Con il Decreto-legge del 17/03/2020 sono state introdotte misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.
I provvedimenti messi in campo sono di diversa natura e sono accomunati da un duplice obiettivo: semplificare le procedure ed allargare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure a tutti i settori produttivi in continuità con quanto previsto dal decreto-legge n. 9/2020 relativo alle misure per i Comuni definiti come aree rosse e per alcune Regioni con riferimento alle quali sono stati destinati fondi (135 milioni di euro alla Lombardia, 40 milioni al Veneto e 25 all’Emilia-Romagna).
Il problema resta la copertura economica complessiva della manovra: i tetti indicati in che misura potranno soddisfare le esigenze dei lavoratori?
Gli strumenti vengono attivati su specifica procedura che prevede il rigetto dell’istanza qualora emerga il superamento del limite di spesa. Nel corso della presentazione del Decreto, il Governo ha definito però il provvedimento come “Decreto marzo”, prevedendo un successivo provvedimento ad aprile con la medesima finalità: è pertanto possibile che queste misure abbiano una valenza ponte in attesa di accedere ad altri fondi. Anche la formulazione del Decreto apparso in Gazzetta ufficiale sembra avvalorare tale interpretazione: prima si parlava di indennità una tantum, ora di indennità per il mese di marzo.
Ci soffermiamo qui esclusivamente sui collaboratori di soggetti privati. Si tratta di una prima lettura del provvedimento apparso questa notta in Gazzetta Ufficiale: diversi aspetti richiedono provvedimenti attuativi e si attendono anche chiarimenti dalle Amministrazioni preposte a cui dedicheremo i necessari approfondimenti.
L’analisi si sofferma sui seguenti aspetti:
1. sostegno al reddito dei dipendenti
ed ai seguenti temi affrontati in successive note informative:
2. sostegno al reddito dei non dipendenti
3. altre misure specifiche per i lavoratori
4. sostegno ai lavoratori e alle famiglie
Par. 1 - Sostegno al reddito per i dipendenti introdotti con il Decreto-legge del 16/03/2020
È possibile ricorrere a strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa.
La misura si applica per chi risulta dipendente alla data del 23 febbraio 2020 e sono misure che sono attivate dal datore di lavoro che comunicherà al dipendente se è in cassa integrazione o in ferie forzate.
A. Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario
I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di:
- concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 19[i]);
- concessione dell’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”;
- passaggio dall’assegno di solidarietà ad assegno ordinario. L’articolo 21[ii] del decreto-legge prevede che i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che abbiano in corso un assegno di solidarietà possano sospenderlo per attivare la concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.
Con riferimento a quale periodo?
La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e pertanto la stessa può avvenire anche nei prossimi mesi
Con quali semplificazioni?
La disposizione introduce le seguenti “semplificazioni”:
- si è esonerati dalla comunicazione preventiva di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ma resta ferma l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto al sindacato che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;
- si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) contemplati dagli artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015;
- i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.
A quanto ammonta?
Il fondo di integrazione salariale (D.Lgs. 148/2015) è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Il trattamento integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. L’assegno ordinario è di importo almeno pari all'integrazione salariale.
Con riferimento a quale periodo?
La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane.
Con quale limite di spesa?
Le prestazioni di sostegno al reddito esaminate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa al raggiungimento del quale non prende in considerazione ulteriori domande.
B. Cassa integrazione in deroga per tutti (art. 22[iii]).
Per chi non può accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria e all’assegno è possibile ricorrere alla cassa integrazione in deroga (CIGD), ivi inclusi gli enti del terzo settore e a prescindere dal numero dei dipendenti.
Vi rientrano anche i dipendenti:
- che non hanno maturato il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo presso quella azienda, utili per poter accedere agli altri ammortizzatori;
- con contratto a termine, nel qual caso il “sostegno regionale” termina alla cessazione del rapporto;
- per i “lavoratori somministrati” è possibile accedervi quando il datore di lavoro richiede per gli altri dipendenti un ammortizzatore sociale anche ordinario;
- per “i lavoratori intermittenti” viene riconosciuto in alcuni accordi regionali (es: Regione Emilia Romagna) l'accesso all'indennità nei limiti delle giornate di lavoro effettuate quali emergono dalla media dei 3 mesi precedenti (e non dei 6 mesi come richiesto, per altri fini, dall’art. 18 del DLgs n. 81/2015).
Con quale limite di spesa?
La copertura finanziaria ammonta a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Con riferimento a quale periodo?
La richiesta può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane.
Con quale iter?
1. Il Ministero del Lavoro emana uno o più decreti con cui ripartisce le risorse tra le Regioni e Province autonome di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
2. le Regioni e le Province autonome disciplinano con proprio Decreto l’accesso alla cassa integrazione in deroga: il provvedimento è subordinato alla verifica da parte dell’INPS rispetto alla relativa copertura;
3. il datore di lavoro può accedere ai fondi previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’accordo può essere concluso anche in via telematica e non è necessario per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;
4. le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse;
5. Regioni e Province emanano il decreto di concessione che inviano con la lista dei beneficiari all'INPS che verifica il rispetto del limite di spesa e quindi provvede all'erogazione delle prestazioni.
Arsea Comunica n. 46 del 18/03/2020
[i] Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)
1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
[ii] 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)
1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
[iii] Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)
1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’articolo 44, comma 6 ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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