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Fase 2: Come comportarsi fino al 17 maggio?

Entra in vigore la “Fase 2” con alcuni importanti elementi di novità. Come di consueto non è sufficiente esaminare il DPCM 26 aprile 2020, essendo necessario verificare anche quanto previsto dalla rispettiva Regione e dalle amministrazioni comunali. 

Alcuni chiarimenti sulle novità sono stati offerti con le FAQ del Ministero dell’Interno mentre è stato approvato il nuovo modello di autocertificazione che si ricorda non è obbligatorio avere con sé, essendo possibile richiederne un esemplare da compilare in caso di controllo, ma che è opportuno avere per velocizzare l’operazione di verifica.

Alla lettura integrale dei citati documenti si rinvia per una disamina completa della materia, soffermandoci qui solo su alcuni aspetti.

Il DPCM 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nei limiti delle ordinanze comunali e, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando assembramenti.

Si ricorda che è possibile uscire dal proprio domicilio solo per i seguenti motivi:

andare al lavoro (è opportuno, anche se non viene specificato nella norma, avere con sé il tesserino identificativo o copia di busta paga);

motivi di salute;

necessità: rientrano in questa casistica le uscite per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, per visitare i congiunti (intendendo tali i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”, nonché i parenti fino al sesto grado e gli affini fino al quarto grado), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone, così come resta vietato spostarsi in altra Regione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta inoltre vietato uscire ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che dovranno contattare il proprio medico curante e limitare al massimo i contatti sociali.

Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, ma non ripartono tutti i settori. Per sapere se è possibile svolgere le attività è necessario verificare se il proprio codice ATECO, ovvero il codice identificativo dell’attività economica, è compreso nell’elenco allegato al DPCM 26 aprile 2020

Per quanto concerne l’uso della mascherina questa è obbligatoria (salvo che per bambini fino ai sei anni e per persone con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico quali, a titolo esemplificativo, mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali. Sul punto si evidenzia che alcune Regioni hanno introdotto vincoli maggiori che vanno dall’obbligo di indossarla ogniqualvolta si esce da casa all’obbligo di indossarla all’aperto solo quando si creano assembramenti.

Le attività associative in compresenza non possono pertanto ancora essere svolte ma sarà possibile accedere alle sedi dell’organizzazione per svolgere le seguenti attività:

 di vigilanza,

 conservative e di manutenzione,

 di gestione dei pagamenti,

- di pulizia e sanificazione,

- di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino,

- di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per potersi recare in sede è necessario effettuare una comunicazione preventiva al Prefetto territorialmente competente in cui specificare i dati identificativi dei collaboratori che si recheranno nella struttura per espletare le funzioni sopra riportate.

Particolare attenzione viene prestata per le attività motorie e sportive.

Si parte dai c.d. atleti di interesse nazionale, ossia gli atleti professionisti e dilettanti che, per i risultati raggiunti nelle prestazioni sportive, sono stati riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Questi potranno svolgere attività di allenamento individuale. L’allenamento individuale riguarda sia chi pratica uno sport individuale che chi pratica uno sport di gruppo (in tal senso Circolare del Ministro dell’Interno 2/5/2020).

Per svolgere l’attività in sicurezza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato delle Linee Guida da poco pubblicate sul sito dell’Ufficio dello sport del Governo. Il documento rimanda alla definizione, a cura degli Enti sportivi (FSN, DSA, EPS) riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, di protocolli di dettaglio che tengano conto tanto delle indicazioni del documento, quanto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative per garantire il rispetto delle indicazioni di sicurezza da parte dei gestori degli impianti di propria competenza, o delle associazioni e/o di qualunque altro soggetto di rispettiva affiliazione.

Fino al 18 maggio, o meglio fino a data da definire, gli impianti sportivi non interessati dalla casistica sopra riportata restano pertanto chiusi alle attività.

È viceversa consentita l’attività sportiva e motoria all’aperto ma solo se svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi, e diventa possibile farla anche non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. Ne consegue l’impossibilità di organizzare attività corsistiche all’aperto, ancorché nel rispetto delle distanze interpersonali indicate, con riferimento all’attività sportiva in almeno due metri che diventano un metro se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Come anticipato, le Regioni ed i Comuni potrebbero adottare una diversa regolamentazione.

Per esempio in Emilia Romagna sono stati emanati i Decreti del presidente della Giunta regionale n. 73 del 28 aprile 2020 e n. 74 del 30 aprile 2020 su cui sono stati forniti interessanti chiarimenti attraverso le FAQ alla cui lettura integrale si rinvia.
Restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori (salvo che per gli allenamenti degli atleti riconosciuti di interesse nazionale), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Si evidenzia che è consentito svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione) rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. I minori o le persone non completamente autosufficienti possono svolgere le attività con un accompagnatore. Non è invece consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Tra le attività sportive si può annoverare l’equitazione che merita una riflessione a parte in quanto viene specificato, con decreto del presidente della Giunta n. 74 del 30 aprile 2020, che è l’ e di assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Insieme alla Regione Emilia Romagna si segnalano a mero titolo esemplificativo:

- il Friuli Venezia Giulia con l’ordinanza 3 maggio 2020;

- la Sardegna, con l’ordinanza 2 maggio 2020;

- le Marche, con il Decreto n.142 del 30 aprile 2020 modificato con il Decreto n.143 del 30 aprile 2020,

- le diverse ordinanze della Toscana, consultabili sul relativo sito istituzionali alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana?fbclid=IwAR0VqIpeX7sDwU6fnmO_SQ3htvq70i5oYd21Vf1SAUmyvUWZUp5fgalBU5A


Arsea Comunica n. 71 del 4/05/2020 

 

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