È stata pubblicata il 27/03/2020 la Circolare n.1 del Ministero del Lavoro con oggetto il “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus”.
La Circolare interessa sia il sistema pubblico dei servizi che i servizi garantiti dagli Enti del Terzo Settore e dai soggetti senza scopo di lucro in generale.
Il Ministero evidenzia che “nell’attuale situazione di emergenza è fondamentale che il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza. È un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell’emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22 della legge n. 328/2000”.
Alcune Regioni stanno emanando specifiche direttive con riferimento ai rispettivi Sistemi dei Servizi Sociali Regionali, raccordandosi con le Unità di Crisi attivate a livello regionale. Le prerogative regionali individuano, in tal senso, una sede cruciale di collegamento della gestione sanitaria e sociale dell'emergenza e di risposta alle difficoltà di Comuni e Ambiti. A livello territoriale è auspicabile che i servizi sociali comunali e di ambito operino anche in chiave di coordinamento di tutte le realtà che operano nel sociale, opportunamente raccordandosi, a tal fine, anche con i Centri Operativi Comunali COC, ove attivati dai Sindaci.
È infatti auspicabile che nel periodo di emergenza COVID-19 ogni forma di servizio, anche volontario, faccia riferimento al sistema di coordinamento al fine di garantire omogeneità d’azione, massima efficacia ed efficienza nel perseguire gli obiettivi e piena ottemperanza delle vigenti disposizioni di sicurezza. La Regione Emilia-Romagna (PG 249529 del 25-03-2020) per esempio ha invitato gli Enti del Terzo Settore (ETS) a comunicare al CSV le disponibilità dei volontari loro aderenti, dando garanzia di attenersi al piano territoriale concordato con il COC, e comunque con le indicazioni del Comune, ed a segnalare eventualmente il maggiore fabbisogno di volontari da attivare in emergenza.
All’interno della Circolare vengono offerte puntuali indicazioni circa il reddito di cittadinanza ed alcuni servizi.
1. BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
L'articolo 40 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, anche ai fini di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, ha disposto la sospensione per due mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto delle condizionalità previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza e per i percettori di NASPI e DISCOLL e dei relativi termini, senza nocumento per l’erogazione del beneficio.
Fra i termini sospesi, si segnalano, in particolare, quelli relativi alla presa in carico diretta dei beneficiari del reddito di cittadinanza previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 per la convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza da parte dei centri per l'impiego ovvero dei servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni, ai fini della sottoscrizione dei patti per il lavoro e dei patti per l’inclusione sociale così come l'attivazione e l'obbligo di partecipare a Progetti Utili alla collettività (PUC) risultano sospesi per lo stesso periodo.
2. CONTINUITÀ DEI SERVIZI
Come anticipato, non è prevista la sospensione delle attività dei servizi sociali e con riferimento ai servizi non essenziali si ritiene necessario una loro rimodulazione, concentrando le risorse disponibili sugli ambiti cruciali nell'attuale momento, secondo opportune modalità operative. In ogni caso deve essere assicurata la tutela sanitaria degli operatori e degli stessi beneficiari.
Il Ministero evidenzia quindi le peculiarità dei singoli servizi:
a) strutture per le persone con disabilità. Sono sospesi i servizi, ai sensi dell’art. 47 del DL 18/2020, fino ad una data al momento fissata al 3 aprile 2020 ma "l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento”;
b) prestazioni individuali domiciliari. Per assicurare l’assistenza durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, l’Amministrazione competente può rimodulare i servizi tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti;
c) non sono in ogni caso sospesi i servizi dei consultori, SERT, centri diurni, centri per senza tetto, centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale, compresi i servizi di mensa, igiene personale ecc., empori sociali per persone in povertà estrema, centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, centri di ascolto per famiglie che erogano tra l’altro consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria, centri antiviolenza [si ritiene comprensivi dei centri anti tratta], nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.). Tutti questi servizi possono pertanto continuare ad operare, individuando le modalità organizzative più idonee a condizione che possano garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Il volontariato.
Possono quindi continuare il loro operato le associazioni di volontariato che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole così come le organizzazioni che garantiscono a chi sia impossibilitato a muoversi dal proprio domicilio (disabili o anziani senza assistenza) la consegna di alimenti e farmaci o altri generi di prima necessità a domicilio, anche se il Ministero auspica che le attività siano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.
Trattandosi di servizi necessari i volontari sono quindi autorizzati allo spostamento sia all’interno del proprio Comune che in Comuni limitrofi specifica il Ministero.
Sul tema si ricorda la nota del 20/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile recante misure operative per l’attività del volontariato di protezione civile nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 55 del 23/03/2020.
