Con la Circolare del 19 maggio 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito ai prefetti indicazioni applicative in merito alle disposizioni del Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020, evidenziando i seguenti aspetti:
- a partire dal 18 maggio 2020 le persone possono spostarsi senza alcuna limitazione all’interno del territorio regionale, salva previsioni restrittive legate all’aggravarsi della situazione epidemiologica;
- gli spostamenti delle persone tra regioni e quelli da e per l’estero restano vietati fino al 2 giugno, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute così come la possibilità di fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Si ricorda che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico saranno possibili solo se l’andamento dei dati epidemiologici lo consentirà e con le modalità stabilite con provvedimenti statali.
È possibile organizzare riunioni, ivi incluse le assemblee associative e le riunioni del Consiglio Direttivo a condizione che sia garantito il rispetto della distanza di sicurezza (art.1, comma 10, D.L n.33/2020).
Per quanto concerne l’attività sportiva restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono consentite le sessioni di allenamento, a porte chiuse, degli atleti, professionisti e non professionisti, sia degli sport individuali che di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento.
I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, potranno spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza (art. 1, comma 1, lett. e), del DPCM 17 maggio 2020).
A decorrere dal 25 maggio 2020, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, saranno consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento (art. 1, comma 1, lett. f), del DPCM 17 maggio 2020), salva la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di stabilire una diversa data anticipata (es: Sicilia) o posticipata, sulla base di un preventivo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle stesse attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e dell’individuazione di appositi protocolli o linee guida.
Arsea Comunica n. 84 del 21/05/2020
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