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DECRETO CURA ITALIA: collaboratori sportivi come e quando chiedere l’indennità

Parte oggi 7 aprile l’iter per la presentazione da parte dei collaboratori sportivi delle istanze per ricevere l’indennità di euro 600,00 che prevede i seguenti step:

1) prenotazione,

2) accreditamento,

3) trasmissione della istanza.

Il Decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma esclusivamente sul sito della Società Sport e Salute: considerati i tempi molto ristretti riteniamo essenziale fornire le informazioni ancorché sprovviste della necessaria ufficialità. Nella presente circolare sintetizziamo quindi le informazioni contenute nel Decreto e nelle utilissime FAQ presenti sempre sul sito istituzionale di Sport e Salute.

Ci soffermiamo quindi sui seguenti aspetti:

a. la procedura

b. la tempistica

c. i requisiti di accesso

d. consigli operativi

A. LA PROCEDURA

1. LA PRENOTAZIONE

Per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero che sarà disponibile domani martedì 7 aprile sul sito www.sportesalute.eu.

Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma.

2. L’ACCREDITAMENTO

Andare sul sito www.sportesalute.eu e accreditarsi. A tal fine è necessario avere a disposizione:

- un proprio indirizzo mail,

- il proprio Codice Fiscale e

- il codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS.

3. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda la può presentare esclusivamente il diretto interessato: non può quindi essere presentata dall’associazione/società sportiva con cui collabora né da professionisti o CAF.

Effettuato l’accreditamento è possibile compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Il Decreto definisce i contenuti della domanda ma non allega un fac-simile in quanto l’autocertificazione sarà predisposta direttamente dalla procedura. In particolare viene richiesto di fornire le seguenti informazioni:

- dati anagrafici, tra cui:

a) nome e cognome,

b) codice fiscale,

c) residenza,

d) recapiti di posta elettronica e telefonici;

- dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui:

a) le parti, quindi oltre ai dati del richiedente quelli dell’associazione/società sportiva o della Federazione/Disciplina sportiva/Ente di promozione sportiva con cui si collabora (quindi denominazione, sede legale, codice fiscale. In caso di dubbi è possibile consultare il Registro pubblico Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI, cui puoi accedere da questo link: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html);

b) decorrenza, ossia data da cui decorre la validità del contratto (normalmente la data in cui si firma il contratto/lettera di incarico salva data diversamente indicata all’interno del contratto);

c) durata del rapporto di collaborazione (le lettere di incarico potrebbero avere la durata della stagione sportiva ma anche essere mensili, trimestrali o con altro arco temporale di riferimento);

d) compenso pattuito;

e) tipologia della prestazione (si ritiene che sia quindi necessario indicare se la collaborazione è riconducibile alla prestazione di un allenatore/tecnico di disciplina/istruttore o ad un collaboratore amministrativo-gestionale);

- IBAN del richiedente perché il versamento dell’indennità avviene attraverso l’accreditamento dell’importo sul relativo conto corrente. Il conto corrente deve essere cointestato, deve necessariamente essere aperto in Italia, può essere riferito anche ad un conto corrente postale ed il pagamento può avvenire anche su una carta Postepay nel caso di Postepay Evolution, e sempre che sia effettivamente dotata di IBAN;

- assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l’apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica;

- copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente;

- copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico o, nel caso in cui il richiedente non sia possesso dei citati documenti, copia della quietanza/ricevuta relativa all’avvenuto pagamento del compenso per il mese di febbraio 2020. Con riferimento al pagamento si ritiene quello relativo alla prestazione effettuata a febbraio che potrebbe essere stata pagata sia a febbraio stesso che a marzo. La ricevuta dovrà contenere i dati delle parti, l’importo pagato; data e causale del pagamento (cedolino, ricevuta, bonifico bancario, accredito su conto corrente).

La compilazione della domanda si concluderà con la produzione automatica di un’autocertificazione (dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000), con la quale, sotto la propria responsabilità, si dichiarerà:

a) la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del DL 18 del 2020, ossia un contratto ancora in corso alla data del 17/03/2020;

b) il non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020,

c) il non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019;

d) l’ammontare dei compensi percepiti nel 2019 esclusivamente con riferimento ai “compensi sportivi” (questo elemento viene specificato nelle FAQ e non nel Decreto ma è necessario per valutare se la domanda deve essere esaminata in via prioritaria, o meno, perché proveniente da persona che non percepisce compensi superiori a 10.000 euro complessivi annui). Non è ancora possibile sapere se la procedura richiederà solo il superamento o meno della sogli dei 10.000 euro nel corso del 2019 o l’importo esatto di quanto percepito (vale sempre il principio di cassa) nel 2019.

Si ricorda che l’autocertificazione implica per il dichiarante una responsabilità di carattere penale che può comportare fino a due anni di reclusione nel caso si dichiari il falso: quindi si consiglia di leggere attentamente l’autocertificazione che si sta rilasciando, anche perché una volta spedita la domanda (corredata dall’autocertificazione) non sarà più possibile modificarla.

