STAMPA PDF

Imposte di registro, di bollo e catastali si versano con F24

Con provvedimento n. 18379/2020 l’Agenzia delle entrate ha dato seguito alle disposizioni previste dall’art. 17 del D. Lgs. 241/1997 che aveva introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre imposte tramite modello F24: tale decreto aveva previsto la possibilità di utilizzare il Mod. F24 anche per il versamento delle imposte di registro, di bollo e catastali, delle relative sanzioni ed interessi ma subordinando tale possibilità all’emanazione di un apposito provvedimento ora emanato.

Il provvedimento prevede che tale nuova modalità di versamento delle imposte entri in vigore dal 02/03/2020, stabilendo però nel contempo che fino alla data del 31/08/2020 il versamento potrà essere ancora fatto con gli abituali modelli F23: dal 01/09/2020 il versamento di tali imposte sarà consentito esclusivamente con i modelli F24.

Questa disposizione dovrà essere adottata anche dalle costituende associazioni per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto e dalle associazioni già costituite per la registrazione delle modifiche dello statuto.

Il provvedimento chiarisce poi che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate devono essere effettuati con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.

Con Risoluzione n. 9 del 20/02/2020 l’Agenzia delle entrate ha poi istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sopra richiamate con modello F24.

I nuovi codici tributo sono:

“1550” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di registro;

“1551” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;

“1552” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di bollo”;

“1553” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;

“1554” denominato “ATTI PRIVATI - Interessi”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

Si segnala come da queste prime istruzioni sembri che, a differenza di quanto si faceva effettuando il versamento delle imposte di registro con Mod. F23, non sia più da indicare il “codice ufficio” che andava ad individuare l’ufficio delle entrate presso cui si procedeva al deposito dell’atto.

 

 Arsea Comunica n. 31 del 04/03/2020

 


Lo Staff di Arsea

Contatti

Siete interessati ad avere maggiori informazioni sui nostri servizi?
Non esitate a contattarci.

I nostri uffici sono presenti a:

Bologna - Sede legale ed operativa

Via S. Maria Maggiore n.1
40121 Bologna
Tel. 051/238958
Fax 051/225203

Si accede anche da Via Riva di Reno n.75/3, terzo piano, ingresso UISP Comitato Regionale Emilia Romagna

 

Reggio Emilia - Sede decentrata

c/o UISP Comitato Reggio Emilia

Via Tamburini n.5
42100 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/267207
Fax: 0522/332782


Si riceve su appuntamento.

© 2016 Arsea s.r.l - via S.Maria Maggiore, 1 - 40121 Bologna - P.IVA 02223121209

Contratto       Privacy Policy       Cookie Policy