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Gestire le Certificazioni 2020 lavoro autonomo, per gli Enti del Terzo Settore.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Anche le associazioni e i circoli che nel corso dell’anno solare 2019 abbiano erogato compensi di qualsiasi natura sono tenuti alla predisposizione ed all’invio telematico della CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (CU2020).

In questa trattazione ci occuperemo esclusivamente delle Certificazioni Uniche per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, mentre quelle per dipendenti e assimilati dovranno essere inviate dai consulenti del lavoro che hanno gestito l’emissione delle buste paga per conto dell’associazione nel corso dell’anno 2019.

Le CU2020 sono parte integrante del Modello 770/2020 che quindi servirà solo per comunicare i dati dei versamenti delle ritenute fiscali effettuate con modello F24, delle eventuali compensazioni effettuate o dell’utilizzo di crediti di imposta o dei compensi erogati a cittadini stranieri.

Nel caso in cui l’associazione abbia erogato compensi a cittadini stranieri non residenti nel territorio dello stato italiano le relative certificazioni dovranno essere prodotte e consegnate, ma non saranno oggetto di trasmissione telematica. I dati di tali compensi infatti dovranno essere comunicati attraverso il quadro SY del modello 770/2020. Sarà quindi necessario essere in possesso di un documento identificativo del lavoratore non residente per poterne comunicare le generalità, unitamente al compenso erogato ed alle eventuali ritenute applicate.

Capita di frequente, soprattutto in ambito sportivo, che vengano erogati a cittadini stranieri compensi di natura sportiva o premi per la partecipazione alle competizioni sportive organizzate (art. 67 comma 1 lettera m del TUIR): anche tali premi, ancorché non assoggettati a ritenuta, dovranno essere comunicati attraverso il quadro SY del modello 770/2020.

Le casistiche di invio delle dichiarazioni in oggetto risultano le seguenti:

Casistiche

CU

770

Solo compensi senza ritenute fiscali e/o previdenziali a residenti

SI

NO

Solo compensi senza ritenute fiscali e/o previdenziali ANCHE a NON residenti

SI

SI

Solo compensi senza ritenute ma con crediti da precedente 770

SI

SI

Compensi con ritenute

SI

SI

 

2. CU2020 – CHE COSA SONO?

Le certificazioni sono il documento con cui il committente attesta al lavoratore i compensi che gli sono stati erogati nell’anno solare precedente oltre alle eventuali ritenute fiscali e previdenziali effettuate. La trasmissione telematica di tali informazioni consente all’Agenzia delle Entrate di predisporre e di mettere a disposizione dei cittadini il modello 730 precompilato.

Le associazioni per certificare i compensi pagati durante l’anno SOLARE 2019 (a prescindere quindi dall’esercizio sociale) dovranno usare il modello CU2020 approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Tutte le CU2020 predisposte – con la sola eccezione di quelle relative a prestatori d’opera non residenti - dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche quelle relative a compensi che non prevedono l’applicazione di ritenute IRPEF (es: compensi sportivi sotto i 10.000 euro, professionisti con “regime agevolati”, etc …), o che per loro natura non consentono la predisposizione del 730 precompilato.

 

3. SCADENZE DI TRASMISSIONE E CONSEGNA

Il modello CU2020 dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 9/03/2020 (il giorno 7 marzo cade infatti quest’anno di sabato) e consegnato in DUPLICE COPIA al COLLABORATORE entro il 31/03/2020.

Per le sole casistiche di lavoro autonomo che non prevedono la possibilità di predisposizione del 730 precompilato, pur dovendo essere comunque consegnate entro il 31/03/2020, potranno essere trasmesse telematicamente entro i termini di presentazione del modello 770/2020, ovvero entro il 02/11/2020 (il giorno 31 ottobre quest’anno cade di sabato).

Si segnala che i compensi di natura sportiva di cui all’art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR, identificati nelle certificazioni uniche con causale “N”, sono SEMPRE oggetto di obbligo di trasmissione entro il 09/03/2020 anche se ad essi non sono state applicate ritenute: infatti, questi compensi sono tra i codici “NATURA DEL PAGAMENTO” che le istruzioni al modello CU2020 inseriscono tra le tipologie reddituali da indicare nel modello 730/2020 - Persone fisiche.

