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Decreto “CURA ITALIA”: misure a sostegno del lavoro – parte seconda

Prosegue l’analisi delle misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 introdotte con il Decreto-legge del 17/03/2020 dopo Arsea Comunica n. 46 del 18/03/2020 dedicata al sostegno al reddito dei dipendenti. Ci soffermiamo sul sostegno al reddito dei non dipendenti mentre le prossime circolari saranno dedicate a:

1. altre misure specifiche per i lavoratori,

2.   sostegno ai lavoratori e alle famiglie.

Il Decreto introduce una serie di indennità che non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Alla indennità di cui all’art. 27 rinvia la disciplina dell’indennità dei collaboratori sportivi[i] percettori i c.d. compensi sportivi di cui all’art. 67, primo comma lett. m) del TUIR (su cui siamo intervenuti in un primo commento con Arsea comunica n. 44 del 17/03/2020) con riferimento alla quale si ritiene quindi che sussistano le medesime incompatibilità.

Si tratta di istituti che vengono attivati dal collaboratore/lavoratore autonomo, non dal committente. Si attendono indicazioni dall’INPS per accedere alle indennità contemplate.

 

1) Indennità per i lavoratori autonomi ed i collaboratori coordinati e continuativi iscritti nella Gestione Separata INPS (art. 27[ii]) già operativi al 23 febbraio 2020.

È riconosciuta tale indennità a condizione che il richiedente non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità per il mese di marzo è quantificata in 600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Si evidenzia che non possono accedere a tale fondo i liberi professionisti iscritti agli ordini che sono chiamati a verificare prossimamente quanto previsto dalla propria cassa che potrebbe intervenire in merito.

 

2) Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (art. 28[iii])

La disposizione è diretta a tutelare i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CD CM del settore agricolo, Artigiani, Commercianti che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L’indennità per il mese di marzo è quantificata in 600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

 

3) Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29 [iv])

L’indennità è diretta a quanti hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.

L’indennità per il mese di marzo è quantificata in 600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

 

4) Operai agricoli a tempo determinato (art. 30 [v])

Vi accedono quanti non siano titolari di pensione che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

L’indennità per il mese di marzo è quantificata in 600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020.

 

5) Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38[vi])

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro a condizione che;

-   presentino almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo,

-   non percepiscano un reddito superiore a 50.000 euro

-   non siano titolari di pensione

-   non siano dipendenti alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Rientrano in questa categoria quanti sono iscritti nella gestione ex Enpals in qualità di artisti o di sportivi, ivi inclusi gli istruttori sportivi titolari di partita iva o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti in tale gestione (ex Decreto del Ministero del Lavoro 15.03.2005) in quanto operano all’interno di impianti sportivi (sul punto parere del Consiglio di Stato n. 1036/84).

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

 

6) Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 [vii]).

Il Decreto-legge prevede inoltre l’istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

A tale fondo accedono i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

È rimesso ad uno o decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità. I provvedimenti attuativi devono essere adottati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

Il fondo ha una copertura di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

 

6) Stage o tirocini

Non sono previste misure di sostegno

 

7) Collaboratori di cori, bande e filodrammatiche

Si segnala che non sono previsti ammortizzatori per i direttori artistici ed i collaboratori tecnici che collaborano con cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche effettuando prestazioni di natura non professionale e beneficiando di compensi normati dalla stessa disposizione prevista per i c.d. collaboratori sportivi.

 

Arsea Comunica n. 48 del 19/03/2020



[i] Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

1. L’indennità di cui all’articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[ii] Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[iii] (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[iv] Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[v] Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[vi] Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

[vii] Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.


3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.  

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