Se dopo l’invio:

- non si riceve l’SMS di risposta;

- si dovesse perdere l’SMS contenente il codice di prenotazione

- non ci si riuscisse a collegare alla piattaforma nella fascia oraria indicata dall’SMS di risposta

il richiedente dovrà reinviare l’SMS contenente il proprio Codice Fiscale e il sistema risponderà con un messaggio che terrà conto del momento di invio del primo messaggio.

3. VERIFICHE E CONTROLLI

Sport e Salute s.p.a. in fase di espletamento delle verifiche e dei controlli potrà chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all’indennità. Gli interessati devono pertanto controllare che sull’indirizzo di posta elettronica fornito non arrivino richieste di documentazione integrativa, pena la decadenza dal beneficio.

4. L’EROGAZIONE DELL’INDENNITA’

Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento ma le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell’anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro. La cronologia viene garantita attraverso la notifica di avvenuta ricezione della stessa domanda.

Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

Il limite di spesa viene indicato in massimo 50 milioni di euro per l’anno 2020 per cui possono essere erogate solo nei limiti di questo contenuto plafond.

I soldi saranno versati sul conto corrente del richiedente entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

B. LA TEMPISTICA

La piattaforma informatica sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7 aprile sul sito di Sport e Salute e potrà essere inviata entro il 30 aprile 2020.

C. I REQUISITI DI ACCESSO

Deve trattarsi di persone che collaborano esclusivamente con soggetti riconosciuti dal CONI, intendendo tali:

a) le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro delle ASD/SSD tenuto dal CONI al 17 marzo 2020;

b) FSN, DSA, EPS riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;

con riferimento a collaboratori che operano in qualità di atleti, tecnici, collaboratori amministrativo-gestionali, etc …

Si tratta esclusivamente di quanti abbiano instaurato una collaborazione che prevede il versamento dei c.d. compensi sportivi (ex art.67, comma 1, lettera m), del TUIR), a condizione che il rapporto di collaborazione fosse in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendente alla data del 17 marzo 2020, ivi inclusi gli atleti.

Nulla rileva se il richiedente abbia ricevuto un compenso di natura sportiva in relazione al mese di marzo 2020 o se il suo compenso per tale mese fosse stato inferiore al valore dell’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Cura Italia. Ovviamente nel caso il richiedente avesse più collaborazioni in essere nel periodo di riferimento potrà chiedere una sola indennità e non quante erano i suoi rapporti di collaborazione in essere.

Chi NON può chiedere l’indennità.

Il Decreto, esattamente come il DL CURA ITALIA, prevede che non possono chiedere l’indennità quanti abbiano percepito nel mese di MARZO 2020:

1) redditi di lavoro autonomo e quindi soggetti che possono accedere ad altre tipologie di contributi previste da altri articoli del DL Cura Italia: ossia percettori indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art.27), indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28), indennità lavoratori del settore agricolo (art.30), indennità lavoratori dello spettacolo (art.38);

2) redditi da lavoro dipendente ed equiparato. Rispetto ai redditi assimilati da lavoro si considerano tali, come specificato nel Testo Unico delle imposte sui redditi, i seguenti emolumenti:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, delle cooperative agricole, delle cooperative della piccola pesca;

- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

- borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro con l’erogante;

- le somme a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta, anche erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

- le remunerazioni dei sacerdoti nonché le congrue e i supplementi di congrua;

- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

- le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi;

- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;

- le prestazioni pensionistiche di natura complementare;

- gli altri assegni periodici, comunque denominati compresi quelli corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, e compresi quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;

- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

- i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università) e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria).

3) sussidi in base al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art.44) o altre prestazioni o indennità previste dal Decreto Cura Italia;

4) pensioni di ogni genere e di assegni ad esse equiparati;

5) il reddito di cittadinanza.

Nelle FAQ di Sport e Salute Spa si chiarisce che in presenza degli altri requisiti la percezione di redditi da terreno, fabbricato o finanziario NON preclude dal diritto all’indennità.

D) CONSIGLI OPERATIVI

In attesa della pubblicazione della piattaforma, Sport e Salute Spa consiglia di:

- caricare sul tuo computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020);

- avere a disposizione i tuoi dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma;

- disporre dei dati relativi alla tua collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;

- conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019;

- accertarti che il rapporto di collaborazione per cui intendi presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;

- verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti (esempio: non avere diritto a percepire altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, non essere pensionato, non essere co.co.co iscritto alla gestione separata INPS, non essere percettore del Reddito di Cittadinanza, etc.);

- disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione;

- verificare, se collabori con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI;

- verificare, se collabori con una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.

 Arsea Comunica n. 65 del 07/04/2020

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