,

- le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;

- i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.

Non è richiesto che gli interessati siano quindi dotati di personalità giuridica o che siano iscritti in altri registri (volontariato, promozione sociale, ONLUS, in futuro Registro Unico Nazionale del terzo settore) atteso anche il diverso obiettivo perseguito. Nella pagina dedicata all’Albo (https://www.assemblea.emr.it/attivita/attivita-dalle-commissioni/albo-generale-delle-associazioni-ex-art.-19-statuto) si legge però che deve trattarsi di organizzazioni “costituite con atto scritto, secondo i requisiti dell'art. 16 del Codice civile, che operino nel territorio regionale per perseguire finalità d’interesse generale, esplicitate nello statuto”. Ci si chiede pertanto se la locuzione “perseguire finalità di interesse generale” debba essere intesa riferita all’elencazione tassativa fornita dall’articolo 5 del Codice del Terzo Settore o possa ricomprendere qualsiasi finalità di interesse generale ancorché non espressamente riconosciuta da una norma di legge.

 

Come si realizza il coinvolgimento istituzionale?

Sulla base dell'articolo 39, comma 1, dello statuto regionale, le commissioni stabiliscono i modi ed i tempi della consultazione, attraverso la previsione di apposite udienze conoscitive, audizioni o incontri specifici. In casi particolari o in preparazione delle attività di consultazione, l'Ufficio di presidenza della commissione può incaricare il Presidente o altri suoi componenti al fine di attivare incontri con cittadini, associazioni ed enti locali, che ne facciano richiesta o su iniziativa dello stesso Ufficio di presidenza. Se si tratta di progetti di legge, tale iniziativa compete al relatore, che ne informa preventivamente l'Ufficio di presidenza della commissione. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, informa la commissione degli incontri previsti o avvenuti.

Per argomenti di particolare rilievo, su richiesta di tanti commissari che rappresentano almeno un decimo dei voti assegnati o di almeno cinque associazioni iscritte all'albo generale, le commissioni in sede referente possono indire consultazioni telematiche, che si svolgono nelle modalità e nei termini previsti dal protocollo di consultazione.

Le commissioni garantiscono l'accesso alla documentazione di loro competenza e ad altri strumenti utili alla partecipazione e decidono sulle relative modalità. Decidono inoltre sulle modalità di trasmissione di eventuali osservazioni e proposte prevedendo, di norma, l'uso degli strumenti informatici.

L'invito per le consultazioni, unitamente al testo o all'oggetto della proposta cui la consultazione si riferisce, è spedito con anticipo sufficiente al fine di consentire agli invitati di esaminare l'argomento, e comunque almeno dieci giorni prima di quello in cui la commissione si riunisce per procedere alla consultazione, salvo casi di particolare urgenza da valutarsi dall'Ufficio di presidenza della commissione. I verbali relativi sono resi disponibili sul sito della commissione e inviati ai partecipanti privi di dotazione informatica che ne facciano richiesta.

Le associazioni iscritte all'albo generale ricevono dalle commissioni a cui hanno chiesto di essere abbinate copia dell'ordine del giorno delle sedute e possono chiedere copia degli atti di loro interesse, se non disponibili sul sito web della Regione.

 

Arsea Comunica n. 122 del 27/07/2020

 

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