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CORONAVIRUS: aggiornamento del 9 marzo.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Il Decreto prevede che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale e pertanto tutto il territorio nazionale è soggetto al c.d. contenimento rafforzato. Le misure sono entrate in vigore oggi, 10 marzo, e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si ricorda che ulteriori prescrizioni possono essere introdotte dalle singole Regioni, come è stato in Emilia-Romagna (sul punto si rinvia ad Arsea Comunica n. 35 del 09/03/2020).

Ne consegue che:

1. è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio nazionale. Questa precisazione è importante se si pensa agli assembramenti di piazza dello scorso sabato sera;

2. sono valide le prescrizioni di seguito indicate.

Par. 1 – Mobilità limitata.

Il Decreto prevede che bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

La disposizione non chiarisce quando si possa parlare di spostamenti motivati dalle comprovate esigenze sopra indicate ma il Ministero dell’Interno, con la citata Direttiva del 8/3/2020, ha chiarito che le motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità o i motivi di salute che giustificano gli spostamenti sono “da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”.

Si segnala che:

1) è stata aggiornata l’autocertificazione pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno: in ogni caso le forze dell’ordine dispongono della modulistica che può essere compilata contestualmente alla richiesta da parte dell’Autorità preposta ai controlli;

2) eventuali dichiarazioni risultanti mendaci sono sanzionate come falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico essendo l’autocertificazione diretta ad un pubblico ufficiale;

3) si ritiene opportuno disporre della documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti che giustificano lo spostamento come il documento che attesta lo svolgimento dell’attività lavorativa (busta paga, dichiarazione di assunzione, lettera di incarico o visura camerale o altro documento attestante il ruolo ricoperto in azienda), la prenotazione della visita medica, l’eventuale convocazione dell’atleta ad una manifestazione internazionale, mentre le altre situazioni di necessità, come quella relativa agli ordinari approvvigionamenti, sarà semplicemente autocertificata.

Resta il divieto assoluto, che non ammette eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

Rispetto ai controlli il Ministero dell’Interno, con la Direttiva del 8/3/2020, specifica che avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti nei seguenti termini:

- per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali;

- per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre, saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;

- negli aeroporti delle aree dei territori “a contenimento rafforzato”, i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle citate aree. Restano esclusi i passeggeri in transito. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti o domiciliati nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed extra Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso;

- analoghi controlli verranno adottati a Venezia per i passeggeri delle navi di crociera che non potranno sbarcare per visitare la città ma potranno transitare unicamente per rientrare nei luoghi di residenza o nei paesi di provenienza.

Par. 2 - Attività lavorative.

Nel Decreto si legge che:

1) bisogna “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative”;

2) si “raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie” o, con riferimento ai lavoratori dipendenti, di ricorrere al c.d. lavoro agile, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a cui si può fare ricorso anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In caso di ricorso al c.d. lavoro agile si invita a contattare i propri consulenti del lavoro per l’espletamento degli adempimenti connessi (comunicazione tramite il portale Cliclavoro dell’attivazione dello smart working entro 5 giorni dall’avvio, comunicazione sulla sicurezza al dipendente in smart working …).

Non è previsto quindi il divieto di recarsi nei luoghi di lavoro ma è caldamente consigliato di restare a casa.

Par. 3 - Attività sportive.

Il Decreto interviene con importanti novità distinguendo le seguenti situazioni:

EVENTI

1) eventi sportivi nazionali di livello.

Sospesi come da sollecitazione dello stesso CONI che, con il comunicato di ieri, aveva già reso noto di aver previsto la sospensione di tutte le competizioni degli sport di squadra, ad ogni livello, fino al 3 aprile 2020. A differenza dell’indicazione del CONI, il Decreto non distingue a seconda della tipologia di sport.

2) eventi sportivi internazionali.

Resta “consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico”.

Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sarà inoltre necessario effettuare la formale convocazione degli atleti agli eventi per garantire i necessari spostamenti.

3) eventi sportivi diversi dai precedenti.

Sospesi

ALLENAMENTI

1) Atleti di livello: allenamento in impianto.

“Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali”.

Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sarà inoltre necessario effettuare la formale convocazione degli atleti agli allenamenti per garantire i necessari spostamenti.

2) Attività diverse.

Le attività in impianto sportivo di natura didattica e di allenamento diverse da quelle di cui al punto precedente sono sospese. Il Decreto però prevede che “lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro».

Questa disposizione è innovativa rispetto al contenuto del DPCM del 8/3/2020 con riferimento alle aree a contenimento rafforzato. Ci si chiede quindi se:

a) legittimi gli allenamenti all’aperto sia in forma individuale che di gruppo – nel qual caso con il rispetto della distanza interpersonale di un metro – come, a mero titolo esemplificativo, le attività podistiche e ciclistiche ma anche i corsi di ginnastica dolce nei parchi;

b) legittimi gli spostamenti delle persone funzionali alla partecipazione alle citate attività.

In attesa degli opportuni chiarimenti si sconsiglia l’organizzazione delle attività da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche che è cosa diversa dallo svolgimento della stessa in forma autonoma da parte dei singoli. D'altro canto nelle FAQ relative al CORONAVIRUS pubblicate sul sito del Governo al quesito “È consentito fare attività motoria?” viene indicato che “Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

Nel caso in cui si tratti di atleti tesserati, si pongono inoltre due aspetti da valutare, ossia:

1) l’Organismo sportivo a cui si è tesserati potrebbe vietare gli allenamenti e lo statuto dell’organismo sportivo potrebbe prevedere la sanzione della sospensione e/o dell’esclusione del socio che viola le delibere dell’Organismo sportivo;

2) nel momento in cui l’allenamento non è autorizzato dall’ASD/SSD o dall’Organismo sportivo affiliante si pone il tema della operatività o meno della polizza infortuni.

Restano inoltre da chiarire quali tipologie di misure devono essere adottate da parte del personale medico. La Federazione medici sportivi ha offerto delle indicazioni pubblicate sul sito istituzionale https://www.fmsi.it/it: queste, unitamente a quelle indicate dal Ministero della Salute, si possono definire esaustive?

Par. 4 - Attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Ogni attività – non solo le manifestazioni e gli eventi – sono sospese in questi luoghi.

Par. 5 - Attività formative organizzate anche da enti privati

Sono sospesi i servizi fino al 3 aprile.

Par. 6 - Fruizione di beni culturali

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Par. 7 - Attività di ristorazione e bar

Consentite esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (...) con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Arsea Comunica n. 37 del 10/3/2020 

 

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