L’articolo 35[i] del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Disposizioni in materia di terzo settore”, dispone la modifica di alcune scadenze per gli Enti del Terzo Settore.
1.Proroga adeguamento statuti.
Viene prorogato dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine di approvazione delle modifiche statutarie per le organizzazioni iscritte agli albi/registri del Volontariato, della Promozione sociale e delle ONLUS, richieste per adeguarsi alle disposizioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, art. 101, c. 2).
Si ricorda che tale scadenza è prevista esclusivamente per poter beneficiare della possibilità di adottare le modifiche con i quorum dell’assemblea ordinaria, soluzione adottabile a condizione che le modifiche da apportare all’atto siano limitate all’implementazione delle clausole indicate come obbligatorie e derogabili (per approfondimenti su tali distinzioni Arsea Comunica 103 del 29/12/2018 mentre per informazioni sulle procedure si rinvia a Arsea Comunica n. 45 del 04/07/2019).
Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale il termine perentorio è infatti individuato nel momento in cui l’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle sue dislocazioni regionali, mette in mora le associazioni rispetto alla necessita di procedere alle modifiche, pena la cancellazione dei relativi sodalizi dai rispettivi registri.
Le ONLUS potranno invece continuare ad applicare il regime loro riconosciuto dal DLgs 460/1997 in ogni caso finché non entrerà in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore relativo alla disciplina fiscale degli ETS, ossia nell’esercizio successivo a quello di funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, acquisito il parere favorevole della Commissione europea sul nuovo sistema di agevolazioni fiscali. Non prima quindi del 1/1/2021.
La proroga del termine di adeguamento statutario rappresenta sicuramente una opportunità per quelle realtà che attendono di esaminare il Decreto attuativo relativo alla definizione delle attività diverse che possono essere esercitate dagli Enti del Terzo settore, aspetto che per alcune realtà può essere discriminante rispetto alla possibilità, o meno, di assumere la qualifica di ETS (sul tema si rinvia agli approfondimenti Arsea Comunica n. 23 del 29/02/2020).
Sempre al 31 ottobre 2020 viene prorogato il termine per le imprese sociali già costituite per la modifica dei propri statuti al fine di adeguarsi alle norme disposte dal D.Lgs 112/2017 (D.Lgs 112/2017, art. 17, comma 3).
2.Proroga termine approvazione bilancio.
Per il solo anno 2020 e per le sole associazioni già iscritte agli albi/registri del Volontariato, della Promozione sociale e delle ONLUS viene disposta la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini di convocazione delle assemblee per l’approvazione dei bilanci, qualora il termine statutario di convocazione delle relative assemblee deliberative ricadesse nel periodo emergenziale che al momento va dal 31/01/2020 al 30/06/2020 (Dpcm 31/01/2020).
Ci si domanda come mai tale proroga, motivata dal divieto di assembramenti, sia stata contemplata solo per i sodalizi che si qualificano già come Enti del Terzo Settore e non sia stata prevista viceversa per tutti gli enti associativi.
3.L’approvazione dei bilanci per gli enti che non si qualificano come Enti del Terzo Settore.
Con riferimento a questi ultimi infatti l’art. 73[ii] del Decreto-legge si limita a prevedere che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
A titolo meramente esemplificativo, il Consiglio Direttivo potrebbe verbalizzare quanto segue
“Interviene il Presidente per comunicare che non è possibile convocare l’assemblea in sede fino alla fine di giugno, perdurando lo stato di emergenza determinato dal coronavirus. Propone però di indire l’assemblea attraverso videoconferenza, come previsto dal Decreto-legge Cura Italia, specificando che è sufficiente stabilire criteri di trasparenza e tracciabilità e adottare sistemi che consentano di identificare i partecipanti. Chiede ai consiglieri se siano d’accordo e quali tra le seguenti piattaforme _______________________ (a titolo esemplificativo Gsuite, Skype, Teams, jitsi.org, Facetime, Duo, WhatsApp, Zoom, Houseparty, Hangouts, Messenger, Instagram) ritengono la più adatta.
Interviene _____________ per proporre ___________ perché _________________. Replica ___________________ per evidenziare che rispetto al numero dei soci sarebbe più idonea _______________________.
Interviene quindi ___________________ per chiedere come convocare i soci. Il Presidente informa che ha verificato di disporre dell’indirizzo mail della maggior parte dei soci e propone di contattare telefonicamente chi non ha fornito la mail per verificare se si possano in primo luogo connettere tutti i soci. Dopo ampio dibattito, i consiglieri decidono di effettuare un primo tentativo con la piattaforma __________________________ (ad esempio Skype) e di procedere nella convocazione seguendo le modalità indicate dal Presidente. Si passa quindi alla individuazione dell’ordine del giorno …”
Rimane un interrogativo.
Ci sono molte realtà associative che non sono dotate di strumenti informatici o che presentano nella propria base associativa persone che non dispongono di tali dispositivi e pertanto la soluzione indicata dal Decreto-legge non può soddisfare il principio di partecipazione democratica alla vita associativa. In questi casi si può ritiene che la violazione del termine statutariamente indicato di approvazione del bilancio e/o di elezione degli organi associativi, quando in scadenza, sia semplicemente giustificata da forza maggiore e che pertanto l’assemblea possa essere indetta anche in un momento successivo. Si auspicano chiarimenti in tal senso.
Arsea Comunica n. 47 del 18/03/2020
[i] Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei
bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
[ii] Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.
3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, e se un Ente non commerciale “generico” debba porsi il problema di organizzare ugualmente le assemblee durante il periodo emergenziale.
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