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Gestione separata INPS: quanto mi costi nel 2020?

L’INPS, con la Circolare n. 12 del 03/02/2020, fornisce gli aggiornamenti rispetto ai costi e procedure di versamento dei contributi previdenziali relativamente a quanti siano iscritti alla Gestione separata INPS.

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

34,23% (33,00% [I] IVS + 0,72% [II] + 0,51% [III] aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll

33,72% (33,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24% [iv]

Professionisti

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

25,72% [v] (25,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Chi paga tra committente e lavoratore?

Dipende. Se si tratta di un professionista è lo stesso a versare tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).

Se si tratta viceversa di una collaborazione, sarà il committente a versare (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24”) e l’onere sarà ripartito tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

L’INPS ricorda infine che se il compenso ai collaboratori è stato versato entro il 12 gennaio 2020 il compenso si considera, ai sensi dell’art. 51 del TUIR, percepito nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato) e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2019.

 

Arsea Comunica n. 13 del 5/02/2020



[i] come stabilito dall’articolo 2, comma 57, della Legge 92/2012 ai sensi del quale “All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018».

[ii] È la somma dell’aliquota dello 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e dell’aliquota dello 0,22%, disposta dall’articolo 7 del DM 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;

[iii] Tale aliquota è disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrato nella circolare n. 122/2017.

[iv] così come disposto dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha modificato quanto già previsto in base al combinato dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

[v] L’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati, l’aliquota contributiva, di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è stabilita in misura pari al 25%. Non sono intervenute modifiche legislative in merito all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090/2007).

 

 

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