Sopraggiungono diversi quesiti su come gestire i percettori compensi e su come orientarli rispetto all’indennità contemplata dall’art. 96[i] del Decreto Cura Italia. Proviamo a fare il punto.
Par. 1 - Le attività sono sospese: devo comunque pagare l’istruttore? Se non devo, posso comunque pagarlo anche solo in parte rispetto all’importo convenuto?
Dipende dal contratto stipulato.
Se l’accordo è annuale forfettario, con versamenti anche mensili, nulla osta a proseguire nel versamento, prevedendo magari un maggiore impegno nel momento in cui si riprendono le attività a meno che il contratto non abbia contemplato clausole risolutive o sospensive espresse.
Nel caso in cui ci si intenda avvalere della clausola sospensiva espressa prevista da contratto, bisognerà attenersi a quanto ivi previsto in termini anche di comunicazione al collaboratore.
Nel caso in cui si intenda pagare, anche in parte, il collaboratore, è opportuno definirne le modalità specificando le seguenti circostanze:
- che le attività sono state sospese per contenere il rischio di contagio da coronavirus, in ottemperanza a vincoli di Legge;
- che non si intende risolvere il rapporto di collaborazione stipulato il __/__/__ ma che l’asd/ssd/Organismo sportivo intende garantire il compenso nella misura di ____ (es: 50% di quanto contrattualmente previsto) per il ___________________ (periodo di tempo che si vuole assicurare), con l’impegno da parte del collaboratore si recuperare le ore di attività non svolte correlate ai compensi percepiti subito dopo la naturale scadenza dell’attuale contratto di collaborazione in essere o al termine del periodo di sospensione, ove il periodo di sospensione dovesse eccedere la naturale scadenza del contratto di collaborazione medesimo, effettuando le prestazioni indicate nel contratto o, qualora non sia possibile svolgere l’attività didattica/sportiva, collaborando alla realizzazione di altre attività che l’Organo amministrativo riterrà necessarie per riprogrammare le attività.
In tutti i casi è comunque necessario comunicare formalmente la sospensione del rapporto causata da impossibilità per forza maggiore. Tale comunicazione produce effetti giuridici della sospensione eventuale del pagamento quando la comunicazione sia effettuata con posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o altra modalità idonea a dimostrare l’avvenuta ricezione.
Nel caso in cui invece il contratto preveda che il pagamento avvenga su base oraria, in assenza di prestazione non sarà dovuto alcun compenso. Anche - e a maggior ragione - in questo caso si rende necessario comunicare al collaboratore la sospensione dell’attività.
Relativamente alla previsione di clausole sospensive espresse all’interno dei contratti di collaborazione, sarà sufficiente comunicare al collaboratore la sospensione del rapporto prestando particolare attenzione a quanto stabilito dall’accordo.
Per eventuali dubbi si consiglia di contattare il professionista di riferimento o di richiedere una nostra consulenza.
Par. 2 - In associazione ci avvaliamo di collaboratori amministrativo – gestionali. C’è chi si occupa esclusivamente dell’accoglienza dei soci, richiesta di ammissione a socio, iscrizione alle attività ma alcuni si occupano anche della tenuta della contabilità dell’associazione e dell’inserimento dei dati sul Registro CONI 2.0. Questi collaboratori possono continuare l’attività?
L’attività lavorativa ad oggi non è vietata se non per gli esercizi commerciali di beni non essenziali. Si consiglia di favorire il telelavoro laddove possibile ma se all’interno dell’impianto sportivo, in assenza degli atleti ed istruttori, si può garantire il rispetto delle distanze di sicurezza nulla vieta che sia utilizzato questo periodo per la gestione della parte burocratica dell’associazione. Per sapere come garantire la tutela della salute dei collaboratori si consiglia di implementare le misure indicate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro adottato il 14 marzo scorso.
Par. 3 - I collaboratori amministrativo-gestionali sono soggetti a comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. Se decidiamo di sospendere la collaborazione, dobbiamo comunicarlo?
In attesa di ricevere gli opportuni chiarimenti si ritiene che non sia necessario effettuare la comunicazione di sospensione in quanto la procedura on line prevede esclusivamente la possibilità di comunicare la risoluzione anticipata ma non la mera sospensione del rapporto.
