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Decreto “CURA ITALIA”: enti che operano nel settore degli spettacoli come rimborsare le prestazioni non svolte?

Come tutti ormai ben sappiamo il Dpcm 8/03/2020 ha disposto la sospensione delle prestazioni per una lunga serie di settori di attività, tra queste anche le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato e l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Tale sospensione decorre dall’8 marzo e si protrae, salvo ulteriori future proroghe, fino al 3 aprile 2020.

Queste sospensioni di attività interessano ovviamente anche le associazioni che organizzano manifestazioni spettacolistiche come concerti, balletti e recite teatrali, o gestiscono musei, sale cinematografiche o altri luoghi di cultura.

Nel caso in cui l’associazione avesse già venduto biglietti di ingresso per eventi specifici ricadenti nel periodo di sospensione forzata dell’attività come deve comportarsi rispetto alle richieste di rimborso che dovessero pervenirle? A dare una risposta a questo interrogativo provvede il legislatore con i commi da 2 a 4 dell’articolo 88[i] del Decreto-legge 18/2020.

Con il comma 2 il legislatore interviene per regolamentare questa fattispecie, specificando che in tali circostanze “ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”.

In tali fattispecie viene prescritto dal comma 3 che i soggetti acquirenti devono presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia entro il 15 aprile 2020, una apposita istanza di rimborso all’associazione. A tale istanza il soggetto acquirente deve allegare obbligatoriamente il titolo d’acquisto stesso in originale. L’associazione, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, dovrà provvedere all’emissione di un voucher di pari valore rispetto al titolo d’acquisto che potrà essere utilizzato dal beneficiario entro un anno dalla sua emissione.

Quindi l’associazione non sarà obbligata al rimborso monetario, ma esclusivamente all’emissione di un voucher a favore di tutti gli acquirenti che presentino apposita istanza nei termini.

Arsea Comunica n. 51 del 19/03/2020



[i] Art 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma l, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

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