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Gli Enti del Terzo Settore quali attività possono svolgere?

È di recente intervenuto il Ministero del Lavoro (nota n. 4477 del 22/05/2020) per rispondere ad uno specifico quesito: se mi affilio ad un ente nazionale, posso indicare le diverse attività proposte dalla rete associativa o devo limitarmi ad individuarne alcune?

Il Ministero, richiamando la nota n. 3650 del 12 aprile 2019, su “Statuti degli enti del terzo settore. Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità”, ha evidenziato come l’individuazione di tutte, o quasi tutte, le attività menzionate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore produce come effetto che l’oggetto sociale risulti indefinito in contrasto con la tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato.

I potenziali soci e donatori devono infatti poter chiaramente individuare finalità ed attività dell’Ente del terzo settore.

Ciò non deve intendersi come limitazione dell’autonomia statutaria ben potendo il sodalizio nel tempo variare gli ambiti di operatività procedendo alla modifica del proprio statuto.

D’altro canto, è sempre possibile per un ETS collaborare anche alla realizzazione di attività di interesse generale promosse da altri ETS, a maggior ragione se si parla della propria rete associativa, garantendo il proprio contributo attraverso l’esercizio delle rispettive attività istituzionali di interesse generale. Come evidenziato dal Ministero “Immaginare forme di collaborazione sinergica tra enti portatori di così diverse peculiarità, all’interno di un quadro stabile di coordinamento e supporto quale quello che una rete può offrire anche favorendo i contatti tra una molteplicità di soggetti diversi, consente di apprezzare appieno gli assunti dai quali si è partiti”.

Resta invece ancora insoluta la definizione delle attività diverse da quelle di interesse generale che possono essere svolte dall’Ente del Terzo Settore. Sotto il profilo della redazione dello statuto ciò non implica particolari aggravi in quanto è sufficiente specificare che l’esercizio di tali attività è subordinato alla circostanza che si configurino come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Più rilevante però è la valutazione in merito alla definizione del concetto di secondarietà, atteso che diversi Enti del Terzo Settore, qualora non rispettino i parametri che devono essere definiti con l’atteso Decreto, rischiano in prospettiva di non poter assumere la veste di Ente del terzo settore.

Per un approfondimento rispetto agli adeguamenti statutari si rinvia ad ARSEA COMUNICA n. 103 del 29/12/2018 di analisi della Circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro.

Si ricorda che le realtà già iscritte nel registro/anagrafe delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS possono modificare lo statuto entro il 31 ottobre 2020 beneficiando del quorum semplificato dell’assemblea ordinaria a condizione, sempre, che le modifiche siano limitate all’implementazione delle clausole obbligatorie e alla scelta in merito alle clausole derogabili contemplate dal Codice del Terzo Settore. La proroga da ultimo è stata concessa con l’art. 35 del DL 18/2020[i].

Arsea Comunica n. 87 del 28/05/2020



[i] Art. 35 - Disposizioni in materia di terzo settore

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole «entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole «entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 ottobre 2020».

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le  quali  la  scadenza  del termine di approvazione dei bilanci ricade  all'interno del periodo emergenziale, come stabilito  dalla  delibera  del  Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data ((del 31 ottobre 2020)) di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. ((Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n.125, le parole: «almeno biennale» sono sostituite dalle seguenti: «almeno triennale».

 

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