Par. 4 – Se garantiamo, integralmente o parzialmente, il compenso sportivo ai nostri collaboratori gli stessi possono in ogni caso presentare l’istanza per l’indennità?
La disposizione non interviene sul punto: a differenza degli ammortizzatori sociali per i dipendenti che prevedono l’erogazione del sostegno in alternativa alla retribuzione per sospensione delle attività, gli ammortizzatori previsti per autonomi e atipici si configurano come mere indennità. Bisogna evidenziare che gli importi previsti dal Decreto-legge CURA ITALIA appaiono insufficienti a garantire una copertura per tutti i collaboratori interessati per cui, seppur ad oggi non ci siano indicazioni in tal senso e seppur l’indennità non sia in ogni caso parametrata al reddito mensilmente prodotto da tali collaboratori, si apre un tema di eticità della scelta. Non potrà essere l’organizzazione sportiva a precludere al collaboratore la possibilità di presentare l’istanza ma sarà da valutare quale comportamento adottare in termini di corretta comunicazione.
Par. 5 – Diversi collaboratori ci stanno contattando per sapere come richiedere l’indennità. Cosa possiamo dire?
In termini procedurali tutto è rinviato ad un Decreto che dovrà essere emanato entro il primo aprile. Quella scadenza pertanto non riguarda la presentazione delle domande ma esclusivamente l’iter che sarà necessario osservare per accedervi.
Par. 6 – Un nostro istruttore sportivo lavora come dipendente part time per una cooperativa una volta a settimana per quattro ore. Il reddito principale è rappresentato dai compensi sportivi. Mi chiede se può presentare l’istanza per l’indennità di 600 euro.
La risposta è no. Chi ha altri redditi da lavoro non potrà presentare l’istanza, ancorché l’ammortizzatore sociale garantito sia, come nel caso di dipendente con un impegno di quattro ore a settimana, di valore potenzialmente inferiore. L’articolo 96 che disciplina l’istituto rinvia all’articolo 27[ii] che espressamente vieta il cumulo di indennità.
Par. 7 – Svolgo l’attività di istruttore sportivo con compenso sportivo e ricevo un assegno divorzile: posso accedere all’indennità?
L’articolo 96 subordina l’accesso all’indennità alla circostanza che il richiedente autocertifichi la “mancata percezione di altro reddito da lavoro”.
Ai sensi del Testo Unico delle imposte sui redditi rientrano nei redditi da lavoro quelli da lavoro
- dipendente (art. 49)
- assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50[iii])
- autonomo (art. 52).
Tra i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente si annoverano alla lettera i) dell’art. 50 del TUIR “gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) [ossia l’assegno divorzile] e d) del comma 1 dell’art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’art. 44”.
Ne consegue che chi percepisce un assegno divorzile non può presentare l’istanza per l’indennità in qualità di collaboratore sportivo.
Par. 8 – Collaboro come istruttrice sportiva per un’associazione sportiva dilettantistica che mi riconosce un compenso sportivo e quest’anno una scuola mi ha proposto di pagarmi per sei incontri di attività didattica sportiva da realizzarsi nel periodo gennaio – giugno con un contratto di collaborazione occasionale che ho sottoscritto a gennaio. Posso presentare la richiesta di indennità in qualità di collaboratrice sportiva?
L’articolo 96 subordina l’accesso all’indennità alla circostanza che il richiedente autocertifichi la “mancata percezione di altro reddito da lavoro” e non la mancata percezione di redditi da attività lavorativa. Una interpretazione letterale farebbe pertanto propendere per la compatibilità tra reddito diverso, derivante da prestazione di lavoro autonomo occasionale, e indennità richiesta in qualità di collaboratrice sportiva ma si auspicano chiarimenti.
Par. 9 – La nostra società sportiva ha una squadra di livello. Riconosciamo ai nostri atleti dei premi anche per l’impegno continuativo richiesto. Possono accedere all’indennità per i collaboratori sportivi?
Non abbiamo ancora contezza del fatto che gli atleti possano, o meno, accedere al beneficio. L’emolumento percepito rientra fiscalmente nella stessa fattispecie dei compensi per istruttori/allenatori e collaboratori amministrativo-gestionali ma non è dato sapere se pensassero anche a tali figure.
Arsea Comunica n. 52 del 20/03/2020
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[i] Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)
1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. 4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
[ii] Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
[iii] art. 50 Testo Unico delle imposte sui redditi:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lett. a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
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