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MODELLO EAS: entro il 31 marzo l’aggiornamento delle variazioni 2019.

Come ogni anno le associazioni sono chiamate a verificare se sono intervenute variazioni significative nei dati comunicati con l’ultimo modello EAS inviato. L’invio del modello aggiornato deve essere perciò effettuato solo ed esclusivamente nel caso in cui siano intervenute nel 2019 variazioni rispetto a quanto comunicato con l’ultimo modello EAS inviato.

Questo adempimento non può essere trascurato perché di fondamentale importanza per le associazioni per potersi qualificare ai fini fiscali come Enti non Commerciali e conseguentemente accedere a tutte le agevolazioni previste per tali soggetti: tra questi ricordiamo la possibilità di defiscalizzare i corrispettivi specifici corrisposti dai soci per partecipare alle attività promosse dall’associazione (c.d. attività istituzionale).

N.B. Il Codice del Terzo settore (art. 94 del DLgs 117/2017) prevede che “gli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30”, ossia sono esonerati dalla trasmissione del Modello EAS.

Sull’entrata in vigore di tale disposizione non sono intervenuti chiarimenti di prassi ma si ritiene che l’obbligo di trasmissione/aggiornamento del Modello EAS debba intendersi sussistere in capo agli Enti del Terzo settore finché non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), stante la circostanza che la semplificazione è contenuta nella norma sui controlli in relazione ai quali assolve un ruolo fondamentale il RUNTS, o meglio finché non entrerà in vigore tutto il Titolo X del Codice in cui è contenuta la norma, ossia dall’esercizio successivo a quello di funzionamento del RUNTS, acquisito parere positivo della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali.

Resta invece operativo l’esonero dall’obbligo di trasmettere il Modello EAS in capo a determinate realtà individuate nel tempo dal Legislatore[i].

È bene precisare che nel caso si renda necessario inviare l’aggiornamento del modello EAS questo deve essere compilato in ogni campo obbligatorio e non solo con riferimento ai campi in relazione ai quali sono intervenute delle novità.

 

Vediamo ora la variazione di quali informazioni produce l’obbligo del reinoltro del modello EAS.

1. PARTE ANAGRAFICA COMUNE.

Non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS nel caso siano variate le informazioni relative alla parte anagrafica dell’associazione ovvero del legale rappresentante in quanto si tratta di informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione finanziaria attraverso il Modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA, o con il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA.

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 125 del 6/12/2010.

 

2. PARTE DESCRITTIVA PER CHI HA COMPILATO IL MODELLO EAS IN FORMA SEMPLIFICATA.

Come è noto un certo numero di tipologie associative[ii] possono inviare il modello EAS in modalità semplificata, ossia rispondendo solo alle domande n. 4 – 5 – 6 – 25 – 26

tra queste associazioni ci sono anche le ASD che dovranno però rispondere anche al quesito del punto 20.

Ne consegue che tali associazioni sono chiamate a trasmettere il Modello EAS solo quando sono intervenute variazioni con riferimento ai campi indicati. Nulla devono fare, per esempio, se sono cambiati i componenti il Consiglio Direttivo in quanto questa informazione, prevista al campo 27, non viene richiesta a questa tipologia di organizzazioni.

Viceversa, sono tenute a trasmettere il Modello EAS quando:

1) con riferimento al campo 4, abbiano dichiarato precedentemente di avere articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome quando le hanno chiuse nel 2019 oppure quando abbiano dichiarato precedentemente di non avere articolazioni territoriali e/o funzionali e le abbiano costituite nel 2017;

2)   con riferimento al campo 5, quando abbiano dichiarato precedentemente di essere “un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente” ed abbiano perso nel 2019 tale qualifica ovvero abbiano acquisito tale qualifica nel 2017;

3)   con riferimento al campo 6, abbiano dichiarato precedentemente che l’ente “è affiliato a federazioni o gruppi” e nel 2019 non risulti più avere alcuna affiliazione. Si evidenzia che l’associazione sportiva dilettantistica che nel corso del 2019 non si sia più affiliata ad un Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata o Federazione sportiva non potrà più qualificarsi come “associazione sportiva dilettantistica” e conseguentemente dovrà modificare nell’anagrafica il campo “TIPO ENTE”;

4)   con riferimento al campo 24 le Istruzioni al Modello chiariscono che non è necessario ritrasmettere il modello in caso di variazione del numero dei soci;

5)   con riferimento al campo 25, abbiano dichiarato in passato che l’ente opera prevalentemente in un determinato settore e nel corso del 2019 abbiano cambiato settore. Ad esempio, l’associazione sportiva avrà dichiarato di operare nel settore “sport” ma se nel 2019 non si è più affiliata ad Enti riconosciuti dal CONI ed ha deciso di promuovere – sempre nel rispetto del proprio statuto – attività di “ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale” dovrà indicare in luogo del codice 5 il codice 9;

6)   con riferimento al campo 26, si rende necessario compilarlo quando nel corso del 2019 abbia iniziato a svolgere attività precedentemente non dichiarate[iii].

