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Circolare 8/E AdE: primi chiarimenti su decreto “Cura Italia” – Parte I

L’Agenzia delle entrate, dopo una serie di interpretazioni di prassi (risoluzioni e circolari) su aspetti specifici contenuti nelle disposizioni del DL “Cura Italia”, pubblica ora un documento più articolato in cui fornisce risposta ai quesiti pervenuti negli scorsi giorni da parte delle associazioni di categoria, da professionisti e dalle Direzioni Regionali della stessa Agenzia.

La Circolare 8/E, quindi, è strutturata per argomenti tematici e fornisce risposte specifiche ai quesiti posti. Nella presente nota esplicativa riprenderemo solo le risposte di diretto interesse delle realtà non profit richiamandole con la relativa numerazione, rinviando alla lettura integrale della Circolare 8/E per ulteriori dubbi.

1. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

1.1   Il versamento della Tassa annuale sui libri sociali, dovuta dalle società ed in scadenza il 16/03/2020, è stata prorogata solo fino al 20/03/2020, non essendo menzionata tra i tributi oggetto di più lunga proroga previsti dall’articolo 62 del decreto. Resta invece valido il più ampio termine di versamento del 31/05/2020, ma solo per quelle realtà che abbiano sede legale nel territorio dei primi 11 comuni individuati come “zone rosse” dal Decreto del MEF del 24/02/2020. Si ricorda in questa sede che le Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (SSD), costituite sotto forma di società di capitali ed iscritte al Registro CONI, sono comunque esonerate dal versamento di tale tassa annuale[1].

1.2   L’articolo 61 del decreto prevede per specifici settori di attività, che interessano gran parte degli enti associativi, la proroga dei versamenti al 31/05/2020 (al 30/06/2020 per gli enti del mondo sportivo) delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600, nonché dei contributi previdenziali, assistenziali e per l’assicurazione obbligatoria (vedi nostra circolare 45/2020) in scadenza fino al 30/04/2020. In merito a tale intervento normativo l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui l’ente svolga anche altre attività non ricomprese nell’elenco, la proroga è applicabile a tutte le attività dell’ente, a patto che quelle ricomprese nell’elenco siano svolte in maniera prevalente: ossia che siano quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per la quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità di ricavi o compensi.

1.3   In riferimento ai settori di attività cui si applicano le proroghe previste dall’articolo 61, e i cui codici ATECO di riferimento sono stati indicati all’interno delle Risoluzioni 12/E del 18/03/2020 e 14/E del 21/03/2020, l’Agenzia chiarisce che l’applicabilità della proroga dei versamenti si applica anche ai soggetti che pur avendo codici ATECO diversi da quelli richiamati nella Risoluzione possano dimostrare che “la propria attività sia riconducibile nella sostanza ad una delle categorie economiche richiamate”.

1.7  Viene chiarito che il provvedimento non prevede la sospensione dei termini di emissione delle fatture anche in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura, non potendosi richiamare le “cause di forza maggiore” previste dall’articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 472/1997. Quindi gli enti che dovessero aver effettuato cessioni di beni o incassato prestazioni di servizi (che non siano state già precedentemente fatturate) di natura commerciale, anche successivamente alla data di disposizione della chiusura delle attività, dovranno emettere fattura, cartacea o elettronica a seconda di quanto previsto dal regime fiscale adottato, entro i 12 giorni successivi all’esecuzione della prestazione, come previsto dall’articolo 21, comma 4 del DPR 633/1972. Il medesimo principio di NON applicazione della sospensione dei termini vale anche per la trasmissione dei corrispettivi per quegli enti associativi che vi fossero tenuti per legge.

1.9  In riferimento agli obblighi di versamento da parte del committente di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti[2], l’Agenzia chiarisce che, se anche i soggetti interessati rientrano tra le categorie oggetto di sospensione dei versamenti (articoli 61 commi 2 e 3, 62 comma 2 e 4), nel caso in cui “alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne deve sospendere il pagamento”.

1.10 La proroga degli adempimenti amministrativi prevista dall’articolo 62 del decreto riguarda anche l’invio dei modelli Intrastat mensili o trimestrali in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, che potranno essere trasmessi senza sanzioni entro il 20 giugno 2020. Resta ovviamente ferma la possibilità per i contribuenti di adempiere alle trasmissioni anche entro i termini ordinari.

1.12 A parere dell’Agenzia l’ampia formulazione normativa dell’articolo 62 del decreto in tema di sospensione dei termini degli adempimenti tributari deve ricomprendere anche la scadenza dei termini di registrazione degli atti privati, degli atti redatti in forma di atto pubblico e delle scritture private autenticate (ad es. atti costitutivi e statuti degli enti associativi), questo a prescindere dal fatto che la registrazione avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. Viene inoltre prorogata anche la scadenza del versamento dell’imposta di registro in considerazione del fatto che in base all’articolo 16 del Testo Unico dell’imposta di Registro (TUR) la liquidazione dell’imposta è subordinata alla richiesta di registrazione. Quindi se il contribuente, per le registrazioni i cui termini ricadessero tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, decide di usufruire della proroga per l’adempimento, allora si intenderà prorogato alla data di adempimento della registrazione anche l’obbligo di versamento dell’imposta di registro relativa[3].

1.14 L’Agenzia conferma che l’Imposta sugli intrattenimenti è stata soggetta alla sola proroga generale che ha previsto lo slittamento delle scadenze del 16/03/2020 al 20/03/2020 (vedere in merito nostra comunicazione 50/2020). Resta invece valido il più ampio termine di versamento del 31/05/2020 ma solo per quelle realtà che abbiano sede legale nel territorio dei primi 11 comuni individuati come “zone rosse” dal Decreto del MEF del 24/02/2020.

1.19 L’Agenzia conferma il termine del 31/03/2020 per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020 e per la loro consegna ai collaboratori. La proroga al 31 marzo della trasmissione telematica delle certificazioni era stata stabilita dal DL 9/2020. Rimane il più ampio termine del 31/10/2020 per la sola trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche 2020 che non incidono sulla predisposizione del 730 precompilato. Resta invece valido il più ampio termine di adempimento del 30/04/2020, ma solo per quelle realtà che abbiano sede legale nel territorio dei primi 11 comuni individuati come “zone rosse” dal Decreto del MEF del 24/02/2020.

Arsea Comunica n. 63  del 05/04/2020



[1] DPR n. 641/72 articolo 13-bis, comma 1

[2] Art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 introdotto dall’articolo 4 del DL 124/2019

[3] Vedere Circolare n. 8/E risposta n. 1.21

 

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