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Chi può partecipare all’assemblea?

Rispondiamo al quesito utilizzando un estratto dall’ultima guida COME FARE PER intitolata “In associazione dobbiamo eleggere il nuovo Consiglio Direttivo: come dobbiamo procedere?”.

Il Consiglio Direttivo dovrà individuare le persone da convocare.

I primi sono i soci con riferimento ai quali può essere necessario verificare se abbiano titolo per partecipare all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrebbe infatti cogliere l’occasione per aggiornare il libro soci, verificando i casi in cui sia chiamato ad escludere i soci.

Il classico caso è rappresentato dall’esclusione per morosità, ossia l’esclusione del socio che non abbia versato il contributo associativo nei termini statutariamente previsti.

Anche nel caso in cui lo statuto contempli la decadenza dei soci che versano in tale condizione, si consiglia sempre di rispettare la seguente procedura:

1)   il sollecito - anche collettivo - al versamento del contributo associativo entro il termine indicato in statuto, pena l’esclusione/decadenza dal rapporto associativo;

2)la conservazione di prova documentale dell’avvenuto sollecito;

3)la conservazione del verbale del Consiglio Direttivo che deliberi l’esclusione o la decadenza degli stessi e che richieda l’aggiornamento del libro soci.

I soci morosi potrebbero non trovarsi nella condizione di essere esclusi (per esempio perché lo statuto prevede che la morosità determina l’esclusione solo decorsi 12 mesi dall’inizio dell’esercizio sociale, termine che non si è ancora configurato all’atto della convocazione dell’assemblea) ma potrebbero invece trovarsi nella condizione di vedere i propri diritti associativi sospesi con Delibera dell’Organo indicato dallo Statuto (normalmente il Consiglio Direttivo).

Cosa succede ai soci morosi quando non siano stati esclusi e quando lo statuto nulla dica in merito al diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare il diritto di voto?

Le scarse disposizioni codicistiche dedicate alle associazioni non intervengono sul punto ma si può fare ricorso, in via di applicazione analogica, alle disposizioni previste dal diritto societario.

L’articolo 2344, 4° comma del Codice civile prevede che “il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto”.

Al moroso si ritiene quindi che debba anche impedirsi di intervenire e si esclude quindi che possa sanare la morosità in sede assembleare. Lo statuto potrebbe però prevedere il diritto di essere convocato ed anche il diritto di sanare la morosità nel corso dell’assemblea.

Tra i soci da convocare ci sono anche i minorenni i quali, ancorché non hanno diritto di voto per i conseguenti riflessi di responsabilità[i], hanno diritto di intervento e di parola. Rispetto alla partecipazione dei minori alla vita associativa si evidenzia che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 23228/2017 su cui ci siamo soffermati in Arsea comunica n. 69 del 02/11/2017) ha affermato che la rappresentanza ex lege dei soggetti minori spetta ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale anche nelle assemblee di cui i minori sono soci e pertanto il genitore del socio minore deve essere convocato alle assemblee per esercitare il diritto di voto in nome e per conto del minore rappresentato. Tale tesi è stata recentemente riproposta dal Ministero del Lavoro nella Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019 relativa all’assenza di discriminazioni nelle associazioni di promozione sociale.

Sono inoltre da convocare i componenti degli organi previsti dallo statuto.

Tra questi può essere previsto l’organo di controllo o il collegio sindacale, incarichi che potrebbero essere espletati da persone che non rivestono la qualifica di socio del sodalizio ma il cui intervento è connesso alla funzione da essi esercitata nell’associazione. Si tratta in questo caso di un vero e proprio dovere di assistere alle riunioni dell’assemblea riconducibile all’obbligo generale di assicurare l’ordinato funzionamento dell’organizzazione e di cooperare con l’assemblea, fornendo le informazioni opportune agli intervenuti.

 

 

Arsea Comunica n. 40 del 12/3/2020 

 

 

All’interno della breve Guida saranno approfonditi i seguenti temi

2. l’istituto della delega,

3. come convocare l’assemblea elettiva,

4. l’individuazione dei candidati e l’ammissibilità della candidatura,

5. come si deve svolgere l’assemblea,

6. gli adempimenti connessi all’elezione,

7. il passaggio di consegne.

corredati da modulistica e indicazioni di prassi e giurisprudenza.

COME FARE PER sono brevi guide operative che permettono di comprendere non solo COSA FARE ma soprattutto COME FARE per assolvere agli adempimenti cui sono chiamate le realtà del Terzo Settore. Le informazioni fornite consentono di affrontare passo dopo passo le varie procedure e sono collegate alla modulistica operativa necessaria. Informazioni su come accedere sono presenti su http://arseasrl.it/elencoAbbonamenti

 



NOTE

[i] Alcune associazioni riconoscono il diritto di voto ai minori che abbiano superato i 16 anni di età ma limitatamente ad alcune materie

 

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