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Coronavirus: gli ultimi chiarimenti del Ministero dell’Interno

Con la Circolare del 19 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito ai prefetti indicazioni applicative in merito alle disposizioni del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020, evidenziando i seguenti aspetti:

- a partire dal 18 maggio 2020 le persone possono spostarsi senza alcuna limitazione all’interno del territorio regionale, salva previsioni restrittive legate all’aggravarsi della situazione epidemiologica;

- gli spostamenti delle persone tra regioni e quelli da e per l’estero restano vietati fino al 2 giugno, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute così come la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Si ricorda che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico saranno possibili solo se l’andamento dei dati epidemiologici lo consentirà e con le modalità stabilite con provvedimenti statali.

È possibile organizzare riunioni, ivi incluse le assemblee associative e le riunioni del Consiglio Direttivo a condizione che sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza (art.1, comma 10, D.L n.33/2020).

Per quanto concerne l’attività sportiva restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti, professionisti e non professionisti, sia degli sport individuali che di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento.

I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, potranno spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza (art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM 17 maggio 2020).

A decorrere dal 25 maggio 2020, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono  attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, saranno consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento (art. 1, comma 1, lett. f), del DPCM 17 maggio 2020), salva la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di stabilire una diversa data anticipata (es: Sicilia) o posticipata, sulla base di un preventivo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri  territori  e  dell’individuazione  di  appositi  protocolli  o linee guida.

 

Arsea Comunica n. 84 del 21/05/2020

 

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