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Le misure fiscali introdotte dal DL Rilancio.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Proseguiamo l’analisi del testo dopo gli approfondimenti relativi a

- sport, in Arsea Comunica n. 83 del 20/05/2020

- gestione dei collaboratori, in Arsea Comunica n. 85 del 26/05/2020

per esaminare le misure fiscali che riguardano:

- l’introduzione di agevolazioni fiscali,

- lo slittamento del termine di versamento imposte,

- lo slittamento degli adempimenti fiscali.

Le agevolazioni fiscali

La prima agevolazione di rilievo è quella in materia di Irap (art. 24 DL 34/2020[i]), imposta che scontano anche gli enti non commerciali privi di Partita IVA nel momento in cui presentano alcune tipologie di collaboratori retribuiti, non beneficiando di cuneo fiscale. Secondo il decreto Rilancio, non è dovuto il versamento del saldo Irap, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, né la prima rata dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 28 del 29/5/2020):

- il saldo relativo al 2019 non è dovuto mentre resta dovuto il versamento dell’acconto;

- l’acconto per il periodo di imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, per cui si versa solo la seconda rata ed il saldo;

- le disposizioni hanno applicazione generalizzata fatta eccezione per i soggetti espressamente esclusi che sono

a)   i contribuenti che determinano il valore della produzione netta secondo gli art. 7 (assicurazioni) e 10 bis del DLgs 446/1997 (le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale);

b) i contribuenti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari);

c)   i contribuenti con volumi di ricavi o compensi superiore a 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.

L’agevolazione si applica anche ai contribuenti con esercizio a cavallo e l’Agenzia ha fornito alcune esemplificazioni:

Contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare

dovuto

1/01/2019 – 31/12/2019

30/06/2019

si

30/11/2019

Si

30/06/2020

No

1/01/2020 – 31/12/2020

30/06/2020

no

30/11/2020

Si

30/06/2021

Si

Contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare

dovuto

1/07/2019 – 30/06/2020

31/12/2019

si

31/05/2020

Si

31/12/2020

No

dovuto

1/07/2020 – 30/06/2021

31/12/2020

no

31/05/2021

Si

31/12/2021

Si

Vengono inoltre introdotte alcune agevolazioni in termini di credito di imposta relativamente a:

· CANONI DI LOCAZIONE PAGATI. L’art. 28[ii] del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. DL Rilancio) ha introdotto un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda. A differenza di quanto previsto nel c.d. CURA ITALIA, il credito di imposta riguarda i locali a prescindere dalla relativa categoria catastale. La disposizione ha introdotto un credito di imposta per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo. Questo credito di imposta spetta “anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale”.  Se si tratta di un contratto di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, il credito spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. La disposizione prevede che “Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente”.  Ci si interroga – sul Decreto non sono ancora intervenuti chiarimenti di prassi e lo stesso potrebbe essere soggetto a modifiche in fase di conversione in Legge – su quale effetto produca il riferimento all’“esercizio di attività economica” ossia:

1) se l’associazione ha partita iva deve verificare dimostrare la diminuzione dei corrispettivi di almeno il 50%;

2) se l’associazione ha solo codice fiscale:

a)   non è ammessa al credito di imposta;

b)è ammessa sempre e comunque al credito di imposta. Tale interpretazione appare coerente con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (Circolare 9/2020) relativamente a quanto previsto dall’art. 18 del DL Liquidità ai sensi del quale la sospensione dei versamenti si applica agli “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa”, a prescindere dal calo di fatturato (tabella pag. 13);

c)   è ammessa al credito di imposta solo se ha subito la diminuzione dei corrispettivi di almeno il 50% con riferimento ai corrispettivi specifici versati da soci e tesserati ancorché defiscalizzati. L’Agenzia delle Entrate (Circolare 9/2020) scrive “Tali soggetti beneficiano della sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile 2020 e maggio 2020, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta. Nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione.”.

