A partire dal prossimo 1°
luglio 2020 la soglia per la circolazione del contante si ridurrà da 3.000 a
2.000 euro, restando invariato l’obbligo di non effettuare versamenti in
contanti superiori ad euro 1.000,00 per società, enti o associazioni sportive
dilettantistiche ai sensi dell’art. 25 della Legge 133/1999.
Da tale data, quindi, i pagamenti in contanti non potranno superare i 1.999.99 euro. Il suddetto limite rimarrà in vigore fino al 31.12.2021 per poi ridursi ancora a € 1.000.
Il Ministero (FAQ del MEF del 3/10/2017) ha chiarito che non è ravvisabile la violazione nel caso in cui il versamento, considerato nel suo complesso, consegua
- alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, ad esempio se una associazione affiliata versa i corrispettivi relativi alle quote di iscrizione dei propri soci ad una manifestazione indetta dall’organismo affiliante, in quanto il pagamento in realtà è legato a operazioni distinte e differenziate;
- alla natura del contratto, come nel contratto di somministrazione ovvero
- di un accordo di rateazione del pagamento.
In questi casi l’Agenzia può in ogni caso verificare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Sempre l’Amministrazione ha chiarito che nella vendita di pacchetti e/o servizi turistici l’acconto ed i successivi versamenti, purché ciascuno di importo inferiore a € 2.000, possono essere corrisposti in contanti anche se l’importo complessivo dovuto supera tale soglia.
Con la riduzione del limite si abbassa anche la sanzione minima da applicare in caso di violazione del divieto che diminuisce così da € 3.000 a € 2.000.
Questa è la sanzione minima, l’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007 prevede che alle violazioni in esame si applichi la sanzione:
- dall’1% al 40% dell’importo trasferito;
- dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000.
Arsea Comunica n. 101 del 26/06/2020
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