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Il nuovo DPCM in tema COVID - 19

Il Governo ha adottato il DPCM 11 giugno 2020 con cui sono state fornite le disposizioni che hanno inaugurato la c.d. fase tre con nuove riaperture. Il provvedimento entra in vigore il 15 giugno e resta in vigore fino al 14 luglio.

Si ricorda che il provvedimento è stato adottato nel rispetto dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario COVID deliberato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dal Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2020 con decorrenza fino alla fine del mese di luglio.

Il provvedimento introduce delle novità ma segnala attività già operative in alcune Regione atteso che il precedente provvedimento ha lasciato alle Regioni la possibilità di anticipare, o posticipare, l’inizio delle attività in base alla situazione epidemiologica.

È il caso dei centri estivi, già iniziati in Emilia-Romagna l’otto di giugno ma sul cui protocollo di sicurezza il DPCM interviene con importanti elementi di novità rispetto al precedente. Sarà quindi necessario esaminare, Regione per Regione, come sarà a sua volta disciplinato l’accesso alle attività.

Si segnala, con riferimento ai servizi all’infanzia e all’adolescenza, che il DPCM prevede che “nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida” indicate all’allegato 8) del DPCM. Prosegue il Decreto evidenziando che “alle medesime condizioni possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici e privati”.

Novità importante per lo sport di contatto: sarà possibile praticarlo a partire dal 25 giugno salvo proroga stabilita dalla singola Regione. Con riferimento agli eventi e le competizioni sportive, il provvedimento prende in considerazione esclusivamente quelle che coinvolgono gli atleti di interesse nazionale che possono essere organizzate già dal 12 giugno. Silenzio per le competizioni di altra natura.

Dal 15 giugno, come già previsto, è prevista la possibilità di organizzare spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all’aperto, con posti a sedere preassegnati e nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. I limiti numerici (1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi) potrebbero in ogni caso essere derogati. È il caso sempre della Regione Emilia Romagna (Decreto del Presidente regionale del 12/06/2020) che ha modificato il precedente Protocollo in materia prevedendo che “Per spettacoli sia al chiuso che all’aperto il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc. dalle CPVLPS e dalle vigenti normative della prevenzione incendi, decurtato dal numero di sedute non utilizzabili al fine di garantire i criteri di riorganizzazione degli spazi necessari a garantire il distanziamento tra gli spettatori”.

Restano chiuse discoteche e sale da ballo sino al 14 luglio 2020 ma è sempre salva la possibilità che tale data sia anticipata, scelta adottata in via esemplificativa dall’Emilia Romagna, con il citato Decreto, che ne ha previsto la riapertura il 19 giugno 2020 ma solo all’esterno. 

Novità anche per i centri benessere, termali (con le dovute differenze nei casi in cui si tratti di prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza), culturali e sociali: potranno riaprire salvo proroghe regionali dettate dall’andamento della situazione epidemiologica.

Si segnala che il provvedimento presenta in allegato i seguenti protocolli:

1)   con la CEI,

2)   con le Comunità ebraiche,

3)   con le Chiese protestanti, Evangeliche, Anglicane,

4)   con le Comunità ortodosse,

5)   con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Bahaìi e Sikh,

6)   con le Comunità Islamiche,

7)   con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni,

ed ha riportato i seguenti documenti:

8)   le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco” adottate dalla Presidenza del Consiglio;

9)   le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020”, al cui interno si segnalano le indicazioni relative a piscine, palestre, musei, archivi e biblioteche, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacolo dal vivo, sagre, discoteche;

10)  i “Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020”

11)  le “Misure per gli esercizi commerciali”,

12)  il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” aggiornato il 24 aprile 2020;

13)  il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”;

14)  il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”;

15)  le “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”.

Come anticipato, questi sono i protocolli e le linee guida nazionali che potrebbero essere derogate dalle indicazioni regionali. L’art. 1, comma 14, del Decreto-legge 16/05/2020 n. 33, ha infatti previsto che in assenza di protocolli o linee guida regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale, affermando così il principio di sussidiarietà verticale.

Arsea Comunica n. 98 del 11/06/2020

 

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