Per quanto concerne gli spostamenti dei volontari si evidenzia che alcune Regioni, come il Lazio, la Puglia e l’Emilia Romagna, richiedono ai volontari di presentare unitamente al modulo di autodichiarazione[i] in cui si indica il motivo dello spostamento[ii], anche un documento rilasciato dalla organizzazione di appartenenza e sottoscritto dal relativo legale rappresentante in cui si dichiara la qualità di socio volontario e la natura dell’attività svolta eventualmente in raccordo con il Comune. Il consiglio pertanto è dotare i propri volontari di tale documento a prescindere dalla indicazione regionale.
Per quanto concerne le attività esercitabili dai volontari si consiglia di verificare cosa prevede la propria Regione, consultando eventualmente il Centro Servizi di volontariato di riferimento. Questo perché la Regione potrebbe circoscrivere le attività di volontariato che possono essere svolte in questo periodo così come le persone che lo possono svolgere.
Questa è stata, per esempio, la scelta dell’Emilia-Romagna (PG 249529 del 25-03-2020) la quale ha specificato che “in linea generale vige il principio che sono ammesse le attività collegate direttamente all’erogazione di servizi pubblici essenziali, vale a dire strumentali all’esercizio del diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche non differibili, ecc.) (…). Resta comunque ferma la possibilità di svolgere altre attività (ad esempio di socializzazione, ricreative, supporto relazionale, ecc…) con modalità “a distanza”, vale a dire attraverso contatto telefonico o altri strumenti telematici”.
Sempre la Delibera dell’Emilia-Romagna prevede che il supporto offerto dal volontariato potrà riguardare:
“• la consegna di generi alimentari a domicilio e medicinali;
• la consegna a domicilio di altri beni di prima necessità;
• l’attività degli empori solidali, limitatamente alla fornitura dei generi alimentari e non, escludendo però modalità di distribuzione che comportino assembramento di persone e privilegiando quelle che evitano il contatto fisico. Sono sospesi i cosiddetti servizi ausiliari (sportello di ascolto, orientamento, consulenza, ecc…) a meno che non possano essere effettuati a distanza, ad esempio attraverso contatti telefonici;
• interventi di bassa soglia rivolti a categorie vulnerabili quali persone senza fissa dimora (distribuzione pasti e beni di prima necessità, mense, supporto nelle strutture di accoglienza, ecc…);
• l’accompagnamento sociale esclusivamente per situazioni non differibili;
• il contatto e monitoraggio telefonico delle persone vulnerabili e a rischio di isolamento;
• le attività non differibili legate alla gestione degli animali da compagnia in famiglia e presso le strutture di accoglienza: canili e gattili”.
Per quanto concerne invece i volontari, la Delibera specifica i seguenti aspetti:
“- non potranno essere impegnati volontari minorenni o over 65enni in attività di cui alle presenti linee guida, a meno che il volontario agisca dalla propria abitazione esclusivamente con le modalità a distanza (telefono, mail…)”;
- i volontari impegnati in attività di assistenza alla popolazione come sopra individuate dovranno essere coperti da assicurazione contro infortuni, malattie contratte durante il servizio e per danni a terzi: l’assicurazione deve essere garantita dall’ETS di appartenenza ovvero dal Comune presso il quale il volontario presta servizio come singolo, così come previsto dal “Codice del Terzo settore”;
- dovrà essere garantita, anche con il supporto dei servizi competenti in materia di igiene pubblica, adeguata formazione dei volontari, da attuare anche per le vie brevi, in merito alle attività da effettuare, alle misure di prevenzione del contagio e all’uso dei DPI (mascherine, guanti,) adeguati al tipo di attività svolta;
• i volontari dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive e alle modalità di comportamento così come indicato dall’Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché alle disposizioni del servizio di igiene pubblica delle aziende sanitarie territorialmente competenti;
• dovranno essere individuate modalità idonee a rendere i volontari riconoscibili dall’utenza, ad esempio tramite documentazione rilasciata dal Comune o dall’ETS di appartenenza e sottoscritta dal Comune o altri dispositivi quali cartellini di riconoscimento o divise;
• le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche dei soggetti assistiti, saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di supporto. È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le informazioni assunte, in qualsiasi forma, anche attraverso i social network, per garantire la tutela della riservatezza dei beneficiari e dei loro dati personali”
così come chiarisce che “in ogni caso il supporto ai soggetti positivi al covid19 ed isolati presso il proprio domicilio potrà essere attuato esclusivamente dal Volontariato di tipo sanitario (Croce Rossa, Pubbliche Assistenze…) con l’utilizzo precauzionale di mascherina, guanti e camici, seguendo le norme igienico sanitarie di cui all’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020”.
Arsea Comunica n. 60 del 28/03/2020
[i] si ricorda che il documento potrebbe essere compilato anche nel momento in cui si viene fermati per il controllo ma averlo significa velocizzare la procedura ed esporre così le persone ad un minore rischio di contagio
[ii] in questo caso non motivo di lavoro ma situazione di necessità
Lo staff di Arsea
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