7)   per le sole ASD con riferimento al campo 20, abbiano precedentemente dichiarato di non ricevere sponsorizzazioni e dal 2019 invece le abbiano percepite così come nel caso in cui abbiano dichiarato di riceverle occasionalmente e nel corso del 2019 detti introiti siano stati percepiti abitualmente. Non è invece necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione (in tal senso Istruzioni al Modello).

 

3. PARTE DESCRITTIVA PER CHI HA COMPILATO IL MODELLO EAS IN FORMA INTEGRALE.

Le associazioni che compilano il Modello in forma integrale potranno non trasmetterlo qualora le novità riguardino esclusivamente i seguenti aspetti:

8)   con riferimento al campo 20“che l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità”: non è necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione. È viceversa necessario effettuare una nuova comunicazione del Modello EAS nel caso in cui l’associazione precedentemente abbia dichiarato di non ricevere detta tipologia di proventi ed oggi li percepisca così come nel caso in cui abbia dichiarato di riceverli occasionalmente e nel corso del 2019 detti introiti siano stati percepiti abitualmente (in tal senso Istruzioni al Modello);

9)   con riferimento al campo 21 - “che l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi”: non è necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione mentre è necessario effettuare una nuova comunicazione del Modello EAS nel caso in cui l’associazione originariamente abbia dichiarato di avvalersi/non avvalersi di detti strumenti e nel corso del 2019 abbia modificato il proprio comportamento (in tal senso Istruzioni al Modello);

10) con riferimento al campo 23 — “che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro: ……”: non è necessario comunicare detta variazione (in tal senso Istruzioni al Modello);

11) con riferimento al campo 24 - “che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a …”: non è necessario comunicare detta variazione (in tal senso Istruzioni al Modello);

12) con riferimento al campo 30 - “che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro: ……”: non è necessario comunicare detta variazione (in tal senso Istruzioni al Modello);

13) con riferimento al campo 31 - “che i contributi pubblici ricevuti sono pari a non è necessario comunicare detta variazione (in tal senso Istruzioni al Modello);

14) con riferimento al campo 33“che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero giorni ___”: non è necessario comunicare detta variazione (in tal senso Istruzioni al Modello). È viceversa obbligatorio comunicare l’eventuale variazione di quanto indicato nei campi SI e NO.

Qualsiasi altra variazione intervenuta nel corso del 2019 in un campo diverso da quelli sopra riportati l’associazione sarà tenuta ad inviare entro il 31/03/2020 il modello EAS aggiornato.

Ne consegue che l’associazione che abbia modificato lo statuto nel 2019 e che abbia precedentemente trasmesso il Modello EAS in forma integrale sarà tenuta a trasmettere nuovamente il Modello EAS entro il 30/03/2020 specificando se lo statuto presenta i requisiti richiesti agli enti non commerciali di tipo associativo dall’art. 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi[iv] e dall’art. 4 del DPR IVA.

Variazione del Modello EAS per chi lo ha trasmesso in forma integrale e oggi può trasmetterlo in forma semplificata.

Nell’ipotesi in cui l’associazione abbia trasmesso il Modello EAS in forma integrale – ad esempio perché lo ha trasmesso entro 60 giorni dalla data di costituzione quando non era ancora iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale ma abbia successivamente acquisito tale qualifica - potrà ritrasmettere il Modello EAS compilando esclusivamente i campi richiesti ai soggetti ammessi alla compilazione semplificata.

 

 Arsea Comunica 30 del 04/03/2020  



Note

[i] - ONLUS;

- organizzazioni di volontariato a condizione che si qualifichino come ONLUS di diritto in quanto non percepiscono corrispettivi diversi da quelli derivanti dalle attività produttive e commerciali marginali indicate dal DM 25/5/1995;

- associazioni sportive dilettantistiche quando percepiscono esclusivamente quote di adesioni e contributi (secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate di cui alla Circolare 12 del 09 aprile 2009);

- gli enti di natura diversa da quelle associativa (Comitati e Fondazioni);

- le associazioni pro-loco ma solo se titolari di partita iva che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991);

- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.

- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

[ii] - di promozione sociale iscritte nel relativo registro;

- Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo albo che NON siano qualificabili come ONLUS di diritto (per la definizione vedi News del 7/04/2009);

- le c.d. ONLUS parziali (di cui all’art.10, comma 9, del DLgs 460/1997);

- associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

- associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’apposito albo;

- associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- i movimenti e i partiti politici;

- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL;

- le associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali e gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni;

- gli istituti di patronato;

- le associazioni riconosciute impegnate nella ricerca scientifica e riconosciute con DPCM

devono compilare esclusivamente i campi 4 – 5 – 6 – 25 - 26.

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI devono compilare esclusivamente i campi 4 - 5 - 6 - 20 - 25 - 26.

[iii] Per l’elenco completo delle attività si rinvia alle istruzioni al modello

[iv] 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

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