È stato un week end di fuoco tra l’approvazione del Decreto-legge 16/05/2020, del DPCM 17/05/2020, attuativo del Decreto-legge, e delle ordinanze regionali[i] attuative del DPCM.
Ora come dobbiamo comportarci?
A partire da oggi cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale. Non è prevista quindi più l’autocertificazione se non per gli spostamenti fuori Regione che in ogni caso possono avvenire solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o per fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Questo fino al 3 giugno 2020, data a decorrere dalla quale gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo dal rischio epidemiologico ed essere adottati in relazione a specifiche aree del territorio.
Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, attraverso i consueti DPCM. Per esempio, gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati nel DPCM del 17/05/2020 restano sospesi.
Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ne consegue che anche se è consentito l’accesso a parchi e giardini e lo svolgimento di attività sportiva individuale al loro interno, quel parco o quel giardino potrebbe essere temporaneamente chiuso. Nulla dice il DPCM rispetto alla possibilità di organizzare per esempio attività sportive nei parchi: attesa la necessità di garantire il divieto di assembramento e considerata la circostanza che verosimilmente si andrebbe ad occupare suolo pubblico, si ritiene indispensabile contattare il Comune competente per chiedere informazioni. Alcuni Comuni stanno valutando l’assegnazione alle associazioni degli spazi di parchi e giardini da effettuarsi però mediante bando.
Le riunioni non costituiscono inoltre assembramento a condizione che sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non dimenticate la possibilità per associazioni e società di ricorrere ancora alle riunioni con modalità telematiche che consentano l’identificazione dei partecipanti.
Tutte le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con i consueti DPCM.
Riapre tutto subito?
No. Il provvedimento non contempla più le attività consentite – specificando i relativi CODICI ATECO – ma in ogni caso posticipa l’inizio di alcune attività e continua a prevedere alcune attività come temporalmente sospese. Rispetto alle date indicate, con riferimento ad alcune attività (è il caso dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati così come il caso dei centri estivi) viene prevista la facoltà delle Regioni di anticipare o posticipare la data a decorrere della quale è possibile svolgere le attività in rapporto alle condizioni di diffusione del virus.
È il caso, a titolo esemplificativo, della Sicilia[ii] dove hanno previsto che “I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva - anche di squadra - ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.”
Si segnala che tra le attività sospese ci sono "centri culturali e centri sociali" mentre dal 18 maggio si riaprono al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura e dal 15 giugno gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Perché differenziare la fruizione culturale di un museo da quella che può garantire un centro culturale?
Si segnala altresì che a differenza di quanto indicato nel DPCM in esame, l’Emilia-Romagna prevede, dal 25 maggio, "l'apertura delle attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali".
Sul punto si auspicano pertanto gli opportuni chiarimenti.
Le prescrizioni di carattere generale.
Il provvedimento ricorda alcuni comportamenti essenziali da tenere per preservare la salute ed evitare assembramenti:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia;
c) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
d) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16;
e) è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di utilizzare le mascherine, anche di comunità (ossia anche quelle auto-prodotte e lavabili) nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con loro.
La ripresa delle attività
Al di là delle attività produttive e commerciali ci sono alcune specifiche che riguardano il mondo dell’associazionismo e del terzo settore in generale. Non ci soffermiamo sul settore sociosanitario che merita un approfondimento a parte:
ATTIVITÀ |
DESCRIZIONE |
DA QUANDO SI RIPRENDE |
COME SI RIPRENDE |
CENTRI ESTIVI |
è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia |
Dal 15/06/2020. Regioni e Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata in rapporto alla situazione epidemiologica |
È obbligatorio adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia |
SPORT |
è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili. Si intende l’attività svolta individualmente salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti |
Dal 18/05/2020 |
L’attività è subordinata al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività |
SPORT |
è consentito svolgere attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico |
Dal 25/05/2020. Regioni e Province Autonome possono stabilire una data anticipata in rapporto alla situazione epidemiologica |
l’attività è subordinata all’adozione di idonei protocolli. Questi protocolli devono essere elaborati nel rispetto delle Linee guida governative (non ancora ufficiali), delle indicazioni (così viene specificato nelle bozze di Linee guida governative[iii]) offerte dai singoli Organismi sportivi con riferimento ad ogni specifica disciplina sportiva riconosciuta dal CONI (tali vincoli dovranno essere rispettati anche dalle organizzazioni sportive non affiliate e quindi non iscritte nel Registro CONI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. |
SPETTACOLI |
Gli spettacoli devono prevedere posti a sedere preassegnati e distanziati in modo tale da assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori. La capienza massima è di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. |
Dal 15 giugno 2020. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica |
L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni distanziamento fisico. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. |
MUSEI E LUOGHI DI CULTURA |
Si fa riferimento ai musei ed agli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 42/2004
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Dal 18/05/2020 |
a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. |
RISTORAZIONE |
Diverse associazioni ed enti del terzo settore gestiscono all’interno delle proprie sedi attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di ristorazione.
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Le attività sono consentite dal 18/05/2020 a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica |
L’attività è subordinata al rispetto dei protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico il 15/05/2020 |
Restano invece sospesi:
- gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati (lettera e). Per gli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, gli allenamenti a porte chiuse e per i soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni, è possibile effettuare trasferte in altre Regioni quando convocati per partecipare a competizioni di livello nazionale ed internazionale;
- tutte le attività didattiche che proseguono con la modalità a distanza (lettera q);
- i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale (lettera v);
- sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali (lettera z).
Quali sanzioni?
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo poi che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Decreto-legge 16/05/2020, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del DL, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni vengono irrogate dal Prefetto mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.
Arsea Comunica n. 80 del 18/05/2020
[i] Il FORUM del Terzo Settore Nazionale ha pubblicato il riepilogo delle Ordinanze emanate:
[ii] Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 17 maggio 2020
[iii] Il testo prevede infatti che “sarà compito e responsabilità dei singoli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) emanare appositi protocolli applicativi di dettaglio - o, se del caso, integrare quelli già adottati – i quali, oltre alle indicazioni del presente documento, dovranno tenere conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.”
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