  • SPESE SOSTENUTE PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120[iii]). Agevolazione estesa alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore. Si tratta di un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Questo credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione;
  • SPESE SOSTENUTE NEL 2020 PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es: termoscanner, barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). Il credito di imposta (art. 125[iv]) è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 60.000 euro di spesa. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

I crediti di imposta potranno alternativamente:

1)   essere utilizzati in dichiarazione dei redditi;

2)   essere utilizzati in compensazione quando bisogna versare delle imposte, ivi inclusa l’IRPEF sui collaboratori retribuiti;

3)   essere ceduti come credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020[v]).

Slittamento del termine di versamento imposte

Con il DL Rilancio sono stati inoltre modificati l’art. 61 del Cura Italia (art. 127) e l’art. 18 del decreto Liquidità (art. 126) relativi alla sospensione dei versamenti. La prima novità è che tutti i versamenti indicati nelle citate disposizioni sono rinviati al 16 settembre, rateizzabili fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre. Qui in breve un prospetto delle scadenze:

Soggetti

Cosa

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Enti del terzo settore e soggetti operanti nei settori art. 61, c.1 DL 18/2020

Ritenute alla fonte + contributi previdenziali e assicurativi Dipendenti e assimilati

SI (ex art. 61)

SI (ex art. 61)

SI (salvo verifica parametro riduzione ex art. 18 DL 23/2020)

NO

IVA

SI

SI (salvo verifica parametro riduzione ex art. 18 DL 23/2020)

SI (salvo verifica parametro riduzione ex art. 18 DL 23/2020)

NO

Enti sportivi ex art 61, c.5 DL 18/2020

Ritenute alla fonte + contributi previdenziali e assicurativi Dipendenti e assimilati

SI (ex art 61, c.5 DL 18/2020)

SI (ex art 61, c.5 DL 18/2020)

SI (ex art 61, c.5 DL 18/2020)

SI (ex art 61, c.5 DL 18/2020)

IVA

SI (ex art 61, c.5 DL 18/2020)

NO (a meno che non applichino art. 18 DL 23/2020 per cui SI previa verifica parametro riduzione)

NO (a meno che non applichino art. 18 DL 23/2020 per cui SI previa verifica parametro riduzione)

NO

Enti non commerciali privi di P.IVA ex Art. 18, c. 5 DL 23/2020

Ritenute alla fonte + contributi previdenziali e assicurativi Dipendenti e assimilati

NO

SI

SI

NO

Enti non commerciali con P.IVA ex Art. 18, c. 1 DL 23/2020

Ritenute alla fonte + contributi previdenziali e assicurativi Dipendenti e assimilati

NO

SI previa verifica parametro riduzione

SI previa verifica parametro riduzione

NO

Slittamento adempimenti fiscali

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. A prevederlo è l’art. 62 del Decreto-legge 17/03/2020 n. 18.

Tra gli adempimenti prorogati che potrebbero interessare le associazioni si ricordano:

- la trasmissione del Modello EAS prevista per la fine del mese di marzo;

- il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentazione dei Modelli INTRA e degli Esterometri;

- l’eventuale obbligo di registrazione degli atti all’Agenzia delle Entrate.

Arsea Comunica n. 91 del 6/06/2020



[i] Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 - Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1.  Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2.  Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

4.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

5.  Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[ii] Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 - Art. 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle  misure di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attività  d'impresa,  arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell’attività  industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di interesse turistico o all'esercizio  abituale  e  professionale  dell’attività  di  lavoro autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. 

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. 

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.  Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. 

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in  compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388.

8. Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[iii] Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 - Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2.  Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3.  Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

4.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

[iv] Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 - Art. 125 Credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

1.  Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

2.  Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a)  la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b)  l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c)  l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d)  l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e)  l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

3.  Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4.  Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5.  L’ articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

6.  Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 5.

[v] Art. 122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2.  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:

a)  credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’ articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b)  credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;

c)  credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;

d)  credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.

3.  I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.  La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d’imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

5.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

 

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