La ratio di tale interpretazione poggia sul fatto che tali compensi sono soggetti all’obbligo di dichiarazione nel Modello 730/2020 da parte del percipiente nel caso in cui nell’anno solare questi ne abbia percepiti, anche da soggetti differenti dell’ordinamento sportivo, un ammontare complessivo superiore alla soglia dei 10mila euro annui: quindi la trasmissione entro il 9/03/2020 dei compensi di tale natura permetterà all’amministrazione finanziaria, attraverso l’incrocio dei dati pervenuti da tutti i committenti, di effettuare i controlli sulla regolare applicazione della soglia di esenzione complessiva, ed eventualmente di inserire tali redditi all’interno del 730 precompilato.

4. NUOVO CODICE DI ESENZIONE PER COMPENSI SPORTIVI

Nel caso di certificazione di compensi sportivi (ex art. 67 comma 1, lettera m, DPR 917/1986) del tutto o in parte non soggetti a ritenuta il codice di esenzione del compenso da indicare nel punto 6 “codice esclusione” della sezione “dati fiscali” nelle CU2020 è il numero 8 in luogo del numero 7 richiesto nelle CU2019 dello scorso anno.

Infatti, la novità delle CU2020 riguarda lo sdoppiamento della causale di esclusione dal reddito: fino allo scorso anno il codice 7 si utilizzava per i “redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti”, mentre da quest’anno il codice è stato sdoppiato:

codice 7 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

codice 8 - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

La propensione per l’indicazione del “codice esenzione” 8 deriva dal fatto che l’art. 69 comma 2 del DPR 917/1986, in merito ai compensi sportivi di cui a art. 67 comma 1, lettera m, afferma che:

“2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”

 

5. SCADENZE DI TRASMISSIONE E CONSEGNA

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.

Se la ritrasmissione di una CU - inviata entro i termini ma scartata o trasmessa con dati errati - viene fatta entro 5 giorni dal termine originario non si prevede applicazione di sanzioni, mentre la sanzione sarà di euro 33,33 se la ritrasmissione della CU corretta avverrà entro 60 giorni dalla scadenza naturale, con un massimo di Euro 20.000 per sostituto d’imposta.

6. QUALI DATI DEVONO ESSERE COMUNICATI.

Con il modello CU2020 potranno essere comunicati in via telematica sia i redditi da lavoro dipendente e assimilato, sia i compensi per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. In questa sede tratteremo esclusivamente questi ultimi, ossia:

1 - Lavoro autonomo (fatture professionisti, anche se aderenti a regimi fiscali che non prevedono l’applicazione della ritenuta d’acconto e associati in partecipazione);

2 - Redditi diversi quali prestazioni occasionali o compensi c.d. “sportivi” (questi ultimi anche se sotto la soglia di esenzione di 10.000 euro). In riferimento ai compensi c.d. “sportivi” si segnala che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del collaboratore.

3 - Provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari;

Nelle CU trovano poi spazio le seguenti sezioni:

1. DATI PREVIDENZIALI

ATTENZIONE!!!

Si ricorda che dovranno essere indicati nella sezione dati previdenziali anche i contributi ex ENPALS pagati per conto dei liberi professionisti in ambito sportivo.

2. FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

3. REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

4. CASI PARTICOLARI OPERAZIONI STRAORDINARIE

5. SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

(Riservata al soggetto erogatore delle somme)

6. SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI

Ci soffermeremo nel prosieguo della trattazione sull’analisi delle singole sezioni.

Le informazioni contenute in queste sezioni se non saranno comunicate nelle CU2020 comporteranno comunque un obbligo di trasmissione tramite il modello 770/2020. È quindi interesse delle associazioni che nel corso del 2020 non hanno effettuato ritenute fiscali sui compensi erogati inserire le informazioni sopra richiamate nelle certificazioni, al fine di essere esonerate dall’invio del Mod. 770.

 

Arsea Comunica n. 20 del 24/02/2020

 

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